CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2016, n. 23437
Pensione – Trasformazione del rapporto di lavoro in part-time – Regime di cumulo
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 27 gennaio 2010, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza resa dal Tribunale di Monza che, in accoglimento della domanda proposta da M.B. e G.R., aveva loro riconosciuto il diritto alla liquidazione dell’importo della pensione in percentuale non inferiore al 50% del trattamento complessivo in regime di cumulo con la retribuzione percepita in virtù di rapporto di lavoro part-time, instauratosi ai sensi dell’art. 1, comma 185, legge n. 662/1996, e condannato l’Istituto al pagamento delle differenze pensionistiche.
2. La Corte – dopo aver premesso che i ricorrenti, dipendenti dell’INPS, avevano chiesto ed ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Ente da tempo pieno a tempo parziale e la contestuale liquidazione della pensione di anzianità ex art. 1, commi 185 e 187, legge n. 662/1996 – ha ritenuto che l’art. 1 I. n. 662/1996, nel prevedere ai commi 185 e 187 la possibilità di pubblici dipendenti di ottenere la pensione di anzianità in regime di cumulo con la retribuzione percepita in virtù della trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, àncori al 50% l’importo della riduzione massima possibile della pensione spettante.
3. Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso le parti intimate. Le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l’Inps censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 185 e 187, I. n. 662/1996, 1, 2 e 3 del D.M. 29 luglio 1997, n. 331, degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione al citato D.M. Assume l’erroneità della decisione nella parte in cui la Corte ha ritenuto che il divieto di ridurre la pensione di anzianità in misura maggiore del 50% costituirebbe un principio inderogabile della materia, previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185, e che tale principio non può essere derogato da una fonte secondaria quale il decreto ministeriale. All’esito della parte argomentativa, il ricorrente incentra la questione di diritto sul quesito se, a fronte della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, la pensione di anzianità riconosciuta in deroga al regime di non cumulabilità (e in misura ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro) possa essere ridotta o meno oltre il limite del 50% della pensione stessa.
2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio costituito dall’esame della disposizione, contenuta pure nel comma 185 dell’art. 1 L. n. 662/1996, a tenore del quale “la somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante, al lavoratore che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. Nei casi sottoposti alla sua attenzione, considerata la riduzione dell’orario di lavoro conseguente alla trasformazione del rapporto, e seguendo la sua interpretazione, la Corte ha di fatto riconosciuto per i periodi di riferimento il 66% di retribuzione e il 50% di pensione che, sommati tra loro, danno luogo ad un trattamento economico complessivo di poco inferiore al 115% della retribuzione piena percepita da un dipendente di pari livello che presta il suo lavoro a tempo pieno. In tal modo, la Corte ha vanificato senza un’adeguata motivazione il disposto normativo su riportato.
3. Le censure, che si esaminano congiuntamente attesa la sostanziale connessione delle questioni proposte, sono fondate, alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle già disattese dal giudice di legittimità nell’elaborazione del diritto vivente.
4. In via preliminare va rigettata l’eccezione d’inammissibilità dei motivi di ricorso, sollevata dagli odierni controricorrenti sul rilievo che i presupposti e gli argomenti di fatto posti a base del ricorso per cassazione sarebbero diversi rispetto a quelli fatti valere nei due gradi di merito, in cui l’Istituto si era limitato a sostenere che il d.m. n. 331/1997 (recante il Regolamento per l’attuazione nell’ambito nel pubblico impiego delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 185, I. n. 662/1996) recasse norme speciali sì da creare una differenza di normativa tra dipendenti pubblici e privati e che solo a questi ultimi fosse applicabile il principio della inderogabilità della riduzione della pensione in misura maggiore del 50%. Dal tenore letterale del ricorso in appello, trascritto in ampio stralcio nel ricorso per cassazione, si evince che il tema centrale della controversia entrato nel dibattito processuale era costituito dalla complessiva interpretazione data dal giudice di primo grado all’art. 1, comma 185, I. n. 662/1996 (cfr. ricorso per cassazione, pagg. 9 e 10) e al regolamento, nonché alla natura eccezionale (e quindi di stretta interpretazione) delle disposizioni relative al cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Peraltro, e quest’ultima ragione è senz’altro assorbente, è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è comunque ammissibile, salvo che non comporti l’esame di diversi presupposti di fatto per la decisione circa la spettanza del diritto controverso (cfr. da ult. Cass. n. 26906 del 2014). Situazione quest’ultima che non ricorre nel caso di specie, in cui l’oggetto della controversia è quello di stabilire se, in relazione alla normativa applicabile alla fattispecie, che spetta anzitutto al giudice individuare e interpretare, gli odierni controricorrenti, pubblici dipendenti in regime di part-time al dapprima al 66,66% e poi al 50%, abbiano o meno diritto a conservare la pensione di anzianità ridotta in misura non superiore al 50%.
5. Nel merito, il ricorso merita accoglimento.
L’art. 1, comma 185, I. n. 662/1996, per quanto qui interessa, dispone quanto segue: “Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l’assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso al pensionamento di anzianità […] può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali […] ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà […] l’importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno”.
Questa Corte si è già espressa in subiecta materia con Cass. 30 dicembre 2011, n. 30662, seguita da ultimo da Cass. 2 settembre 2016, n. 17533, secondo cui il limite della riduzione stabilita nel comma 185 va riferito all’orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, che appunto non può essere inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro, e non all’importo della pensione da liquidare, onde va affermata la legittimità della riduzione del trattamento di pensione di anzianità in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro prescelta dal lavoratore, pur se ne sia derivato un importo inferiore al 50% di quello complessivamente maturato: contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti, è proprio l’interpretazione letterale del testo a suggerire tale conclusione, dal momento che, nel comma 185, la locuzione “riduzione comunque non superiore al 50 per cento” segue immediatamente quella secondo cui “l’importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro” e dunque va grammaticalmente riferita all’espressione più prossima, costituita appunto dalla riduzione dell’orario di lavoro.
Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da M.B. e G.R..
L’esito contrastante dei due precedenti gradi di merito e la posteriorità del ricorso per cassazione rispetto alla ricordata sentenza di questa Corte giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dagli originari ricorrenti. Compensa le spese dell’intero processo.
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