CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2016, n. 23624
Tributi – IVA – Riconoscimento del credito non esposto in dichiarazione nell’anno di maturazione – Tarditvità – Non sussiste
Fatti di causa
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata nel 2004, per l’anno di imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito IVA che il contribuente asseriva di avere maturato nel 2002, e che in quell’anno non aveva però esposto in dichiarazione.
L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.
I giudici di appello, in riforma della decisione di primo grado, hanno ritenuto, invece, che il credito può utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando cosi l’appello del Fisco.
La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer tale credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito.
Non si è costituito il contribuente.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, articolato in più argomenti, l’Agenzia fa valere la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere che, pur non avendo dichiarato il credito IVA nell’anno di maturazione, il contribuente possa comunque esporre tale credito con la dichiarazione successiva, non oltre due anni.
Ritiene invece l’Agenzia che il diritto alla detrazione si esercita solo con la dichiarazione annuale.
Il motivo è infondato.
Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).
Va dunque confermato l’orientamento espresso dalla decisione impugnata, su questo punto.
La mancata costituzione del contribuente impedisce la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.