CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 dicembre 2016, n. 26739

Tributi – Somme erogate dal fondo di previdenza complementare in forza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti con erogazione “una tantum” del capitale già accantonato – Qualificazione – Reddito di lavoro dipendente – Tassazione

Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, B.C. impugnava il silenzio – rifiuto espresso dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso delle trattenute operate ai fini IRPEF nell’anno 2005, con riferimento alle somme erogate dal fondo di previdenza complementare gestito dal Banco di Napoli (cd. “zainetto”), in forza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti con erogazione “una tantum” del capitale già accantonato, sostenendo che tale erogazione non potesse essere assoggetta a regime di tassazione IRPEF, trattandosi di una fattispecie atipica, trasferita dal vecchio fondo del Banco di Napoli (FTP) al nuovo fondo (FPCPBN) nato nel 2001. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 78/07/08, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo che la somma erogata dal Fondo dovesse scontare l’aliquota del 12,50%. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, mentre il contribuente esperiva appello incidentale, chiedendo, in riforma della impugnata decisione, che si disponesse il rimborso integrale delle ritenute subite. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, con sentenza n.181/27/12, depositata il 10.9.12, rigettava l’appello incidentale e, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riconosceva il diritto della parte al rimborso della differenza tra quanto trattenuto dal sostituto di imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% limitatamente però, agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e riferibili esclusivamente alle somme erogate a titolo di rendimento dell’attività di gestione dei capitali. Avverso tale sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione svolgendo un unico motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 in combinato disposto con gli artt. 47, 48 e 42 del d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione all’art. 360, n. 3. c.p.c., in quanto la somma corrisposta alla contribuente deve essere qualificata come reddito di lavoro dipendente poiché l’erogazione è avvenuta in dipendenza del rapporto di lavoro, nel corso del quale è stato instaurato il rapporto di dipendenza integrativa da cui è derivata prima l’attribuzione del trattamento pensionistico aggiuntivo e poi, in sostituzione di questo, la concessione dell’indennità “una tantum”. Ne consegue che la somma erogata va considerata un vero e proprio trattamento previdenziale, da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) del TUIR (nel testo applicabile “ratione temporis”), con illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui nega l’applicazione degli artt. 16 e 17 del TUIR.

3. Il motivo è fondato.

Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte a cui si intende dare continuità, la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo (sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunque denominato “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione (Cass. n. 11156 del 2010, e n. 29614 del 2011).

Pertanto, tale erogazione, in “unica soluzione”, non può che essere soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’originario art. 16, comma 1, del TUIR, trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente, come determinato dall’art. 48, (ora art. 51), comma 1, del TUIR, e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42 (ora art. 45), non rilevando che la stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato “in dipendenza” di tale evento conclusivo del rapporto (Cass. n. 568 del 2010). Né può far escludere la natura lavorativa del reddito la ricorrenza di circostanze del tutto neutre quali la corresponsione anticipata “una tantum”, anziché con cadenza mensile, e l’intervento di un terzo pagatore (Fondo), in luogo del datore (Banco).

Trattandosi, infatti, di mere varianti accessorie delle modalità di erogazione della prestazioni che non possono neutralizzare il nesso genetico con l’originario rapporto, unico rilevante ai fini fiscali a mente dell’art. 48 cit., che considera redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. In realtà, con la liquidazione del cd. “zainetto”, l’ex dipendente del Banco di Napoli, pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l’aliquota marginale, opta per l’estinzione anticipata di ogni sua pretesa con il pagamento in un’unica soluzione di una somma concordata ed accettata.

Essa, dunque, non può restare soggetta al medesimo tipo di prelievo fiscale previsto per il credito originario, secondo “il criterio della tassazione per equivalenza”. Nel contempo il percettore consegue il beneficio dell’applicazione della più vantaggiosa aliquota ridotta prevista per la tassazione separata (Cass. n. 2921 del 2010).

Il principio è stato recentemente affermato da questa Corte, Sez. 6-5 ord. n. 13101 del 10.6.2014, secondo cui: <<In tema di Irpef, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forma di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in un’unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile “ratione temporis”>>(In senso conforme Cass. n. 17535 del 2012; Cass. n. 21332 del 2015).

4. La CTR non si è attenuta agli indicati principi, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso originario proposto dal contribuente.

In relazione all’andamento della controversia, si ritiene giustificata la compensazione delle spese dei precedenti gradi di merito e si condanna il soccombente al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dal contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il soccombente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito.