CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 marzo 2017, n. 6983
Appalto – Trattamento di fine rapporto – Decreti ingiuntivi
Svolgimento del processo
La Corte territoriale di Messina, con sentenza depositata il 22/6/2011, rigettava il gravame proposto da R.F.I. S.p.A. avverso la sentenza resa in data 2/10/2009 dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione proposta dalla R.F. avverso due decreti ingiuntivi notificati rispettivamente il 3/11/2008 ad istanza di A.M. ed il 31/10/2008 ad istanza di P.A., con i quali era stato liquidato il pagamento del trattamento di fine rapporto in virtù del principio di solidarietà riconosciuta tra il committente RFI e l’appaltatore Società Cooperativa G., presso cui i lavoratori avevano prestato servizio fino alla data di cessazione dell’appalto inizialmente fissato al 30/6/2007 e successivamente prorogata al 30/9/2007.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la R.F. S.p.A. affidandosi a due motivi.
Il P. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale articolando un motivo.
A.M. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 645, co. 2, c.p.c., 414, nn. 4 e 5 c.p.c., 2697 c.c. “e di ogni altra norma relativa all’onere probatorio che incombe su colui che vanta un diritto”, lamentando che la Corte di merito, nel respingere l’eccezione di decadenza ha ritenuto assorbito, in quanto superfluo, il primo motivo di appello relativo al mancato assolvimento, da parte del P. e dell’A. dell’onere probatorio dei fatti costitutivi posti a fondamento delle loro domande, mentre avrebbe dovuto dapprima accertare l’esistenza dei diritti consacrati nei decreti ingiuntivi ed in un secondo momento prendere in considerazione l’eccezione di decadenza. Deduce, inoltre, che la dichiarazione rilasciata dal Commissario Straordinario della Cooperativa Garibaldi e depositata dalla controparte, unitamente alla memoria difensiva dinanzi al Tribunale non fosse in grado di soddisfare l’onere probatorio, perché del tutto generica.
1.1 Quanto al primo, motivo del ricorso principale, è da osservare che – anche prescindendo dalla genericità della contestazione formulata, che si risolve, in sostanza, nella astratta lamentela in ordine al percorso logico motivazionale seguito dai giudici di seconda istanza anche in merito alla ripartizione dell’onere della prova, lo stesso, così come formulato, è inammissibile anche a causa dell’indeterminatezza della formulazione che non consente di distinguere con chiarezza l’oggetto della censura che sembra risolversi in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).
Il motivo peraltro difetta di autosufficienza dal momento che non vengono riportate neppure le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Straordinario della Cooperativa G., oggetto di censura, in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, pertanto, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016).
Il motivo è quindi inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.., in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità una ipotesi di error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto, gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010).
2. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/03, come modificato dalla legge n. 296/06 e dell’art. 11 delle preleggi e si lamenta che la sentenza è errata anche nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 29 della legge n. 276/03, come modificato dall’art. 1, comma 911, della legge n. 296/06, entrato in vigore il 1 gennaio 2007 e che ha elevato a due anni dalla cessazione dell’appalto il limite temporale dell’obbligazione solidale del committente per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti.
2.1 Il motivo non è fondato.
Infatti, a prescindere dal fatto che la società ricorrente neppure ha prodotto il contratto di appalto di cui si discute, si osserva che, correttamente e motivatamente, la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di decadenza biennale indicato nella norma citata che ha elevato a due anni dalla cessazione dell’appalto il termine entro il quale il lavoratore può fare valere la responsabilità solidale del committente per la corresponsione del trattamento retributivo e previdenziale. Ciò non comporta alcuna violazione del principio di irretroattività, poiché la disciplina più favorevole al lavoratore non è stata applicata ad un rapporto già esauritosi, bensì ad un contratto che era ancora in essere al momento di entrata in vigore della modifica normativa, dato che lo stesso, a causa delle proroghe e dei rinnovi, sarebbe scaduto in data 30/9/2007. Pertanto, al 1/1/2007, data di entrata in vigore della legge n. 296/06, il contratto era ancora in essere e sussisteva ancora il vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/03, essendo il fatto generatore della responsabilità solidale del committente il contratto di appalto e, nell’ambito dello stesso, la prestazione lavorativa dei dipendenti; la novella legislativa del 2006 ne estende solo la durata.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale – formulato in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale – P.A. lamenta, in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., poiché, a parere dello stesso, a seguito della sentenza del Tribunale di Messina n. 16714/09, la società aveva, puntualmente e senza riserve di gravame, pagato le somme liquidate con la detta sentenza. Tale comportamento integra, a parere del lavoratore rinuncia all’impugnativa ed accettazione della sentenza, avendo la società posto in essere spontaneamente atti contrastanti con la volontà di avvalersi dell’impugnazione, proposta solo a distanza di cinque mesi dallo spontaneo adempimento.
3.1 Il motivo è assorbito, in considerazione del rigetto del ricorso principale.
Le spese tra la società ricorrente e il P. possono essere compensate, dato l’esito del giudizio considerata anche la novità della questione di cui al 2° motivo del ricorso principale. Nulla per le spese nei confronti di A., rimasto intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese nei confronti di P. Nulla per le spese nei confronti di A.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 32450 depositata il 22 novembre 2023 - Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49494 depositata il 13 dicembre 2023 - In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22997 - I dipendenti dell'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, possono chiamare in giudizio il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10296 depositata il 31 marzo 2022 - Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni di finanziamento, pertanto i decreti ingiuntivi emessi a fronte del pagamento di crediti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33407 - L'art. 1676 prevede la possibilità di un azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…