CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2017, n. 15077
Inail – Premi antinfortunistici – Classificazione tecnica di lavorazioni – Natura delle operazioni – Entità del rischio
Fatti di causa
Con sentenza n. 143/2010 la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva respinto l’opposizione proposta dalla M.C. s.a.s. avverso cartella di pagamento emessa dall’INAIL per ottenere differenze di premi antinfortunistici. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’attività produttiva svolta dalla società, consistente nella costruzione di strutture di sedie mediante taglio, piegatura e saldatura di tubi metallici, non potesse essere ricondotta alla voce di tariffa 6215, come preteso dalla società ricorrente, poiché questa presuppone la realizzazione di una sedia finita ed il D.M. 18 giugno 1988, contempla la regola secondo cui una voce di tariffa prevista per il prodotto finito non si applica alla costruzione di singole componenti.
Per la cassazione di tale sentenza la s.a.s. M.C. propone ricorso affidato a due motivi. L’Inail resiste con controricorso illustrato da memoria. Uniriscossioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione perché la materia prima utilizzata era costituita da tubi d’acciaio cavi del diametro massimo di 30 mm., mentre per il lavoro di carpenteria di cui alla voce 6211 si utilizza una materia prima di peso e spessore largamente superiore, idonea a sopportare le sollecitazioni dinamiche per travature, ponti, tralicci. Anche le operazioni di movimentazione della materia prima sarebbero diverse e comunque la medesima materia prima utilizzata inciderebbe sul rischio infortunistico. Inoltre, taglio, piegatura e saldatura atterrebbero anche alla voce 6215 di cui si invoca l’applicazione e detta voce, cui corrisponde il premio pari al 44 per mille, sarebbe più consona rispetto alla voce 6211 che reca la tariffa del 96 per mille. Anche le lavorazioni di cui alla voce 6215 sarebbero analoghe a quelle effettuate da essa ricorrente, essendovi comprese quelle di lampadari, carrozzine e passeggini per bambini, sedili ecc. per le quali parimenti si utilizzano tubi d’acciaio di pari diametro. La differenza tra le due lavorazioni, e quindi tra le due distinte tariffe, che presuppongono entrambe taglio piegatura e saldatura di tubi di acciaio, starebbe nella diversa entità del rischio dovuto alla diversa consistenza del materiale utilizzato.
2. Con il secondo motivo si reiterano le stesse censure lamentando la violazione di norme di diritto per avere applicato erroneamente la voce di tariffa n. 6212.
3. I motivi per la loro connessione vanno trattati congiuntamente e sono infondati posto che questa Corte di legittimità ha in più occasioni esaminato la questione oggi proposta relativa alla medesima società ricorrente ed a tali precedenti, non essendo mutata la concreta fattispecie, va data continuità (vd. Cass. 13587/2009; 27864/2013; 28123/2013).
4. In particolare, si è affermato che:
– già la motivazione della sentenza di questa Corte di legittimità n. 11071/2004 indicata dalla stessa ricorrente ha precisato che “il D.M. Lavoro 18 giugno 1988 … ordina la tariffa secondo “una classificazione tecnica di lavorazioni” (art. 1) ossia il “ciclo di operazioni necessario” (art. 2) alla realizzazione del prodotto, mentre non dà rilievo all’uso a cui questo sia destinato; per di più, se la “lavorazione principale” di una delle parti componenti il prodotto comporta una voce di tariffa a sé stante, si fa in ogni caso riferimento a quest’ultima (art. 3)”;
– all’art. 4, la detta tariffa prevede che “nella ipotesi di lavorazione non espressamente prevista dalla tariffa, la classificazione viene effettuata attraverso l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa in modo da poterla ricondurre ad una determinata previsione tariffaria”;
– nell’ambito del “Grande gruppo 6 – Metallurgia. Lavori in metallo… ” risulta presente il sottogruppo 6200 riguardante la classificazione dei “Prodotti ottenuti dalla lavorazione del metallo (Trasformazione dei pezzi e semilavorati forniti dalle ferriere, acciaierie, fonderie e stabilimenti metallurgici in genere)”;
– nel contesto di tale sottogruppo sono presenti le voci: “6211 Costruzione di carpenteria metallica e lavori in metallo (travature, ponti, torri, tralicci, pali, tettorie, capriate, scale, chioschi, serre, verande, cancelli, cancellate, parapetti, inferriate, saracinesche, paratoie, infissi, serramenti anche corazzati, insegne, castelli per macchine e apparecchi, ecc.) con posa in opera (escluso il montaggio degli elementi metallici delle opere edili, idrauliche, dei ponti, delle linee e condotte, delle attrezzature per impianti industriali, per il quale v. gruppi 3100, 3200, 3300, 3400, e 3600)”; “6212 Costruzione della carpenteria metallica e lavori in metallo di cui alla voce 6211, senza posa in opera”; “6215 “Costruzione di arredamenti e di mobili in metallo, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari, di carrozzine e passeggini per bambini, di sedili e cabinette per impianti di risalita. Costruzione di serramenti in leghe leggere (con eventuale posa in opera)”.
