CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2016, n. 23491

Controllo formale delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi – Cartella di pagamento – Notifica – Termini

Svolgimento del processo

F.F. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa per imposte dovute sull’indennità di avviamento di £ 660.000.000, di cui alla dichiarazione dei redditi presentata nel 1994.

Rilevava il giudice di appello che la cartella di pagamento impugnata era stata notificata il 18.1.2001, a seguito di iscrizione a ruolo tempestivamente effettuata nell’anno 2000, ai sensi dell’art. 9 L. n. 448/98, secondo cui i termini per il controllo formale delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998 sono prorogati al 31 dicembre 2000, data entro la quale devono essere resi esecutivi i relativi ruoli. Non poteva, invece, come sostenuto dalla contribuente, trovare applicazione l’art. 1, comma 5 bis, del D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005 – che prevede che la notifica delle cartelle di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 – poiché, al momento dell’entrata in vigore di tale norma, la cartella di pagamento era già stata notificata, sicché nessun effetto poteva prodursi su un rapporto già perfezionato.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo, denunciando “violazione o falsa applicazione di legge”, la ricorrente lamenta l’errore di diritto in cui è incorso il giudice di appello, il quale, sulla base della giurisprudenza menzionata in ricorso, avrebbe dovuto applicare, trattandosi di giudizio pendente alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005, con i relativi termini perentori di notifica delle cartelle di pagamento.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assenza del necessario quesito di diritto, sancito dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie per essere stata la sentenza impugnata depositata il 26.2.2009.

L’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, trova, infatti, applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 (data di entrata in vigore dello stesso decreto) e fino al 4.7.2009 (data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lettera d).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.