CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2017, n. 27292
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione – Relatio adesiva alla decisione di primo grado – Nullità
Fatti di causa
D. Costruzioni Srl e R.G., rispettivamente acquirente e venditore di un terreno edificabile sito in Cernusco sul Naviglio, hanno impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro n. 20081T006407000 loro notificato in relazione alla detta compravendita.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, respingeva l’appello dei contribuenti ed affermava la fondatezza della pretesa erariale.
I contribuenti ricorrono per cassazione con cinque motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
I ricorrenti depositano altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la decisione d’appello si sia limitata a confermare la decisione di primo grado in assenza di qualunque autonoma elaborazione ed argomentazione, sì da realizzare una motivazione meramente apparente.
1.2. Il secondo motivo reitera la medesima censura, sotto il profilo dell’omessa considerazione e vaglio dei contrari elementi addotti dal contribuente, essendosi limitata la CTR ad asserire la prevalenza delle difese dell’Amministrazione finanziaria.
1.3. I motivi, da esaminare unitariamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.
Va rilevato, infatti, che è nulla, per principio incontrastato, la sentenza tributaria d’appello che si limiti a una relatio adesiva alla decisione di primo grado, senza vagliare criticamente i motivi di gravame, rendendo così impossibile cogliere la sua propria ratio decidendi (Cass. 12 marzo 2002, n. 3547, Rv. 552996; Cass. 16 dicembre 2013, n. 28113, Rv. 629873; Cass. 26 giugno 2017, n. 15884, Rv. 644726).
L’apparenza motivazionale, del resto, rileva come vizio di cassazione anche dopo che il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al “minimo costituzionale” dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012 (qui da applicarsi ratione temporis), trattandosi di un’anomalia motivazionale che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all’esistenza stessa della motivazione (Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830; Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629833).
Nella vicenda in esame, invero, in motivazione si afferma “la CTP ha respinto i ricorsi riuniti considerando valido il valore accertato dall’ufficio …. La commissione rileva che i giudici di primae curae hanno tenuto nella dovuta considerazione le ragioni della contribuente la quale però non ha sufficientemente dimostrato la validità delle proprie motivazioni . La Commissione infatti rileva in atti che l’ufficio ha correttamente giustificato il valore accertato …”, per cui “analizzando gli elementi utilizzati dall’ufficio per l’accertamento e quelli dell’appellante a supporto delle proprie ragioni, ritiene correttamente provato il valore accertato dall’ufficio”.
In altri termini, dunque, la CTR si è limitata ad aderire alla motivazione di primo grado sulla correttezza della ripresa fiscale, senza, tuttavia, prendere in alcuna considerazione, né sottoporre ad un vaglio critico (neppure in termini sintetici) le specifiche doglianze formulate dai contribuenti, che si appuntavano (come risulta dall’atto di gravame trascritto in osservanza del principio di autosufficienza) sulla pertinenza delle fonti di quella rettifica (listino FIMAA e negozi su terreni similari, tra questi ultimi anche una pregressa vendita dello stesso G.).
2. I restanti motivi – il terzo ed il quarto, con cui si deduce omesso esame, ed il quinto, relativo ad omessa pronuncia – restano assorbiti.
3. In relazione ai motivi accolti la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, per nuovo esame e regolamento delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
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