CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2396
Reati tributari – Omessa presentazione dichiarazione dei redditi – Evasione
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 9/1/2017, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 25/2/2015 dal Tribunale di Lodi, con la quale A.B. era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 5, d.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di otto mesi di reclusione; allo stesso, quale liquidatore della “O.F.B. s.r.l.”, era contestato di aver omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA per l’anno di imposta 2008.
2. Propone ricorso per cassazione il B., a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – l’erronea applicazione dell’art. 5 in rubrica, con vizio argomentativo. La responsabilità del ricorrente sarebbe stata fondata su mere presunzioni tributarie, su un accertamento induttivo non confermato – come invece dovuto – da riscontri gravi, precisi e concordanti; la verifica compiuta dalla Agenzia delle Entrate, in particolare, risulterebbe incompleta e contraddittoria e, soprattutto, non terrebbe conto di plurimi elementi decisivi, quali, tra gli altri, il tenore di vita del B. e, soprattutto, la grave crisi finanziaria che aveva colpito la società negli anni di interesse, fino alla dichiarazione di fallimento del 4/8/2011. Dal che, l’assenza anche dell’elemento soggettivo del reato, indicato dal ricorrente quale «dolo reale» di evasione; con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto comunque beneficiare della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti. Con riguardo, infine, alla crisi di impresa, si rappresenta che il B. non avrebbe potuto intraprendere iniziative di sorta per pagare il dovuto, attese le difficoltà economiche in cui versava la società, sì da configurarsi un’ipotesi di forza maggiore; quel che escluderebbe ex se la responsabilità, come affermato in plurime sentenze di merito che il gravame richiama.
Considerato in diritto
4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge e di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto invoca una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici del merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come appena riportato, non è consentito.
5. La doglianza, inoltre, non valuta che la Corte di merito – pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte – ha steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi dibattimentali e priva di qualsivoglia vizio logico-giuridico; come tale, dunque, non censurabile, specie attraverso un gravame – quello in esame – che trascura del tutto gli argomenti utilizzati in sentenza, tamquam non essent, al punto che nessuno di essi è mai citato ed a nessuno di essi è mai rivolta qualsivoglia considerazione. Sì da doversi confermare, dunque, il portato motivazionale del Giudice di appello, che ha ribadito la responsabilità del ricorrente, quanto alla (pacifica) omissione di cui all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, sottolineando che: a) la ricostruzione del reddito di impresa delle “Officine B.” non era avvenuta in forza di presunzioni o con metodo induttivo, ma sulla base di dati testimoniali e documentali certi (in particolare, la comunicazione IVA trasmessa dalla società, con la quale erano stati ricostruiti gli elementi attivi e passivi di reddito, in uno con i modelli 770, con i quali erano stati individuati i costi dei dipendenti); b) il ricorrente mai aveva offerto una diversa rappresentazione dei ricavi e dei costi, ad esempio indicando spese ulteriori sostenute; c) la domanda di concordato preventivo era stata presentata soltanto il 25/6/2009, ossia successivamente al tempus commissi delicti; d) le difficoltà economiche nelle quali la società si sarebbe trovata – «asserite e non provate» – non avrebbero ex se giustificato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Da ciò dovendosi escludere, dunque, ogni riferimento alla forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen., peraltro riportato nel presente ricorso con affermazioni del tutto generiche e fattuali, nonché con il richiamo a giurisprudenza di merito che però non risulta allegata al gravame medesimo, non potendo quindi esser verificata.
6. Da ultimo, quanto alla sospensione condizionale della pena, qui invocata per «la situazione soggettiva dell’imputato, la sua disperazione di imprenditore e la sua riabilitazione in atto», si osserva che la Corte di merito – non contestata sul punto – ha affermato che il ricorrente non ne avrebbe potuto beneficiare ulteriormente, ex art. 164 cod. pen., avendone già usufruito per due volte.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.