CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2017, n. 27333
Licenziamento disciplinare – Attività lavorativa durante assenza per malattia – Attività corrispondente a quella eseguita quale dipendente – Locale attiguo alla propria abitazione – Reintegrazione – Limitato impegno lavorativo – Violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede – Fattispecie
Fatti di causa
Con sentenza del 10 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Lucca, accoglieva la domanda proposta da A.G. nei confronti della S.I. S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per aver svolto, durante un periodo di assenza per malattia, attività lavorativa corrispondente a quella eseguita quale lavoratore dipendente (lavori di meccanica) in un proprio locale attiguo alla propria abitazione, ordinando la reintegrazione del lavoratore e disponendo in suo favore la condanna a titolo di risarcimento danni delle retribuzioni maturate e maturande dal licenziamento alla reintegra.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il limitato impegno lavorativo del dipendente insuscettibile di influire in senso pregiudizievole sul decorso della malattia sofferta e sulle necessità terapeutiche.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il G..
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104 e 2119 c.c. imputa alla Corte territoriale l’omessa valutazione del comportamento del lavoratore sotto il profilo dell’osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, in relazione all’asserita inosservanza delle prescrizioni mediche.
Nel secondo motivo il vizio di omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio è prospettato in relazione all’asserita identità dell’attività lavorativa svolta durante la malattia con quella oggetto della prestazione resa alla Società tale da indurre a dubitare della sussistenza e, comunque, dell’effetto invalidante della malattia lamentata.
I due motivi, che in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si appalesano del tutto infondati, atteso che la Corte territoriale, muovendo dal principio accolto da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 29.11.2012, n. 21253 richiamata in motivazione) per cui il comportamento del dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia può costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, configurabile allorché il comportamento medesimo sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando una sua fraudolenta simulazione o quando, valutato in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore, con violazione dell’obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto, ha disatteso la tesi della Società ricorrente circa la ravvisabilità nella specie di simili evenienze sulla base di un iter valutativo da ritenersi immune da vizi logici e giuridici, per essere l’esclusione, tanto della fraudolenta simulazione, quanto del pregiudizio alla tempestiva ripresa del servizio, fondata sul dato, ammesso dalla stessa Società ricorrente, della marginalità dell’impegno lavorativo, indubbiamente, da un lato, inidoneo a fondare la presunzione dell’inesistenza dell’infermità, del resto accertata in sede di CTU e, dall’altro, tale da rendere il comportamento stesso compatibile con la prescrizione medica del riposo.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18245 - L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26709 - Lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2516 depositata il 26 gennaio 2024 - Durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32810 - In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. lav., come…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 12994 depositata il 12 maggio 2023 - In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, gravi sul…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 giugno 2020, n. 12032 - La fruizione abusiva dei permessi previsti dall'art. 33, co. 3, della legge n. 104/92 si realizza soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…