CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1047

Appello oltre il termine breve d’impugnazione – Consegna della copia del ricorso all’ufficiale giudiziario – Notifica di atto processuale perfezionata per il notificante – lnidoneità della notifica eseguita presso la sede provinciale Inps e non al difensore costituito

Fatti di causa e ragioni della decisione

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, perché proposto oltre il termine breve d’impugnazione.

2. La Corte territoriale riteneva valida la notificazione della sentenza di primo grado all’INPS, effettuata nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, e priva di rilievo l’indicazione come procuratore, nella relata di notifica, di persona diversa da quella risultante dall’intestazione della sentenza, coincidente con quella costituita in lite spendendo idonea e conforme procura.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, al quale resiste, con controricorso, F.C..

4. Il ricorso all’esame, avverso sentenza di appello notificata all’INPS l’8 giugno 2012, tempestivamente consegnato, all’agente notificante, in data 3 agosto 2012, è ammissibile.

5. La tempestività della proposizione dell’impugnazione esige che la consegna della copia del ricorso per la (cfr. Corte Cost. n. 477 del 2002, secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario; v. Cass. Sez.U, n. 7607/2010 e successive conformi).

6. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 170, primo comma, 285, 325, 326, 327, primo comma, cod.proc.civ., l’INPS assume che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto valida, agli effetti del decorso del termine breve d’impugnazione, la prima notificazione della sentenza di primo grado all’Istituto, in data 19 febbraio 2010, effettuata a procuratore diverso rispetto a quello costituitosi nel giudizio di primo grado, in luogo della seconda notificazione, correttamente effettuata al procuratore dell’INPS, costituitosi in primo grado, avvocato M.M. (in data 31 marzo 2010), con conseguente tempestività del gravame proposto.

7. Il ricorso è fondato.

8. La sentenza di primo grado è stata notificata, una prima volta, all’INPS, nel domicilio eletto – la sede INPS di Livorno, in Via (…) – presso l’avvocato I.R. e non presso l’avvocato costituito, M.M., regolarmente indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata, e tale notifica era, dunque, carente dell’indicazione del procuratore costituito presso il quale era domiciliato l’Istituto di previdenza in primo grado.

9. Pur volendo valorizzare la notifica, comunque eseguita, presso la sede dell’INPS, va ribadita l’inidoneità della notifica eseguita direttamente all’Istituto presso la sede provinciale – e non al difensore costituito – a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 325 e 326 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 285 e 170 del codice di rito.

10. Invero, la sola identità del luogo della notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito o al rappresentante processuale, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare l’opportunità di proporre gravame (v., fra le altre, Cass. n.1753/2016).

11. In definitiva, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per l’esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.