CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 maggio 2017, n. 12263
Tributi – Reddito da partecipazione – Cartella di pagamento – Avvisi di accertamento prodromici non notificati – Impugnazione da parte di altro socio – Mancata integrazione litisconsorzio necessario – Nullità del giudizio
Rilevato
– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata, relativa ad IRPEF per gli anni di imposta 1999, 2000 e 2001, in quanto <fondata su atti impositivi non notificati> ;
– che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza sulla base di quattro motivi cui ha replicato il T. con controricorso;
Considerato
– che con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione del giudicato interno, di cui gli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., rinvenibile nella pronuncia di primo grado che aveva accertato che la cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento, con statuizione non impugnata in appello dal contribuente, ha dichiarato l’illegittimità della predetta cartella perché <fondata su atti impositivi non notificati>;
– che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché vizio motivazionale per avere la CTR omesso di valutare le relate di notifica dei tre avvisi di accertamento depositate agli atti del giudizio di merito;
– che con il terzo motivo viene dedotta l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto che soltanto uno dei tre avvisi di accertamento notificati alla società contribuente risultava essere stato regolarmente notificato;
– che il quarto motivo è diretto a censurare la sentenza impugnata per vizio motivazionale laddove la CTR aveva fatto esplicito richiamo alle pronunce di illegittimità di due degli avvisi di accertamento, emesse dalla medesima Commissione di appello ma non ancora passate in giudicato;
– che nella fattispecie è indubbio che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione sia stata emessa nei confronti del contribuente, quale socio della M.W. s.a.s. di F.A.T., sulla scorta di tre avvisi di accertamento a loro volta emessi a seguito di quelli con i quali l’amministrazione finanziaria aveva proceduto a rettificare il reddito di impresa conseguito dalla s.a.s. M.W. nell’anno di imposta 2000, imputato per trasparenza ai soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione nella società ex art. 5 del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986);
– che nella fattispecie sussiste, quindi, quella unitarietà del procedimento tra società e soci conseguente a quella automaticità dell’imputazione a questi ultimi del reddito accertato a carico della prima (che secondo il Supremo consesso di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. n. 14815 del 2008) comporta, sul versante processuale, la configurabilità di un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso di controversia promossa dalla società o da un singolo socio contro l’accertamento notificato dall’Ufficio (in termini, Cass. n. 11468 del 2009);
– che ne deriva che il ricorso proposto da uno dei soci contro la cartella relativa al suo reddito di partecipazione, comporta inevitabilmente l’esame del reddito d’impresa della società, con riflessi anche sugli altri soci che, di conseguenza, debbono essere messi nella condizione di poter partecipare al giudizio indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ricevuto una cartella od altro atto impositivo; non essendo infatti possibile attribuire ad un socio un reddito di partecipazione proporzionalmente diverso da quello degli altri soci e della società, occorre necessariamente che la decisione sul ricorso di uno venga pronunciata nei confronti di tutti (così Cass. n. 11468/2009 cit.);
– che nel caso di specie il giudizio si è svolto senza la partecipazione o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (società e altri soci) ne consegue che la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma soltanto limitarsi ad annullare la decisione gravata ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione Provinciale in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, ma, non avendovi provveduto, a questa Corte non rimane che annullare la sentenza con rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 1462 del 2003, n. 3866 del 2004, n. 18127 del 2013), la pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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