Processo tributario – Art. 53 D.Lgs 546/1992 – Inammisibilità dell’appello
Svolgimento del processo
1. D.C.N. e S.E., nella qualità di soci titolari e legali rappresentanti della C.I. di S. e D.C. s.n.c., ricorrono per la cassazione della sentenza, in data 13.04.2010, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso che ha dichiarato inammissibile l’appello da essi proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 56/02/2006.
La motivazione della sentenza impugnata cos’ recita: “L’appello è inammissibile. L’atto di gravame, infatti, presentato in Commissione Tributaria Regionale il 30.07. 2007 non è preceduto dal deposito presso la C.T.P. che ha emesso la sentenza così come previsto dall’art. 53, 2° comma, del D.Lgs 546/1992”.
1.1 Affidano il ricorso ad un unico motivo:
Erronea interpretazione ed applicazione della legge nella specie dell’art. 53 D.Lgs 546/1992, atteso che il ricorso in appello era stato notificato alla controparte a mezzo di ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ai sensi della seconda parte del 2° comma del richiamato art. 53 (nella predente formulazione alla novella d.lgs 175/14 art. 36 n.d.r.) non sussisteva l’obbligo da parte degli appellanti di depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale che aveva pronunciato la sentenza.
Si specifica che nel caso di specie, infatti, come chiaramente evincibile dalla relata di notifica dell’atto di appello, proposto dai ricorrenti, nei confronti della sentenza n. 56/2/2006 emessa dalla CTP di Campobasso, la notifica all’Agenzia delle Entrate è stata effettuata a mani dell’Ufficiale Giudiziario Sergio Civico in data 23.06.2007. In ragione di tanto, in applicazione del disposto del succitato art. 53 D.Lgs n. 546/1992, nessun obbligo gravava sull’appellante in ordine al deposito della sentenza impugnata presso la CTP e conseguente inammissibilità poteva essere rilevata.
Si riportano, poi, i profili di merito oggetto del ricorso in appello.
1.2 Con controricorso notificato in data 25.012011 l’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, denuncia l’inammissibilità del ricorso principale rappresentando che il vizio denunciato dal ricorrente è in realtà soggetto a revocazione, perché implica un accertamento di fatto circa un adempimento richiesto a pena di inammissibilità dell’appello.
1.3 All’odierna udienza, dopo la relazione del Consigliere designato. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, i difensori delle parti si sono riportati ai propri atti.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Oggetto del ricorso è una sentenza di inammissibilità dell’appello per mancato deposito dell’atto di gravame nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado; i ricorrenti allegano la mancata percezione, da parte del giudice di appello, del fatto che l’atto di gravame era stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, circostanza che esclude la necessità del predetto deposito.
In tema, le Sezioni Unite (Sentenza n. 15227 del 30/06/2009, Rv. 608893) hanno affermato che la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell’avvenuto deposito dell’atto d’appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell’art. 53, comma 2, d. Igs. 31 dicembre 1992 n. 546), costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di una interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione.
2.2 Il controricorso dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile in quanto non tempestivo per inosservanza del termine decadenziale previsto dall’art. 370 cod. proc. civ..
Tale norma, infatti, stabilisce che il controricorso va notificato al ricorrente, nel domicilio eletto, entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale ex artt. 366-369, nel caso di specie il termine per il deposito del ricorso principale scadeva il 4 ottobre 2010, il controricorso è stato notificato il 25 novembre 2011.
2.3 La inammissibilità del controricorso giustifica la compensazione delle spese sostenute dalle parti per il giudizio in cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.