CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1376
Rapporto di agenzia – Dimissioni per giusta causa – Indennità in caso di cessazione del rapporto – Pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso – Nozione di “giusta causa” da parametrare alla peculiarità del rapporto di agenzia – Inadempimento colpevole del preponente e di non scarsa importanza – Lesione considerevole dell’interesse dell’agente
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto insussistente la giusta causa di dimissioni dal rapporto di agenzia intercorso tra C. T. e la S. P. I. SIM s.p.a. e, confermata la tardività della domanda di liquidazione dell’indennità prevista dall’art. 1751 cod. civ., lo ha condannato al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di € 13.008,43 oltre accessori, già detratti gli importi dovuti all’agente per provvigioni e compensi vari ivi compreso l’over sulla raccolta fatta registrare dal promotore facente parte del gruppo coordinato dal T..
2. La Corte territoriale ha verificato che la domanda di liquidazione dell’indennità di cessazione del rapporto era stata formulata solo con le note autorizzate in primo grado, atteso che la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto solo una richiesta di risarcimento del danno, restata indimostrata, per avere il preponente inibito l’accesso informatico al portafoglio clienti dalla banca riassegnati avvalendosi proprio di quei dati. Ha poi escluso l’esistenza di una giusta causa di dimissioni e per l’effetto ha accertato che alla Banca era stata correttamente riconosciuta l’indennità di mancato preavviso dalla quale, in esito ad una consulenza contabile già disposta dal giudice di primo grado erano stati detratti gli importi ancora spettanti a titolo di provvigioni maturate e non erogate. Con riguardo infine al danno da perdita della clientela il giudice di appello ne ha escluso la sussistenza evidenziando che l’indennità suppletiva di clientela spettante all’agente ai sensi dell’art. 11 dell’A.E.C. è finalizzata proprio ad indennizzare l’agente della perdita della clientela che rimane acquisita al preponente.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre C. T. che articola cinque motivi ai quali resiste la San Paolo Invest SIM – Società di intermediazione mobiliare s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e degli artt. 3 e 4 del d.lgs n. 303 del 1991. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le condotte tenute dal preponente, complessivamente e non singolarmente valutate, integravano una giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia con riguardo alla quale nessun rilievo aveva la circostanza che l’agente si fosse mostrato tollerante rispetto ad alcuni dei comportamenti tenuti dal preponente.
5. Con il secondo motivo di ricorso il T. si duole della carente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione all’esistenza di una giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia. Sostiene in particolare il ricorrente che il giudice di appello, contraddittoriamente, pur avendo affermato che nell’applicare l’art. 2119 si doveva tenere conto della peculiarità del rapporto di agenzia avrebbe poi fatto riferimento, in concreto, a parametri elaborati con riguardo al rapporto di lavoro subordinato.
6. Con il terzo motivo di ricorso, poi, nel denunciare ancora una volta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e degli artt. 3 e 4 del d. Igs. n. 303 del 1991 il ricorrente insiste nel ritenere che la Corte territoriale avrebbe erroneamente identificato la giusta causa di recesso omettendo di parametrarla, come avrebbe dovuto, alla peculiarità del rapporto di agenzia esistente tra le parti.
7. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la carente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione all’esistenza di una giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia. Sostiene il ricorrente che la sentenza, immotivatamente, analizza solo in parte i fatti dedotti, ed omette di prendere in esame tutte le emergenze dell’istruttoria svolta pervenendo alla conclusione della insussistenza di una giusta causa di recesso senza tenere conto, ancora una volta, della specialità del rapporto di agenzia.
8. Le censure, da esaminare congiuntamente poiché investono tutte sotto vari profili il capo della decisione che ha escluso la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, sono oltre che inammissibili sotto vari profili anche infondate.
8.1. In disparte la confusa tecnica di redazione delle censure il cui contenuto deve essere estrapolato dalla descrizione del processo nei suoi vari gradi che precede ciascun motivo, ed anche a voler tralasciare i profili di inammissibilità ricollegabili alla mancata riproduzione di documenti che si assumono rilevanti ai fini della decisione e trascurati sia dal Tribunale che dalla Corte di appello ( la consulenza contabile dalla quale sarebbero risultati consistenti importi a titolo di provvigioni ed indennità ancora dovute, la sentenza di primo grado, le dichiarazioni di alcuni testi) si osserva che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte di appello con valutazione delle allegazioni e delle prove a lei riservata ed in adesione ai principi ripetutamente affermati da questa Corte ha escluso l’esistenza di una giusta causa di dimissioni.