5. Dall’esame delle due voci di classificazione emerge che alla prima (alla quale la voce 6212 fa riferimento) appartengono tutte le lavorazioni di carpenteria metallica, mentre nella seconda rientrano i “mobili in metallo” e gli “arredamenti in metallo”, categoria alle quali sono poi stati assimilati i serramenti “in leghe leggere”. Nelle due prime voci, “costruzione di carpenteria metallica” e “lavori in metallo”, l’indicazione dei prodotti della lavorazione è solo esemplificativa, come risulta dalla presenza dell’avverbio “eccetera” a chiusura della relativa elencazione, così consentendo di comprendervi qualsiasi altro prodotto in metallo realizzato attraverso la trasformazione dei pezzi semilavorati. Nella voce 6215 il riferimento normativo è fatto, invece, ad una ben precisa e definita tipologia di prodotti, ossia alla costruzione di “arredamenti” e “mobili in metallo”, seguita da una ulteriore elencazione di specifici manufatti (quest’ultima a carattere chiuso, non figurando l’avverbio “eccetera”, presente nelle precedenti voci di tariffa).
6. È dunque posto in rilievo che deve trattarsi di un prodotto qualificabile come “mobile in metallo” o di un “costruzione di arredamento” realizzato in metallo. Le definizioni non consentono un’interpretazione analogica, tale cioè da includervi anche i prodotti che, seppure destinati a costituire un mobile in metallo, ne siano tuttavia solo una componente e quindi non realizzino un prodotto finito, ossia completo in tutte le sue parti. In quest’ultima ipotesi, soccorre il criterio interpretativo indicato all’art. 3 del D.M. secondo cui, “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso si fa riferimento alla voce prevista per quest’ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti”.
7. La società M.C. produce telai metallici per sedie, utilizzando solo tubi di acciaio che vengono tagliati, deformati e sagomati a mezzo di vari macchinari e poi assemblati tramite saldature; il prodotto è costituito dalla sola struttura metallica della sedia. Correttamente, dunque, è stato ritenuto che tale genere di lavorazione dovesse essere assoggettato alla voce di tariffa 6012, poiché la produzione attiene a singole parti componenti (del mobile sedia), effettuata “a sé stante come lavorazione principale” ed in tale caso occorre fare “riferimento alla voce prevista per quest’ultima”.
8. La produzione specializzata di una sola componente strutturale di un mobile in metallo, a prescindere dalla consistenza del materiale utilizzato, è dunque sussumibile, secondo le regole indicate dal D.M. 18 giugno 1988, art. 3 nell’alveo della più ampia categoria dei “lavori in metallo” di cui alla voce 6211 (e 6212).
9. Il successivo D.M. 12 dicembre 2000 ha ricondotto alla voce di tabella 6211 le operazioni di “taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati (…), costruzione di carpenteria metallica e lavori in materiale metallico (travatura ponti, torri, tralicci, pali, tettoie, capriate, scale, chioschi, serre, verande, cancelli, cancellate, parapetti, inferriate, saracinesche, paratoie, infissi, serramenti anche corazzati, insegne, castelli per macchine e apparecchi, ecc.)… ed il riferimento alla natura delle operazioni di “taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati” rende ancora più evidente che, ai fini della classificazione delle lavorazioni nelle diverse voci della tabella, non rileva la consistenza del materiale usato, né il prodotto finale, ma la natura delle operazioni, alle cui modalità esecutive si connette l’entità del rischio.
10. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del contro ricorrente, in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi nella misura di Euro 200,00 ed agli accessori. Nulla per le spese nei confronti U. s.p.a.