CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2016, n. 23509
Accertamento fiscale – Notifica – Contribuente trasferito in altro Comune
Ritenuto in diritto
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., errata applicazione degli artt. 137, 138, 139 c.p.c., nonché dell’art. 37, comma 27, L. n. 248 del 2006, omesso esame di un punto decisivo della controversia, violazione di legge, giacché il giudice di appello non ha considerato che dalla documentazione in atti emerge che in Acerra, (…), il contribuente non era più residente, per essersi trasferito in altro Comune, come da comunicazione del 26/9/2006 al Comune di Acerra, e che ciò nonostante la notificazione degli avvisi di accertamento era stata eseguita, il 3/11/2006, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale di Acerra. Secondo il ricorrente, nel caso di specie neppure sovviene il disposto dell’art. 37, comma 27, L. n. 248 del 2006, atteso che il contribuente aveva effettuato tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo nei “modelli fiscali”, circostanza peraltro ricavabile dall’elenco dei domicili fiscali esibito in giudizio dall’Agenzia delle Entrate.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., errata applicazione dell’ art. 140 c.p.c., atteso che il giudice di appello non ha considerato che mancava la prova dell’impossibilità di effettuazione della notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. stante la dimostrata circostanza, facilmente conoscibile dal notificante, che al momento del deposito presso la casa comunale di Acerra degli avvisi di accertamento il contribuente risiedeva in altro Comune. Aggiunge che l’avviso di ricevimento relativo alla comunicazione al destinatario del deposito presso la casa comunale non solo è privo di sottoscrizione ma anche dell’indicazione del soggetto a cui la raccomandata è stata consegnata.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., errata applicazione degli artt. 137, 138 e 139 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo della controversia, giacché il giudice di appello ha ritenuto regolare la notifica degli avvisi di accertamento anche sulla base della circostanza che il contribuente non avesse comunicato al fisco “l’abbandono” del Comune di residenza, circostanza non soltanto smentita dalla documentazione esibita dalla Agenzia delle Entrate, ma priva di influenza sulle modalità di esecuzione della procedimento notificatorio, regolato dal codice di procedura civile.
I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente stante l’omogeneità delle censure, sono infondati.
Il M assume di essere stato residente ad Acerra sino al 26/9/2006, allorché si era trasferito in altro Comune (Casoria), e si duole perché la notifica degli avvisi di accertamento è stata effettuata, ex art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale di Acerra, nonostante non risiedesse da più di due mesi in detto Comune e ne avesse dato comunicazione al Comune di Acerra.
La questione posta dal ricorrente può essere agevolmente risolta facendo applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte secondo, secondo cui “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente” (Cass. n. 18934/2015; n. 25272/2014; n. 1206/2011).
Nella specie, la ratio decidendi della sentenza impugnata ruota attorno alla constatazione, la cui correttezza non ha trovato smentite nel corso del giudizio di merito, che l’Ufficio ha dimostrato “che il Contribuente non ha mai comunicato la variazione di residenza come indicata in ricorso introduttivo in Casoria (…), ma ha indicato tutta una serie di diverse residenze”, sicché neppure è censurabile l’affermazione del giudice di secondo grado secondo cui la notificazione è stata validamente eseguita in luogo diverso da quello di residenza, e applicando le forme dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale di Acerra e l’affissione dell’avviso del deposito nell’albo del Comune, all’esito dell’infruttuoso tentativo all’indirizzo, noto all’Ufficio, di (…), in Acerra, e cioè alla “vecchia” residenza del contribuente, non avendo il destinatario comunicato all’Amministrazione le variazioni di indirizzo utili a consentire una diversa forma di notificazione.
E, in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è appena il caso di ricordare che la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. n. 26864/2014).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della costituita Agenzia delle Entrate, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito.
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