CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 maggio 2017, n. 12728

Impiego pubblico contrattualizzato – Segretario comunale – Trattamento economico – Indennità di posizione – CCNL

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da A.M.P. avverso la sentenza del Tribunale di Orvieto che aveva rigettato la domanda volta a ottenere la condanna del Ministero dell’Interno, succeduto alla soppressa Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, al pagamento della indennità di posizione e della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate anche per il periodo nel quale era stato collocato in disponibilità ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 465 del 1997.

2. La Corte territoriale ha evidenziato che l’art. 101 del d.lgs n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che «per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti», va riferito non all’incarico ricoperto prima della collocazione in disponibilità, bensì a quelli elencati dal comma 2 del richiamato art. 101, altrimenti non vi sarebbe alcuna diversità di trattamento economico fra i segretari utilizzati in detti diversi incarichi e quelli lasciati semplicemente in attesa di prendere servizio in altra sede.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.M.P. sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. «violazione per falsa applicazione dell’art. 101 d.lgs n. 267/2000; violazione per falsa applicazione dell’art. 43 CCNL Segretari Comunali e Provinciali in relazione agli artt. 1362 e 1372 c.c.». Sostiene, in sintesi, che il tenore letterale della norma non consente di interpretare la stessa nei termini indicati nella sentenza impugnata, poiché il richiamo agli incarichi conferiti non può che essere riferito a quelli ricoperti prima della messa in disponibilità. Aggiunge che la disciplina dettata dalle parti collettive è sovrapponibile a quella di legge e trova la sua ratio nella volontà di assicurare in ogni caso al segretario collocato in disponibilità il medesimo trattamento retributivo in precedenza goduto.

2. Il secondo motivo lamenta «illegittimità per mancata applicazione dell’art. 19 del d.p.r. n. 465/1997 ex art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia prospettato dalla parte ex art. 360 n. 5 c.p.c.». Il ricorrente premette che ai sensi dell’art. 19 comma 2 del citato d.P.R. l’Agenzia utilizza i segretari comunali collocati in disponibilità non solo presso la propria sede ma anche per incarichi di reggenza e di supplenza che, nella specie, erano stati conferiti. Dette due diverse forme di utilizzazione sono, dunque, equivalenti ed entrambe fanno sorgere il diritto alla conservazione del trattamento economico in precedenza goduto. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta che non poteva essere ritenuta ininfluente proprio perché comprovante la utilizzazione avvenuta nel periodo di disponibilità.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoga, ha interpretato l’art. 43 del C.C.N.L. 16.5.2001 per i segretari comunali e provinciali evidenziando che «il richiamo all’art. 19, comma 7, del d.P.R. 465/1997, non può considerarsi come riferito alla semplice situazione di disponibilità, in quanto, sulla base di una interpretazione letterale e logico-sistematica, esso non può non essere considerato come riferito esclusivamente “ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell’Agenzia di cui all’art. 7, comma 1” (cui si riferisce l’art. 19, comma 7 citato), cioè a quelli dei quali, a rotazione, l’Agenzia avente una dotazione organica fissata nel limite massimo di sessanta unità – è stata abilitata ad avvalersi, per le esigenze del proprio funzionamento, “nei limiti delle disponibilità di bilancio” dell’Agenzia medesima, secondo quanto espressamente prescrive il citato art. 7, comma 1. È del tutto evidente che se l’art. 43, comma 1, in argomento avesse inteso riferirsi a tutti i segretari comunali e provinciali in disponibilità avrebbe richiamato il citato art. 19, comma 1 il quale contiene la definizione di collocamento in disponibilità ed ha, quindi, portata generale mentre se il richiamo è stato fatto al comma 7 non è possibile attribuire alla clausola contrattuale un significato diverso da quello palesemente voluto dalle parti contraenti, tanto più che una simile operazione ermeneutica si pone anche in contrasto con la ratto della normativa richiamata dal contratto collettivo, principalmente per il profilo che si traduce in un impegno di spesa a carico dell’Agenzia molto gravoso probabilmente esorbitante dalle disponibilità del relativo bilancio (espressamente contemplate dell’art. 7, comma 1, cit.) e del tutto ingiustificato» (Cass. 14.5.2012 n. 7458).

A detti principi, ribaditi da Cass. 15.12.2015 n. 25244, il Collegio intende dare continuità poiché i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a ripensare la interpretazione data alla disciplina contrattuale che è l’unica a venire in rilievo in quanto ai sensi dell’art. 2 del d.lgs n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, la attribuzione di trattamenti economici nell’impiego pubblico contrattualizzato può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi.

4. Poiché il ricorso risulta proposto in data antecedente alle pronunce sopra richiamate, il contrasto esistente all’epoca nella giurisprudenza di merito nella interpretazione di un testo contrattuale dal tenore letterale non univoco giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.