CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1501
Tributi – Irap – Ilor – Avvisi di accertamento – Iscrizione a ruolo provvisorio
Ritenuto in fatto
A seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, il concessionario per la riscossione Montepaschi Serit spa notificava alla società G. e N. snc una cartella di pagamento relativa ad Ilor per gli anni 1996 e 1997 e Irap per l’anno 1998.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa che lo accoglieva con sentenza n. 136 del 2004.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 18.12.2008. Il giudice di appello affermava che l’Agenzia delle Entrate era legittimata ad effettuare l’iscrizione a ruolo provvisorio soltanto dopo la decisione sul ricorso avverso gli avvisi di accertamento ad opera della Commissione tributaria provinciale, presso cui il ricorso contro gli avvisi era ancora pendente.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 cod.proc.civ.
La società G. e N. snc resiste con controricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Dalla cartella di pagamento, trascritta nel ricorso, risulta che l’iscrizione a ruolo aveva per oggetto la somma esigibile a seguito della semplice notifica degli avvisi di accertamento, prima dell’intervento di pronunce giurisdizionali.
L’art. 15 comma 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, vigente ratione temporis, prevedeva espressamente che, dopo la notifica dell’atto di accertamento, l’Ufficio poteva procedere alla iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, della metà delle imposte accertate in maniera non definitiva. Il sopravvenuto art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 non ha esplicato alcun effetto abrogativo implicito sull’art.15 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, attesi i differenti ambiti applicativi delle due norme. L’art. 15 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa; il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione non esplica alcun effetto nei confronti del primo comma del medesimo art. 15, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi. (Sez. 5, Sentenza n. 12791 del 10/06/2011, Rv. 618376).
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società. Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della società, che condanna al rimborso in favore della Agenzia delle Entrate delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro millenovecento; compensa le spese per i gradi di merito.