CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2016, n. 23442

Prestazione assistenziale – Ciechi civili assoluti – Pensione non reversibile ex I. n. 66/1962 – Superamento del limite reddituale – Permanenza dello stato di bisogno economico

Fatto

Con sentenza depositata il 7.5.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di O.M. al ripristino della pensione non reversibile ex I. n. 66/1962, revocatagli a seguito del superamento del limite reddituale.

La Corte, in particolare, riteneva che, trattandosi di pensione corrisposta ad un non vedente, dovesse reputarsi irrilevante la circostanza che l’assistito fosse titolare di redditi superiori alla soglia di cui al combinato disposto dell’art. 5, I. n. 382/1970, e dell’art. 14-septies, d.l. n. 663/1979 (conv. con I. n. 33/1980).

Ricorre contro questa decisione l’INPS con due motivi, illustrati con memoria. Resiste O.M. con controricorso.

Diritto

Con entrambi i motivi di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8, I. n. 638/1983, dell’art. 68, I. n. 153/1969 (in relazione all’art. 12 prel. c.c.), nonché dell’art. 1, I. n. 66/1962, in relazione agli artt. 1 e 5, I. n. 382/1970, agli artt. 5 e 6, d.l. n. 30/1974 (conv. con I. n. 114/1974) e all’art. 14-septies, d.l. n. 663/1979 (conv. con I. n. 33/1980), per come interpretato dall’art. 1, I. n. 600/1984, per avere la Corte di merito ritenuto l’irrilevanza del superamento del limite reddituale da parte dell’odierno controricorrente, nonostante che in specie si trattasse non già di prestazione per invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ma di prestazione assistenziale.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all’art. 7, I. n. 62/1966, costituendo una prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, comma 1°, Cost., è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico e cessa di essere corrisposta al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12, I. n. 118/1971, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l’art. 68, I. n. 153/1969, sia l’art. 8, comma 1 -bis, d.l. n. 463/1983 (conv. con I. n. 638/1983), che consentono l’erogazione della pensione d’invalidità prevista dall’assicurazione generale obbligatoria in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38, comma 2°, Cost., intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, e dunque, insuscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. n. 24192 del 2013; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 8752 e 24008 del 2014, 19150 del 2015 e 17369 del 2016).

Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di O.M..

Tenuto conto del consolidamento del suddetto principio di diritto in epoca posteriore all’introduzione della lite, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da O.M.. Compensa le spese dell’intero processo.