CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 maggio 2017, n. 12278
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per revocazione – Provvedimento di cancellazione anagrafe ONLUS
Fatti di causa
1. Con ordinanza n. 1339, depositata il 21.01.2013 e non notificata, la Corte suprema di cassazione dichiarava estinto ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002, su istanza dell’Agenzia delle entrate, il processo concernente l’impugnazione della sentenza n.42/04/2010 della Commissione tributaria del Lazio avente ad oggetto il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe per le ONLUS della Associazione A.P.I.C.I.
2. La sentenza di appello aveva annullato il provvedimento di cancellazione sostenendo che “la normativa statale non reca alcuna prescrizione che imponga loro (alle ONLUS) la gratuità delle prestazioni rese a terzi … Da quanto sopra si evince che l’Ufficio non ha ragione nel voler ricavare il divieto di una qualsiasi controprestazione a carico del beneficiario dall’esigenza di solidarietà sociale che è alla base della peculiare disciplina in esame, quale condizione ostativa dell’appellante ad essere considerata ONLUS”
3. A seguito di ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate, con ordinanza interlocutoria n. 26026/2015 la Corte di cassazione, sezione sesta civile tributaria, ha rimesso il ricorso per revocazione alla sezione quinta per la trattazione in pubblica udienza, ritenendo effetto di svista percettiva le affermazioni contenute nella ordinanza revocanda, che aveva dichiarato l’estinzione del processo basandosi solo sul numero di registro generale del procedimento ivi erroneamente annotato, nonostante l’istanza si riferisse in modo palese ad un procedimento diverso concernente la sentenza n. 53/14/10 della CTR della Toscana.
4. Il ricorso è stato fissato all’odierna udienza. La A.P.I.C.I. – Delegazione Provinciale di Viterbo resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.1. Osserva la Corte che la ordinanza di questa Corte n. 1339/2013, si deve intendere revocata per errore percettivo in ragione del contenuto decisorio dell’Ordinanza interlocutoria n. 26026/2013 e si deve quindi passare all’esame dei motivi di ricorso per cassazione proposti avverso la sentenza della CTR.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. D) del d.lgs. n. 460/1997, nonché degli artt. 20 e 20 bis, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Sostiene l’Ufficio che il provvedimento di cancellazione era conseguito all’accertamento del fatto che la presenza e la conformità “formale” delle clausole statutarie alla normativa in tema di ONLUS non era stata accompagnata dalla reale osservanza della previsione del divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, poiché la documentazione attestante i criteri di adottati per il rimborso delle spese sostenute dai volontari effettuavano l’attività di trasporto degli anziani era mancante o generica, era inoltre stata riscontrata l’omessa redazione del bilancio e del rendiconto annuale ed altre irregolarità, illustrate nel motivo di ricorso con autosufficienza, di guisa che l’osservanza formale degli obblighi di legge non poteva ritenersi sufficiente ad integrare i presupposti di legge.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), individuato nella circostanza che la Commissione aveva preso in considerazione fatti che non avevano formato oggetto di rilievo.
2.3. Entrambi i motivi sono fondati e vanno accolti.
2.4. In merito al primo motivo va osservato che sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, prevedano espressamente alcuni requisiti formali, (nella specie il reimpiego degli utili o avanzi di gestione a fini di realizzazione degli scopi istituzionali) e che detti requisiti non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione (Cass. n. 14371 del 30/06/2011).
La necessaria previsione statutaria, tuttavia non esaurisce le incombenze necessarie al godimento dello status di ONLUS, che presuppone anche il concreto ed effettivo rispetto di quanto stabilito nello statuto, di modo da consentire la verifica della perdurante sussistenza dei presupposti di legge associati alla categoria in esame. Come già questa Corte ha affermato, infatti, “In materia di agevolazioni fiscali, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe ONLUS dell’associazione non riconosciuta, che, avendo omesso la regolare tenuta delle scritture contabili, ha reso impossibile accertare l’utilizzazione degli utili per le finalità previste dallo statuto, l’esercizio dell’attività nei confronti di persone socialmente svantaggiate e la democraticità della gestione.” (Cass. n. 16418 del 05/08/2015).
2.5. Nel caso in esame la CTR non ha fatto applicazione di tali principi e la decisione va sul punto emendata, previo rinvio al merito per il riesame.
2.5. Invero, come esattamente censurato con il secondo motivo, il giudicante ha pretermesso di esaminare le questioni obiettive sulle quali l’accertamento appare fondato (così come delineate, in maniera autosufficiente, dalla parte ricorrente: la non corretta redazione del rendiconto annuale; la conservazione del tutto parziale delle ricevute emesse; il difetto di trattamento paritetico del rapporto associativo), che costituiscono un fatto decisivo e controverso ai fini della soluzione della causa. A fronte di dette questioni, l’insistita analisi fatta dal giudicante della non necessaria la gratuità delle prestazioni erogate dalla ONLUS appare del tutto fuorviante, con conseguente totale elusione del fatto controverso.
3.1. In conclusione, accolto il ricorso per revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 1339/2013, ai sensi dell’art. 402 cod. proc. civ., va deciso l’originario ricorso per cassazione.
3.2. I motivi vanno accolti, la sentenza va cassata e la causa, non potendo essere decisa nel merito, deve essere rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
– Accolto il ricorso in revocazione, decide sull’originario ricorso per cassazione e lo accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del presente giudizio.
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