CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 maggio 2017, n. 12633
Tributi – Accertamento – Contenzioso tributario – PVC – Attività di smaltimento rifiuti
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia n. 209/24/13 dep. il 7 agosto 2013, che ha respinto l’appello dell’ufficio. Il contenzioso ha origine dall’impugnazione, da parte di M. s.r.l., dell’avviso di accertamento (per Iva, Irpeg, Irap, relativamente all’anno 2000), emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza nei confronti della M. s.r.l. esercente attività di smaltimento rifiuti, ha respinto l’appello dell’Ufficio. Con l’atto impugnato si contestava la sottofatturazione di operazioni imponibili, avendo la società applicato tariffe inferiori al valore normale nei confronti della S. s.r.l. per il conferimento di rifiuti solidi urbani; si recuperava la maggiore Iva dovuta sulle fatture emesse dalla società S. a titolo di riaddebito dei costi per personale e smaltimento rifiuti, con aliquota del 10%.
La C.T.R., respinte le eccezioni del contribuente sulla irregolarità dell’accertamento, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la pretesa erariale sul presupposto della estensibilità del giudicato formatosi tra le parti, su “questioni uguali della stessa società, sia pure per importi diversi e per altre annualità”. Anche nel merito conferma la decisione di primo grado, ritenendo libero l’imprenditore di applicare tariffe differenziate per i vari clienti e sconti in funzione di una propria strategia aziendale; palese che per le attività connesse al servizio prestato debba scontarsi l’IVA con aliquota del 10%. Per contro infondate e non provate le tesi dell’Ufficio.
M. s.r.l. si costituisce con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 2909 c.c.) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistere i presupposti legittimanti del giudicato esterno.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Va sul tema confermato il principio consolidato secondo il quale la sentenza del giudice tributario, con la quale si accerta il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta, non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni d’imposta si fondi, come nel caso in esame, su dati e ricostruzioni contabili diversi (Cass. n. 18907/2011). E ciò ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (v. Cass. n. 1837/2014).
Ha pertanto errato la C.T.R. a confermare la sentenza appellata sull’uItrattività del giudicato formatosi “su sentenze riferite a questioni uguali della stessa società, sia pure con importi diversi e per altre annualità, passate in giudicato per mancanza di opposizione da parte dell’A.F.”.
Va pertanto esclusa l’efficacia esterna del giudicato di annullamento relativo a controversie riguardanti diverse annualità, sul presupposto che gli avvisi erano fondati su autonomi accertamenti in rettifica.
3. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/92; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 TUIR;
violazione del principio dell’onere della prova, art. 2697 c.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4. La C.T.R. non avrebbe 25630/14 Agenzia delle entrate c/ M. s.r.l. chiarito quale fosse la strategia aziendale che esigeva di ridurre le tariffe in relazione a un solo cliente; non ha valutato le prove, fornendo una motivazione tautologica e apparente.
4. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (dell’art. 16 d.P.R. 633/72; dell’art. 36 d.lgs. 546/92) per avere la C.T.R. ritenuto legittima l’applicazione dell’IVA nella misura del 10% (invece del 20%), sulle fatture emesse dalla società S. s.r.l., in quanto ritenute con motivazione apodittica “palesi attività connesse al servizio prestato”, mentre trattasi di operazioni non rientranti fra le operazioni accessorie e la connessione fra le diverse prestazioni fatturate non giustifica l’estensione dell’aliquota più favorevole.
5. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
La C.T.R. infatti, si è limitata a riportare, senza adeguata valutazione delle prove e con motivazione apodittica, le eccezioni della società contribuente. E ciò: sia in relazione alla riduzione delle tariffe per un solo cliente, accettata senza tener conto delle prove offerte dall’Ufficio; sia in relazione alla minore aliquota IVA applicata dalla società su alcune operazioni, in quanto ritenute, “palesi attività connesse al servizio prestato”, senza quindi un adeguato apprezzamento al fine di accertarne l’accessorietà fra le diverse prestazioni fatturate, non essendo di per sé giustificata la minore aliquota solo dalla connessione delle diverse operazioni fatturate, tenuto conto del principio per cui le aliquote agevolate si pongono come eccezione e quindi sono applicabili solo in presenza di apposite norme derogatorie.
6. Il ricorso va conseguentemente accolto.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la M. s.r.l. al pagamento delle spese, liquidate in €. 5.200, oltre spese prenotate a debito.
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