Tributi – Accertamento – Avviso di accertamento – Notifica al rappresentante dopo il decesso del rappresentato – Legittimità – Esclusione – Fondamento
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
1. A.C., in qualità di erede universale di M.L.M., propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 496 del 9 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria centrale – sezione di Palermo – ha ritenuto legittimo, a conferma delle decisioni di primo e di secondo grado, l’avviso di liquidazione Invim notificato il 26 marzo 1991 (in esito a contenzioso) alla sua dante causa, in qualità di procuratrice generale della zia R.M..
La commissione tributaria centrale ha ritenuto, in particolare, che l’avviso di liquidazione Invim in oggetto – relativo ad un atto di compravendita del settembre 1983 alla quale M.L.M. aveva partecipato in rappresentanza della parte alienante R.M. – fosse stato correttamente notificato alla procuratrice generale M.L.M. pur dopo il decesso della mandante (25 maggio 1984); posto che non era stato provato che l’amministrazione finanziaria fosse stata portata a conoscenza di quest’ultimo evento, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 1396 cod. civ..
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360, 1° co. n. 3 cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’articolo 1396 cod.civ., dal momento che quest’ultima disposizione riguarderebbe unicamente la conclusione del contratto, senza nulla disporre sui poteri rappresentativi nel tempo successivo; sicché, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione centrale, non era onere della procuratrice generale informare l’amministrazione finanziaria del decesso della rappresentata. Informazione che, in ogni caso, era stata fornita fin dal primo grado di giudizio all’amministrazione finanziaria (ufficio del registro di Cefalù), come ampiamente comprovato dalla documentazione prodotta (lettere RR; consegna in udienza del certificato di morte; ricorsi ed atti di causa).
Con il secondo motivo di ricorso la C. lamenta ulteriore profilo di violazione dell’articolo 1396 cod. civ. Per avere la commissione centrale applicato quest’ultima disposizione senza considerare che, stante il mandato con rappresentanza, tutti gli effetti del contratto di compravendita oggetto di accertamento Invim dovevano ricadere sulla persona della rappresentata R.M. (alla cui eredità essa ricorrente aveva rinunciato); e che, in ogni caso, tale mandato era automaticamente cessato per effetto della morte della mandante.
3. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati.
La commissione tributaria centrale ha basato la propria decisione sulla mancata prova, a carico dell’intimata, dell’assolvimento dell’onere di comunicazione all’amministrazione finanziaria della causa di estinzione della procura costituita dalla morte della R.M., ex articolo 1396 cod.civ..
Questa ratio decidendi è tuttavia errata, posto che la disposizione in oggetto – nel richiedere che i terzi siano informati delle cause di modificazione, revoca ovvero estinzione della procura – si riferisce non a ”’qualunque soggetto della collettività”, ma soltanto a coloro che “istituiscano con il rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura” (Cass. 915/70; 3959/08).
Con la conseguenza che non rientra tra i soggetti considerati dalla norma in esame – terzi rispetto al rapporto di rappresentanza, non anche al contratto – l’amministrazione finanziaria relativamente ai rapporti tributari scaturenti dall’attività del rappresentante (Cass. 915/70 cit.).
La fattispecie andava invece disciplinata facendo applicazione delle norme sul mandato con rappresentanza e, segnatamente, dell’articolo 1722 n.4) cod.civ., secondo cui la morte del mandante estingue il mandato.
Quand’anche la rappresentante M.L.M. abbia svolto attività rappresentativa – sostanziale e processuale – successivamente al contratto di compravendita oggetto di accertamento Invim, ciò non toglierebbe che i suoi poteri rappresentativi, ancorché di natura generale, fossero comunque venuti meno con la morte della mandante R.M.; intervenuta prima della notificazione dell’avviso di liquidazione qui opposto.
Ne consegue che quest’ultima notificazione non poteva essere effettuata in persona della rappresentante cessata, dovendo invece essere eseguita nei confronti degli eredi della contribuente deceduta (tra i quali, per inciso, non si annoverava la nipote M.L., avendo quest’ultima rinunciato all’eredità).
Sui medesimi soltanto gravava infatti la responsabilità obbligatoria sostanziale per il debito d’imposta e – a seguito del decesso della mandante e della conseguente estinzione del mandato – anche la esclusiva soggettività e legittimazione passiva nell’azione successiva di accertamento e riscossione del tributo.
Di ciò, per la verità, pare essere consapevole anche la stessa amministrazione finanziaria la quale riferisce in controricorso di aver tentato di acquisire fin dal 20 settembre 1989 – proprio a tal fine – informazioni anagrafiche circa lo stato in vita della R.M. (classe 1893); e di non essere riuscita nell’intento solo a causa del fatto, certo non ascrivibile al comportamento della rappresentante cessata, che l’istituzione dell’anagrafe del Comune di Cefalù era avvenuta a far data dal 1905, con conseguente impossibilità “di rinvenire i dati richiesti”.
Si accoglie dunque il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod.proc.civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese processuali di legittimità vengono poste a carico dell’agenzia delle entrate; compensati i gradi di merito.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente;
– condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3,000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito;
– v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della non-sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.