CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 maggio 2017, n. 12227
Tributi – IRAP – Professionisti – Collaboratore srl – Autonoma organizzazione
Massima:
Ai fini IRAP, non è soggetto all’imposta il professionista che collabora con una S.r.l., se privo di autonoma organizzazione. Nello specifico, il professionista ricorrente non aveva una propria organizzazione, in quanto si serviva “per la parte burocratica” della struttura della società di capitali della quale era collaboratore e, pertanto, si trattava in realtà di un associato di fatto.
Fatti di causa
L.B., dottore commercialista, propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto assoggettata ad IRAP l’attività svolta dalla contribuente per l’anno 2005.
La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa all’esito della liquidazione in base alla dichiarazione assumendo, nel merito, di non avere una propria organizzazione, servendosi per la parte burocratica della struttura della srl Servizi I.C., società della quale era collaboratrice.
Il giudice d’appello ha escluso che fosse configurabile un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto “il libero professionista che si associa, anche solo di fatto, ad un altro, usufruendo della struttura amministrativa di questo, ossia di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know how, del professionista medesimo, è soggetto all’imposta de qua: corollario di detto principio è la necessità di dimostrare – onere da assolversi dal contribuente – che il professionista stesso, aderente ad una associazione professionale, non fruisca, giusto l’id quod plerumque accidit, dei benefici organizzativi notoriamente conseguibili per effetto dell’esercizio della professione in forma collettiva che possono giustificare il quid pluris di capacità contributiva oggetto del prelievo IRAP”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
Col primo motivo, la contribuente si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione;
con il secondo censura la sentenza per extrapetizione e per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per essere fondata su un errato presupposto, che la ricorrente fosse un’associata di fatto della struttura presso la quale prestava la sua attività, individuando fatti nuovi e non dedotti;
con il terzo motivo lamenta omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla affermata circostanza che la contribuente, invece di essere una semplice collaboratrice di studio, sia in realtà un’associata di fatto dello stesso;
con il quarto motivo censura la sentenza impugnata, sotto il profilo dell’error in iudicando, dell’error in procedendo e del vizio di motivazione, perché in essa difetterebbe ogni riferimento, potenziale o concreto, in ordine all’apparato esterno costituente autonoma organizzazione, di cui avrebbe disposto essa contribuente;
col quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, assume che nell’ipotesi di ravvisata sussistenza di uno studio associato di professionisti, sarebbe questo il soggetto passivo dell’imposta, e non il singolo associato.
Il primo motivo è infondato, in quanto il giudice d’appello, essendo pervenuto all’esame del merito dell’impugnazione, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi (concernenti il merito della pretesa dell’ufficio).
E’ inammissibile il secondo motivo del ricorso, in quanto a ben vedere la contribuente non si duole di un error in procedendo, e cioè dell’accoglimento di un motivo non proposto, ma denuncia piuttosto un vizio di motivazione ovvero un error in iudicando, come si rileva infra.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente legati, sono invece fondati.
La sentenza impugnata, infatti, dà per accertato in fatto dal giudice di primo grado, e pacificamente riconosciuto dall’ufficio, che la contribuente è una collaboratrice della srl Servizi I.C., ed in tale qualità la utilizza (intendi, la stessa struttura della srl detta) “per la parte burocratica” (“l’ufficio aveva dato per pacifiche le affermazioni della ricorrente sull’utilizzo da parte sua di una struttura amministrativa altrui”); contraddittoriamente però sembra poi qualificare – sia pure in forma ipotetica – la contribuente come “il libero professionista che si associa”, e come “il professionista aderente ad una associazione professionale”, qualità e circostanza che non risultano contestate alla contribuente dall’ufficio, il quale d’altronde non formula contestazioni ad associazioni professionali.
I motivi terzo, quarto e quinto devono essere pertanto accolti, mentre vanno rigettati i motivi primo e secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso e rigetta il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano in diversa composizione.
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