CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2016, n. 26161
Sussistenza del rapporto di lavoro agricolo – Elenchi agricoli – Cancellazione – Reiscrizione
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22/9 – 2/11/2010 la Corte d’appello di Salerno ha accolto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannato a reiscrivere D.F.N. negli elenchi agricoli del Comune di residenza per l’anno 2006, dopo aver accertato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con l’azienda R.S. e, per l’effetto, ha riformato tale statuizione, dichiarando inammissibile la domanda di reiscrizione del D.F. e di riconoscimento del suddetto rapporto lavorativo per intervenuta decadenza.
La Corte territoriale ha rilevato che rispetto alla notifica, in data 4.6.2008, del provvedimento di cancellazione della iscrizione del D.F. dall’elenco dei braccianti agricoli del Comune di Giffoni Valle Piana, la proposizione del ricorso giurisdizionale in data 9.2.2009 era da considerare tardiva per violazione del termine di decadenza sostanziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7/1970.
Per la cassazione della sentenza ricorre D.F.N. con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso l’Inps.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 437 c.p.c. sostenendo che la decisione della Corte territoriale di dichiarare inammissibile la domanda per la maturata decadenza di cui all’art. 22 del D.L. n. 7/1970 è errata, in quanto la relativa eccezione è stata formulata tardivamente dall’Inps solo attraverso la proposizione del ricorso d’appello, né la stessa avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio, trattandosi di eccezione in senso stretto, come tale proponibile solo dalla controparte.
1.a. Il motivo è infondato.
Invero, si è di recente ribadito (Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l’inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell’azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall’art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell’art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno.” (conf. a Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
2. Col secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 24 del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge n. 133/2008, nonché la falsa applicazione dell’art. 22 del D.L. n. 7/70, convertito nella legge n. 83/70, in quanto si assume che nel caso di specie non può ritenersi operante il termine di decadenza di cui all’art. 22 del d.l. n. 7/70, trattandosi di norma abrogata dall’art. 24 del decreto legge n. 112/08 a far data dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore del 25.6.2008, per cui alla data del 22.12.2008, in cui non era ancora decorso il termine di 120 giorno per la proposizione dell’azione giudiziale, risultava già abolita la stessa norma di cui al citato art. 22 sulla decadenza.
3. Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 433 c.p.c. e dell’art. 8 della legge n. 533/1973, assumendo che l’art. 22 del d.l. n. 7/70 è incompatibile con tali norme intervenute successivamente che, eliminando la perentorietà dei termini per proporre ricorso in sede amministrativa, hanno determinato l’impossibilità di individuare il “dies a quo” cui poter riferire il termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell’azione giudiziale. Inoltre, la regola di cui all’art. 8 della legge n. 533/73, secondo cui nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all’art. 442 c.p.c. non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi, va applicato anche alle ipotesi, già previste in leggi speciali, in cui sia stabilita l’improponibilità della domanda giudiziale per l’inutile decorso del termine corrente dalla comunicazione del provvedimento che definisce il procedimento amministrativo, per cui anche in tali casi si deve ritenere la piena proponibilità della domanda.
4. Col quarto motivo, proposto per violazione dell’art. 11, comma secondo, del d.lgs n. 375/1993, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha errato nel calcolare i termini amministrativi, concessi dal legislatore prima dei 120 giorni per l’inoltro dell’azione giudiziaria, in quanto ha omesso di computare il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo in seconda istanza alla Commissione centrale. Invero, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto tener conto, in base alla predetta norma, sia dei 120 giorni (di cui 30 per la proposizione dell’istanza e 90 per la relativa decisione) per il ricorso amministrativo in prima istanza, sia dei successivi 120 giorni (30+90) per il procedimento di seconda istanza. Ne consegue che nel caso di specie, tenendo conto dell’infruttuoso decorso dei predetti termini amministrativi, il ricorso giudiziale del 9.2.2009 risultava tempestivo.
5. Col quinto motivo, proposto per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 11 del d.lgs n. 375/1993 e dell’art. 22 del d.l. n. 7/70, convertito nella legge n. 83/70, il ricorrente rileva che la Corte di merito non ha considerato che l’Inps, il quale aveva eccepito la decadenza e che era pertanto onerato della prova della conoscenza da parte dell’interessato del formarsi del silenzio-rigetto, non ha fornito una tale dimostrazione, per cui il destinatario del contestato provvedimento non è stato messo nella condizione di individuare la decorrenza del termine per proporre l’azione. Ne consegue che tale termine non poteva essere altro che quello del deposito del ricorso giurisdizionale di primo grado del 9.2.2009.
6. Osserva la Corte che il secondo motivo è fondato.
In effetti, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato su G.U. n. 147 di 25.6.2008 – Suppl. ordinario n. 152), entrato in vigore il 25.6.2008 e convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto all’art. 24 (Taglia leggi), comma 1, che “a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dei presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato A e salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. “
Tra le disposizioni normative abrogate di cui al predetto allegato “A” risulta quella della legge n. 83 dell’11.3.1970 di conversione, con modificazioni, del decreto – legge n. 7 del 3.2.1970, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli che all’art. 22 contemplava la causa di decadenza di cui trattasi.
A sua volta, la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del predetto decreto-legge (pubblicata su G.U. n. 195 del 21.8.2008 – Suppl. ordinario n. 196) ha previsto all’art. 1, comma 2, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge. Quindi, alla data del 21.12.2008 non operava più la causa di decadenza oggetto del contendere e, in ogni caso, la stessa, che i giudici d’appello hanno ritenuto essersi perfezionata al 4.2.2009, non era nemmeno maturata allorquando si manifestavano gli effetti della norma che l’aveva abrogata.
Né è condivisibile il ragionamento dell’Inps, volto a sostenere l’assunto della permanenza in vigore della norma speciale sulla decadenza di cui trattasi, secondo il quale l’art. 24 del d.l. n. 112/08, pur contemplando nell’allegato “A” l’espressa abrogazione della legge n. 83 dell’11/3/1970 a far data dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore dello stesso decreto, fa salva l’applicazione dell’art. 14 della legge 28.11.2005, n. 246, il cui comma 17 alla lettera e) espressamente statuisce che restano in vigore le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale (qual è sicuramente l’art. 22 del d.l. n. 7/70 conv. nella legge n. 83/70): invero, la norma di cui all’art. 24 del d.l. n. 112/2008, nel far salva l’applicazione dell’art. 14 della legge n. 246/2005 non richiama affatto, come erroneamente affermato dall’Inps, la disposizione di cui al diciassettesimo comma, lettera e), dello stesso art. 14, bensì i commi 14 e 16 dell’art. 14 della legge n. 246/2005. Orbene, i commi 14 e 15 dell’art. 14 (semplificazione della legislazione) di quest’ultima legge contengono semplicemente la delega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi atti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 (quindi in epoca precedente alla norma oggetto di disputa), anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e i criteri direttivi che lo stesso comma 14 stabilisce.
7. Una volta riconosciuta la fondatezza del motivo sull’inapplicabilità nella fattispecie della norma sulla decadenza di cui all’art. 22 del d.l. n. 7/1970, rimangono assorbiti il terzo ed il quinto motivo, dedotti rispettivamente in ordine alla questione della prospettata incompatibilità di quest’ultima disposizione speciale con le norme intervenute successivamente – che non prevedevano la perentorietà dei termini per la proposizione del ricorso in sede amministrativa – e a quella dell’onere della prova dell’individuazione del momento in cui si era formato il silenzio-rigetto ai fini del computo del termine decadenziale.
8. Solo per completezza di trattazione, stante il carattere dirimente del secondo motivo, si rileva che è fondato anche il quarto motivo sul lamentato computo dei termini posto a base della contestata decisione di dichiarazione della inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Invero, anche considerando la precedente disciplina sulla decadenza, il termine non è stato individuato correttamente dalla Corte d’appello, posto che, tenendo conto della data del 4.6.2008 di notifica del provvedimento di cancellazione dai predetti elenchi, la Corte territoriale avrebbe dovuto calcolare 120 giorni per l’espletamento del procedimento amministrativo innanzi alla Commissione provinciale (30 gg. per ricorrere e 90 gg. per il formarsi del silenzio-rigetto), ai quali aggiungere gli ulteriori 120 giorni per l’esaurimento del procedimento amministrativo innanzi alla Commissione Centrale (30 + 90 gg. come sopra), dato l’accertamento del loro inutile decorso, prima di computare gli ultimi 120 giorni per l’esperimento dell’azione giudiziaria di cui al citato art. 22 del d.l. n. 7/70. Ne consegue che nel caso di specie il deposito del ricorso in sede giudiziaria avvenuto il 9.2.2009 era comunque tempestivo. Al riguardo è sufficiente ricordare che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. sez. lav. n. 813 del 16.1.2007) che “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall’art. 11 del d.lgs.n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza.” (in senso conforme v. pure Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29070 del 27/12/2011)
In definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio della causa per la trattazione del merito alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.