Tributi – Reati tributari – Evasione di imposta – Occultamento e distruzione di documenti contabili
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10 novembre 2015 la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza dell’11 dicembre 2013 del Tribunale di Taranto (che aveva condannato L. N. alla pena di mesi sei di reclusione, sospensivamente condizionata, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), ha esteso anche alle pene accessorie colà inflitte il beneficio della sospensione condizionale.
2. Avverso il predetto provvedimento l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi d’impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione al capo d’imputazione (in forza del quale gli era stato contestato l’occultamento e quindi la distruzione di quarantacinque fatture di acquisto di materiali e di duecentoquaranta documenti di trasporto), che nel corso del giudizio l’indagine era stata estesa indebitamente alla mancata emissione di fatture per lavori eseguiti, per i quali erano stati impiegati i materiali dì cui agli acquisti ed ai trasporti con i relativi documenti, laddove mai era stata contestata la distruzione o l’occultamento di fatture attive, ovvero la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali. Mentre era senz’altro impossibile evadere le imposte sui redditi e sull’Iva, di cui alla specifica finalità dell’ipotesi contestata, tramite la mancata annotazione di costi nella contabilità del ricorrente.
La condanna era quindi intervenuta su un fatto nuovo, diverso da quello contestato.
2.2. Col secondo motivo è stata invece sottolineata l’insussistenza dell’elemento della volontaria distruzione e/o occultamento della documentazione contabile, dal momento che la documentazione era andata perduta a seguito dell’allagamento dei locali della sede della società, ed anche nei giorni successivi all’evento del 24 maggio 2009 la residua documentazione era andata smarrita per varie ragioni. Sì che le emergenze processuali deponevano nel senso dell’evento eccezionale e non prevedibile, cui fare risalire la mancata conservazione dei documenti di spesa.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il ricorrente ha inteso osservare criticamente che i Giudici di primo e di secondo grado hanno ritenuto che l’ipotesi delittuosa disciplinata dall’art. 10 del d.lgs. 74 del 2000, ed in particolare la finalità di evadere le imposte, si possa verificare anche attraverso l’occultamento o la distruzione di documentazione inerente costi, cui si riferivano appunto le fatture contestate nel capo d’imputazione. Secondo il ricorrente, infatti, ciò rappresentava invece un errore tale da inficiare in radice l’imputazione, laddove la finalità specifica prevista dall’art. 10 era incompatibile con la distruzione di documenti che rappresentavano costi (così a pag. 3 del ricorso).
Il rilievo non ha alcun fondamento.
Vero è, infatti, che il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, Rv. 267028). In particolare, e di conseguenza la Corte non può non rilevare la manifesta infondatezza del motivo proposto dall’odierno ricorrente, è già stato rilevato che anche l’occultamento o la distruzione di fatture ricevute da terzi (cd. fatture passive) integra il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e a incidere sulla ricostruzione dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell’esistenza di introiti a carico del soggetto emittente (Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Chiarolla, Rv. 263050).
In specie, infatti, l’art. 10 cit. sanziona la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
A questo proposito, quindi, la norma incriminatrice non si limita a sanzionare l’occultamento di componenti contabili attive, dal momento che l’oggetto materiale del reato è dato genericamente dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione. A questo proposito infatti, i rilievi della Corte di Appello, in ordine alle mancate contabilizzazioni dei ricavi derivanti dai lavori in cantieri, nei quali furono utilizzati i beni acquistati in forza delle fatture occultate, semmai confermano che la sparizione delle fatture passive ha reso maggiormente difficoltosa la ricostruzione del volume d’affari, dato l’utilizzo irregolare, sotto il profilo fiscale, di beni così acquistati senza la conservazione dell’idonea traccia contabile.
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato.
In proposito, infatti, entrambi i Giudici del merito, e non solamente la Corte di Appello come sostenuto dal ricorrente, hanno palesato insanabili perplessità in ordine all’effettiva coincidenza tra la documentazione fiscale di cui è giudizio con la generica “documentazione”, senza alcun riferimento alle fatture ed ai documenti di trasporto in questione, che sarebbe stata vista galleggiare all’interno del locale riempito d’acqua.
Al riguardo è infatti pienamente condivisibile anche l’osservazione fatta propria dal Tribunale di Taranto nel corso del primo giudizio (infatti, qualora il giudice d’appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d’appello, cfr. ad es. Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250), secondo cui l’odierno ricorrente non aveva denunciato il fatto, oltre che ai propri fornitori ed al fine di conseguire copia di quanto in tesi andato distrutto, neppure nella logica sede dell’ispezione contabile.
La pretesa giustificazione in merito alla sparizione della documentazione contabile, quindi, non ha trovato alcun solido riscontro né logico né fattuale. In ragione di ciò, il provvedimento impugnato non ha ragione di essere censurato.
Va da sé, pertanto, che anche il secondo motivo di ricorso non può trovare in alcun modo accoglimento.
5. I motivi di censura appaiono pertanto manifestamente infondati nella loro integralità, e pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità.
Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.