CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1007
Tributi – Accertamento – Termini – Proroga biennale ex art. 10, L. n. 289 del 2002 – Applicabilità ai soggetti che hanno potuto aderire al condono
Rilevato che
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 290/34/2012 del 17.07.2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, confermando la prima decisione, ha respinto l’appello proposto dall’ufficio avverso la pronuncia di primo grado.
La CTR ha motivato il proprio deliberato, osservando che la notifica dell’accertamento era stata effettuata oltre il termine stabilito dall’art. 43 DPR 600/73 e che non potesse trovare applicazione la proroga biennale di cui all’art. 10 L. 2002/289, prevista per le ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria deve esaminare le posizioni di coloro che non si sono avvalsi delle varie forme di condono fiscale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della citata legge.
In altri termini, secondo la tesi dei giudici di appello, la proroga era applicabile, per poter esaminare le posizioni in relazione ad anni di imposta non sottoposti ad alcun controllo, solo nei confronti di coloro che avevano scelto di non avvalersi del condono, ma non anche nei confronti di coloro ai quali era invece precluso – essendo intervenuta la notifica del PVC con esito positivo – l’accesso alle disposizioni agevolative.
Il contribuente resiste con controricorso.
Considerato che
2.1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 7 c. 3 e 15 della L. 2002/289, ritenendo destituita di fondamento giuridico la tesi sostenuta dal decidente in ordine all’inapplicabilità della proroga biennale prevista dalla citata norma ai contribuenti che non hanno potuto avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 della menzionata legge, a causa della notifica di un PVC con esito positivo, posto che l’applicazione dell’art. 10 L. 2002/289 “prescinde dalle motivazioni per cui un soggetto si è avvalso o meno delle sanatorie fiscali di cui alla citata legge e stabilisce che per coloro che non si sono avvalsi della sanatoria di cui alla L. 289/2002 i termini prescrizionali sono prorogati di due anni”.
2.2. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che la L. n. 289 del 2002, art. 10, comma 1^, sotto la rubrica “proroga di termini”, prevede che “per contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni”. Questa Corte, occupandosi funditus della questione se la proroga decretata dall’art. 10 si applichi o meno ai contribuenti, a cui in base ai pregressi art. 7 e 9 sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli arti. 15 e 16, ha già avuto modo di statuire che ”in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10 opera, <<in assenza di deroghe contenute nella legge>> sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge” (3782/16; 8142/2016; 16613/15; 22921/14).
E’ dunque inconfutabile l’errore di diritto in cui è incorso il decidente d’appello allorché ha ritenuto inapplicabile nella specie la proroga dei termini di accertamento disposta dall’art. 10 l. 289/02 in ragione della pregressa notificazione di un processo verbale di constatazione che ha precluso alla parte di avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla medesima legge 289/02: ciò in quanto il dettato normativo del citato art. 10 non autorizza a distinguere nella platea dei possibili destinatari i soggetti che non “intendono” dai soggetti che non “possono” avvalersene, poiché l’espressione “non avvalersi”, secondo il significato proprio delle parole (art. 12 preleggi), descrive ugualmente le situazioni di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, tutti perciò parimenti soggetti alla sua applicazione per il solo fatto di non aver aderito alle procedure condonistiche.
La causa, previa cassazione dell’impugnata sentenza, andrà conseguentemente rinviata al giudice territoriale ex art. 383, comma primo, c.p.c. per il doveroso riesame a mente degli artt. 392 e segg. c.p.c., anche per le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza rinviando avanti alla CTR della Sicilia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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