Tributi – Cartella di pagamento – Notifica – Invio diretto, da parte del concessionario, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Consegna a persona diversa dal destinatario – Obbligo di raccomandata dell’avviso di avvenuta notifica – Esclusione
Rilevato in fatto
– che la Equitalia Emilia Nord spa ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Ferrara ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da R.F. avverso l’esecuzione ai suoi danni intrapresa – ai sensi dell’art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 – in forza di cartella esattoriale n. 039 2008 00022057 74 000 per € 37.600,92, riconosciuta fondata la doglianza di nullità della notifica della cartella stessa, per omissione della raccomandata da parte dell’agente postale dell’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione di cui all’art. 7, co. 6, L. 890/82;
– che, non resistendo in questa sede l’intimato con controricorso, per la pubblica udienza del 6.12.16 la ricorrente deposita altresì memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;
Ritenuto in diritto
– che l’unico motivo, di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. 602/73, 60 d.P.R. 600/73, 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”, è manifestamente fondato: infatti, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 15 giugno 2016, n. 12351, che specifica altresì che la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con l’art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, sicché la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento);
– che pertanto (in termini: Cass., ord. 13 giugno 2016, n. 12083), qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l’invio di una seconda raccomandata;
– che, in conclusione, in accoglimento del ricorso, la gravata sentenza va cassata, con rinvio al medesimo tribunale che la ha pronunciata, ma in persona di diverso giudicante e pure per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Ferrara, in persona di diverso giudicante, pure per le spese del giudizio di legittimità.