CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2017, n. 997
Prestazioni assistenziali – Inps – Pensione ex art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 562/1996 – Calcolo della retribuzione pensionabile
Fatto
Con sentenza depositata il 7.2.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava che S.T. aveva diritto a percepire la pensione ex art. 3, comma 2, d.lgs. 562/1996, nei limiti dell’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria e condannava l’INPS a corrispondergli le consequenziali differenze sulla pensione in godimento, maggiorate degli accessori di legge.
La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che il calcolo della retribuzione pensionabile andasse effettuato secondo le disposizioni proprie dell’assicurazione generale obbligatoria, ancorché queste ultime contemplassero voci non assoggettate a contribuzione secondo la previgente disciplina del Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche.
Ricorre contro questa pronuncia l’INPS, affidandosi ad un unico motivo. Resiste S.T. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996, e 2, comma 22, I. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto che il calcolo della retribuzione pensionabile per i lavoratori già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche andasse effettuato secondo le disposizioni valevoli per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, nonostante queste ultime considerino ai fini del calcolo istituti retributivi che non erano assoggettati a contribuzione secondo le previgenti disposizioni del Fondo.
Il motivo è infondato, avendo questa Corte ribadito più volte il principio secondo cui, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l’INPS, l’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori (AGO) dipendenti, stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra l’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’art. 1, comma 12, lett. a), I. n. 335/1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione onnicomprensiva considerata dalla disciplina generale dell’AGO, in ragione del tenore letterale della disposizione (Cass. nn. 1444 e 28996 del 2008, 12624 del 2014).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore dell’Avv. P.B., antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.600,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, distratte.
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