CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 giugno 2017, n. 15211
Inps – Cartella di pagamento – Pagamento di contributi e somme aggiuntive – Iscrizione a ruolo – Accertamento
Fatti di causa
La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza pubblicata in data 13/4/2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva accolto l’opposizione proposta dalla P.P. s.r.l. contro la cartella di pagamento, di conseguenza annullata, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive relativi al 2001.
La Corte ha rigettato l’appello rilevando che: a) trattandosi di contributi e premi da versarsi entro il dicembre 2001, essi avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo (2002); invece il ruolo era stato reso esecutivo nel dicembre del 2007, oltre il termine di decadenza fissato nell’art. 25 d.lgs. 26/2/1999, n. 46; b) anche ove si fosse ritenuta l’ipotesi in esame estranea alla fattispecie disciplinata dall’art. 25 d.lgs. cit., – riguardando quest’ultima solo il caso di contributi regolarmente denunciati nei modelli DM, e non anche quello di contributi determinati a seguito di accertamento -, essi erano comunque inesigibili poiché l’avviso di accertamento era stato notificato nel 2005 ed il ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo entro il 31 dicembre 2006.
Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo. L’intimato, benché regolarmente evocato in giudizio, non svolge attività difensiva. L’Inps deposita memoria.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso dell’Inps è incentrato sulla violazione e la falsa applicazione dell’art. 36, comma 6°, d.lgs. 26/2/1999, n. 46, e successive modificazioni, dell’art. 38, comma 12, D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/7/2010, n. 122, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. L’Istituto assume che, in forza dell’art. 36 cit., l’istituto della decadenza non poteva applicarsi ai contributi e alle sanzioni, come quelle in esame, maturati prima del gennaio 2004, ed in assenza atti di accertamento successivi al 1 gennaio 2004. Nella specie, era mancato un atto di accertamento perché esso Istituto aveva solo constatato che le retribuzioni che il datore di lavoro aveva dichiarato come corrisposte ai lavoratori (quindi i contributi dichiarati come dovuti) attraverso le dichiarazioni mensili (DM10), erano inferiori a quelle riportate nel mod. 770, cosiddetto semplificato, presentato dallo stesso datore di lavoro all’agenzia delle entrate. L’Istituto si era così limitato ad inviare al datore di lavoro in data 25/7/2005 una richiesta di pagamento di contributi omessi, senza compiere alcun atto di accertamento.
2. Il motivo è fondato.
L’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, sotto la rubrica «Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali», nella parte che qui interessa, così dispone: «1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo».
L’art. 36, comma 6°, d.lgs. n. 46 del 1999, come sostituito dall’art. 78 della L. n. 388/2000, nonché dall’art. 38 della L. n. 289/2002 e, per ultimo, dall’art. 4 della L. n. 350/2003, così dispone: «6. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004».
Questa Corte ha già affrontato la questione dell’esatta interpretazione delle norme in esame e, con la sentenza 7/7/2015, n. 14.025, ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di contributi previdenziali, il termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli accertamenti degli uffici, previsto dall’art. 25, comma 1. lettera b), del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica dell’accertamento), applicabile, ai sensi dell’art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2001, deve intendersi prorogato ope legis dall’art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha differito l’applicabilità del citato art. 25 agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2003, e, inoltre, ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, dall’art. 4, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha differito l’operatività del termine di decadenza agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2004» (in tal senso, anche Cass. 13/472016, n. 7297).
Nel caso di specie, è pacifico che i contributi di cui si discute sono relativi all’anno 2001 e sono stati richiesti dall’ente previdenziale a seguito di un mero riscontro della difformità tra le somme dichiarate come corrisposte ai lavoratori e desunte dalle dichiarazioni mensili (D. M. 10) e quelle riportate nel modello 770, presentato dallo stesso datore di lavoro all’agenzia delle entrate, ed avente la funzione riepilogativa annuale delle retribuzioni erogate dal datore di lavoro ai lavoratori. Il successivo atto del 25/7/2005, con cui l’Istituto ha richiesto il pagamento dei contributi (parzialmente) omessi, non può ritenersi equivalente ad un atto di accertamento successivo al 1 gennaio 2004, con la conseguenza che, trattandosi di contributi dovuti all’INPS prima di tale data, ancorché iscritti a ruolo successivamente, non si rientra certamente nell’area di operatività della disciplina della decadenza.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con il rinvio alla Corte d’appello di Cagliari perché, esclusa la decadenza, valuti nel merito le ulteriori questioni poste con l’atto di opposizione. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, anche per le spese del presente giudizio.