CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1001
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Annullamento in autotutela degli atti tributari in pendenza di giudizio – Cessazione materia del contendere – Estinzione del giudizio.
Rilevato
– che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva nei confronti della F.V. s.p.a., quale gestore di un deposito fiscale ai fini IVA, quattro avvisi di rettifica delle dichiarazioni doganali e di accertamento, n. 2085, n. 4237, n. 5068 e n. 6258 del 2009, con cui, sul presupposto dell’utilizzo soltanto “virtuale” di tale deposito, per omessa materiale introduzione delle merci nello stesso, e sul conseguente mancato assolvimento dell’IVA all’atto dell’importazione, provvedeva a recuperarla a tassazione;
– che il ricorso proposto dalla predetta società contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale della Spezia che annullava i predetti atti impositivi;
– che l’appello proposto avverso tale statuizione dall’amministrazione doganale veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, che con sentenza n. 56 del 25 maggio 2012, respingeva «l’appello dell’Ufficio in punto di intervenuta prescrizione e lo accoglie[va] per tutto il resto»;
– che avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui ha replicato l’Agenzia delle dogane dei monopoli con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo, variamente articolato;
– che con atto del 20/12/2016, prot. n. 22160/RU, regolarmente notificato alla società contribuente e depositata presso la Cancelleria di questa Corte, l’Agenzia ricorrente, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2014, nella causa C- 272/13, Equoland, in materia di depositi IVA, «ravvisando nell’omessa introduzione fisica della merce negli spazi adibiti a deposito fiscale IVA la sussistenza di una violazione soltanto formale in quanto, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, si configurerebbe soltanto un ritardato pagamento dell’IVA e non un’evasione fiscale», disponeva l’annullamento in autotutela degli atti impositivi impugnati;
– che la controricorrente ha depositato memoria illustrativa con allegata comunicazione inviata alla società contribuente di accoglimento della richiesta di ricalcolo delle sanzioni irrogate;
Considerato
– che, alla luce del deposito documentale di cui si è detto sopra, deve premettersi che «in materia tributaria, il potere della pubblica amministrazione di provvedere in via di autotutela “all’annullamento di Ufficio” o alla “revoca”, anche in pendenza di giudizio o di non impugnabilità, degli atti illegittimi od infondati è espressamente riconosciuto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 30 novembre 1994, n. 656; (nell’ambito di tale potere va ricompreso anche il potere di rinuncia all’imposizione illegittima o infondata in caso di autoaccertamento: D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 1, recante il regolamento di attuazione emanato ai sensi del predetto D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater)» (Cass. n. 22827 del 2013);
– che la determinazione unilaterale dell’amministrazione doganale di disporre, in via di autotutela, l’annullamento degli atti impositivi impugnati, ad eccezione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, comporta l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, che va dichiarata anche a dispetto di eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (Cass. n. 9357 del 2017; n. 5641 del 2015; n. 16324 del 2014; n. 19533 del 2011);
– che, pertanto, nel caso di specie la materia del contendere può dirsi cessata, ovviamente – come specificato nell’ultimo “ritenuto” del provvedimento adottato in autotutela (pag. 5) – limitatamente alla pretesa fiscale incardinata negli atti emessi ai fini del recupero dell’IVA all’importazione, oggetto del presente giudizio, posto che l’annullamento in autotutela di tali provvedimenti nessuna incidenza può avere sui separati atti di contestazione delle sanzioni pure emesse nei confronti della società contribuente;
– che l’accertata cessazione della materia del contendere consente a questa Corte di evitare lo scrutinio dei motivi di ricorso principale e di quello incidentale e, prima ancora, di riferirli, nessuna delle parti potendo vantare un qualche concreto interesse, peraltro neanche dedotto, alla statuizione su tali motivi;
– che, in estrema sintesi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 19533 del 2011 e n. 9753 del 2017) e le spese compensate tra le parti, stante l’esito del giudizio, peraltro determinato dall’applicazione di sopravvenuti principi giurisprudenziali di matrice unionale;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa fiscale ai fini IVA incardinata negli atti impositivi impugnati, cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, e compensa le spese del giudizio di legittimità.
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