CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2018, n. 4211
Licenziamento per giusta causa – Illegittimità – Cartella esattoriale – Sanzioni civili – Ritardato versamento dei contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso – Data di scadenza successiva alla sentenza di condanna al pagamento dell’indennità – Sussiste
Fatti di causa
La società “Casa di Cura L.M.” s.p.a. propose opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’Inps le aveva intimato il pagamento di € 68.225,43 a titolo di sanzioni civili ed interessi di mora per il periodo maggio 2001 – aprile 2002 in conseguenza del ritardato versamento, in data 16.11.2006, dei contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al dirigente F.B., il cui licenziamento per giusta causa era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Milano con sentenza del 10.3.2006.
L’adito Tribunale di Milano accolse l’opposizione e tale decisione, impugnata dall’Inps, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano (sentenza dell’11.6.2012), la quale ha rilevato che nessun inadempimento poteva ipotizzarsi alla scadenza del termine del 16.5.2001 per il versamento, da parte della Casa di cura, dei contributi sull’indennità di preavviso riguardante il periodo di non lavorazione maggio 2001 – maggio 2002; invero, a quella data il rapporto previdenziale era cessato a seguito del venir meno del rapporto di lavoro in conseguenza del licenziamento intimato per giusta causa. Né alcun ritardo era ravvisabile nella condotta della Casa di cura che aveva versato la contribuzione entro il 16 aprile 2006, data di scadenza successiva alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva pronunziato la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, atteso che quest’ultima decisione non era passata in giudicato, ragion per cui in pendenza del giudizio d’appello alcun debito contributivo poteva ritenersi sorto nei confronti dell’ente previdenziale, terzo estraneo rispetto alla lite tra il dirigente ed il suo datore di lavoro.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo.
Resiste con controricorso la predetta Casa di cura che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, depositando, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Rimane solo intimata Equitalia Nord s.p.a.
Ragioni della decisione
1. Con un solo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi ottavo e nono, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 da parte della Corte d’appello di Milano alla quale era stata devoluta la questione riguardante l’esistenza o meno del diritto in capo all’ente di previdenza di riscuotere le sanzioni civili per il ritardato pagamento della contribuzione previdenziale sull’indennità sostitutiva del preavviso da parte della Casa di cura “L.M.” in favore del dirigente il cui licenziamento per giusta causa era stato dichiarato illegittimo. L’Inps contesta il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di dover disconoscere l’esistenza di siffatto diritto, richiamando a sostegno della propria decisione la sentenza n. 7934 del 2009 della Corte di Cassazione, assumendo che, invece, i principi espressi nella richiamata decisione di legittimità, contrastata da altra successiva della stessa Corte di Cassazione (sent. n. 402 del 13.1.2012), non possono essere estesi analogicamente al caso in esame, posto che il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza dei contributi previdenziali, rispondendo il datore di lavoro del suo inadempimento colpevole non solo nei confronti del lavoratore, ma anche nei confronti degli enti previdenziali titolari del diritto alla riscossione dei contributi e dei premi.
2. Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato la Casa di cura “L.M. s.p.a.” denunzia l’omessa pronunzia circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla propria difesa e, comunque, rilevabile anche d’ufficio, costituito dalla eccezione di intervenuta estinzione del credito per sanzioni civili, fatte valere dall’Inps, per prescrizione quinquennale del relativo credito, ai sensi della legge n. 335 del 1995.
3. Col secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la Casa di cura si duole dell’erroneità del regime sanzionatorio applicatole, assumendo che nella fattispecie doveva trovare attuazione il meccanismo degli interessi al tasso legale o, in estremo subordine, il sistema sanzionatorio meno gravoso previsto per la semplice morosità contributiva.
4. Osserva la Corte che il ricorso principale è fondato nei limiti che di qui appresso verranno specificati:- Invero, coglie nel segno il rilievo del ricorrente principale allorquando esclude che la fattispecie in esame possa essere regolata alla luce dei principi espressi nella sentenza n. 7934/2009 di questa Corte – secondo la quale l’obbligazione contributiva non può rivivere retroattivamente al momento della reintegra, sì da determinare la mora del debitore nei confronti dell’ente previdenziale e l’irrogazione della sanzione per la relativa omissione contributiva – per la semplice ragione che tale decisione concerne l’ipotesi della tutela reale del lavoratore dipendente illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro, mentre il caso di cui ci si occupa riguarda la diversa ipotesi della tutela indennitaria sostitutiva del preavviso riconosciuta ad un dirigente, il cui licenziamento per giusta causa era stato dichiarato illegittimo.
Tra l’altro, il contrasto giurisprudenziale formatosi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 402 del 13.1.2012 di opposto avviso, è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19665 del 18.9.2014, in cui si è chiarito che in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva.
5. Nel nostro caso non vi è stata una pronunzia di reintegra in conseguenza della dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al dirigente F.B., bensì la condanna della datrice di lavoro al pagamento in favore di quest’ultimo dell’indennità sostitutiva del preavviso, con riferimento all’arco temporale maggio 2001 – maggio 2002. In particolare, a fronte della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, emessa dal Tribunale di Milano il 10.3.2006, risulta pacifico che la datrice di lavoro versò la contribuzione dovuta sull’indennità di preavviso solo in data 16.11.2006, tanto che a causa di tale ritardo fu emessa cartella di pagamento per l’importo di € 68.225,43 a titolo di sanzioni civili ed interessi di mora in relazione al periodo maggio 2001 – aprile 2002. Invece, la Corte d’appello di Milano, nel confermare la decisione di primo grado di accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale, ha spiegato che nessun inadempimento contributivo poteva ipotizzarsi alla data della scadenza, in astratto, dei termini per il versamento della contribuzione sull’indennità di preavviso, perché a quell’epoca il rapporto previdenziale era cessato in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento dovuto a giusta causa, così come alcun debito contributivo poteva dirsi sorto all’atto della decisione dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, in quanto, data la pendenza del giudizio d’appello, la stessa decisione non era passata in giudicato.
6. In realtà, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata decisione, il debito contributivo, rapportato all’indennità sostitutiva del mancato preavviso spettante al dipendente licenziato, sorgeva proprio nel momento in cui il giudice adito, accertata l’illegittimità del licenziamento, condannava la datrice di lavoro (con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.) alla corresponsione della predetta indennità. Infatti, solo da tale momento la parte datoriale era in condizione di poter adempiere esattamente anche al suo obbligo contributivo connesso per legge ad un elemento traente origine dalla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il lungo lasso temporale di otto mesi/trascorso dalla pronunzia giudiziale al pagamento dei contributi sulla predetta indennità/non poteva non essere valutato ai fini della tempestività dell’adempimento della datrice di lavoro nei confronti dell’ente di previdenza.
7. Essendo stato in tal modo accertato l’obbligo contributivo della società ed essendo stato individuato il relativo termine di decorrenza, la sentenza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale dell’Inps nei termini sopra esposti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà in merito alla esatta determinazione delle sanzioni e degli interessi da applicare nel caso concreto. Rimane, pertanto, assorbita la disamina delle questioni della prescrizione del debito e del tipo di sanzioni ed interessi da applicare, sollevate col ricorso incidentale proposto in via condizionata, dal momento che la stessa sarà compiuta dal medesimo giudice del rinvio, unitamente alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
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