CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 aprile 2017, n. 10153
Licenziamento collettivo – Tardività dell’impugnazione – Decadenza – Ricorso
Ragioni di fatto e di diritto
1. A. L., G. N. e P. F. adivano il Tribunale di Bologna per l’annullamento del licenziamento collettivo intimato il 9.11.2009 dalla società E. G. A. s.r.l. Il Tribunale accoglieva la domanda con riguardo a L. e dichiarava N. e F. decaduti dall’impugnativa del licenziamento in quanto rispettivamente effettuata in data 8.4.2010 e 19.6.2010, all’esito del periodo di malattia. I lavoratori proponevano appello avverso la suddetta pronuncia e la Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 25.7.2014, confermava la pronuncia del giudice di prime cure, rilevando altresì che l’invito a sottoporsi a visita medica (prodromico alla ripresa del servizio) indirizzato a N. e F. dalla società rispettivamente in data 11.6.2010 e 23.6.2010, non essendo accompagnato dalla revoca del recesso, non poteva essere qualificato come comportamento univoco finalizzato a manifestare la rinuncia a valersi dell’eccezione di decadenza e della legittimità del licenziamento.
2. Per la cassazione della sentenza G. N. e P. F. propongono ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste la società con controricorso.
3. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.
4. Con l’unico motivo di ricorso i lavoratori denunciano violazione ed erronea applicazione dell’art. 2966 c.c. in ordine al mancato riconoscimento dei comportamenti del datore di lavoro impeditivi della decadenza in relazione alla tardività dell’impugnazione del licenziamento collettivo nonché vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, omesso di valutare una serie di elementi fattuali probatori e decisivi prodotti in giudizio quali le lettere con cui la società ha ordinato ai lavoratori di riprendere il servizio (inviate al N. l’11.6.2010 e alla F. il 23.6.2010), la contestazione di assenza ingiustificata dal lavoro (effettuata con telegramma dell’8.7.2010), l’intimazione di un licenziamento disciplinare determinato dalla mancata ripresa del servizio (comunicato ad entrambi il 23.7.2010), tutti documenti chiaramente attestanti la volontà datoriale di ritenere efficaci le impugnazioni, seppur tardive, del licenziamento collettivo.
5. Preliminarmente, il ricorso deve ritenersi improcedibile.
6. Ai fini del ricorso in Cassazione, l’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. esige la produzione – contestuale al ricorso – di una copia autentica della sentenza impugnata, ossia di una copia che rechi l’attestazione di autenticità rispetto all’originale della sentenza, non ammettendo equipollenti (cfr. da ultimo Cass. n. 20628/2016).
Trattandosi di onere posto, a pena di improcedibilità, a carico del ricorrente, deve, inoltre, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività e ritualità del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento del predetto documento nel fascicolo d’ufficio o della controparte (cfr. in termini Cass. nn. 6712/2013; 14207/2015; 7741/2016).
All’omessa produzione della copia autentica della sentenza impugnata consegue l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a produrre copia della sentenza del giudice di prime cure (Tribunale di Bologna) ed è incorso, pertanto, in ipotesi di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c.
7. In conclusione, il ricorso è improcedibile. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
8. Il ricorso è stato notificato il 10.12.2014, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) improcedibile, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite alla controricorrente liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
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