8.2. Va qui ribadito che la regola dettata dall’art. 2119 cod. civ. in relazione al rapporto di lavoro deve essere applicata, nell’ambito del rapporto di agenzia, tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello specifico rapporto. L’apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa – cioè di un evento che non consenta la prosecuzione “anche provvisoria” del rapporto – deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del rapporto e dell’incidenza del medesimo inadempimento sull’equilibrio contrattuale costituito dalle parti. Se nel rapporto di lavoro l’inadempimento dell’obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell’agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente medesimo (cfr. Cass. 01/02/1999 n. 845, in generale sulla nozione di giusta causa nel rapporto di agenzia v. Cass. 14/02/2011 n. 3595 e 17/02/2011 n. 3869 e più recentemente Cass. 29/09/2015 n. 19300 in motivazione ed ivi richiami di giurisprudenza).
8.3. Nel caso di specie la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha esaminato con puntualità le emergenze istruttorie ed ha verificato che i denunciati inadempimenti si risolvevano piuttosto in disfunzioni organizzative che potevano incidere sull’attività del promotore solo di riflesso rendendo, in ipotesi, meno spendibile il nome del preponente e, solo potenzialmente, meno remunerativa la sua attività; in concreto, poi, non era stata offerta la prova della esistenza di significative dismissioni di investimenti e di conseguenti diminuzioni delle provvigioni ovvero dell’esistenza di reclami da parte della clientela in relazione alle lamentate disfunzioni organizzative. Quanto alla trasformazione della SIM in Banca ed alle modifiche organizzative conseguenti, queste erano intervenute già a metà del 2000 senza che si fossero verificate disfunzioni rilevanti tanto da essere considerate intollerabili.
8.4. A tale ultimo riguardo si deve rilevare che condivisibilmente la Corte di merito ha ritenuto che anche nel rapporto di agenzia l’esonero dalla prestazione di attività durante il periodo di preavviso è incompatibile con una reazione ingiustificatamente ritardata all’inadempimento o agli inadempimenti del preponente. La tempestività della reazione alla condotta che si assume essere irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, tanto da non consentire una prosecuzione neppure provvisoria e limitata al periodo di preavviso del rapporto, seppure da intendersi in termini relativi e con una ragionevole tolleranza, è tuttavia connaturata alla nozione di giusta causa di recesso di tal che una prolungata tolleranza di una situazione di fatto ne esclude la ricorrenza.
8.5. In definitiva la sentenza della Corte di merito, che in adesione ai principi sopra esposti ha escluso l’esistenza di una giusta causa di dimissioni, non si espone alle censure che le vengono mosse e deve perciò essere sul punto confermata.
9. Del pari è infondata la censura con la quale è denunciata la violazione del d.lgs. 15 febbraio 1999 n. 65 nonché della direttiva comunitaria del 18 dicembre 1986 e dell’art. 1751 cod. civ. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ.
9.1. Va al riguardo rammentato che l’art. 1751 cod. civ. fa derivare, dalla cessazione del rapporto di agenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all’indennità prevista nel primo comma, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale; tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito. La domanda di risarcimento del danno, ove pure riconducibile alla previsione contenuta al quarto comma dell’art. 1751 cod. civ., è radicalmente diversa nei suoi presupposti e nelle conseguenze da quella volta al conseguimento dell’indennità di cui al primo comma della citata norma che con il risarcimento può concorrere (arg. ex Cass.30/07/2013 18264 e 07/02/2017 n. 3251).
9.2. Tanto premesso dalla lettura del contenuto della memoria e della domanda riconvenzionale, riportate alle pagine da 39 a 44 del ricorso per cassazione, e delle conclusioni ivi formulate in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado, risulta confermata la correttezza della decisione della Corte territoriale che ha ritenuto tardiva e perciò inammissibile la domanda volta al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 1751 cod. civ. avendo escluso che nelle allegazioni contenute fosse ravvisabile la sua proposizione.
10. In conclusione, e per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.
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