CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 marzo 2017, n. 7277
Accertamento – Imposta di registro – Mancata registrazione contratti di locazione
Ritenuto in fatto
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di G.G. tre avvisi di accertamento con i quali determinava il maggior reddito conseguito negli anni 2001, 2004 e 2005, costituito dai canoni percepiti per la locazione di un appartamento di proprietà a tali K. e L., disattendendo la tesi del contribuente che sosteneva di avere concesso la disponibilità dell’appartamento a titolo di comodato gratuito; inoltre l’Ufficio emetteva due avvisi di liquidazione della imposta di registro dovuta nella misura di euro 101 per ciascuna delle annualità 2004 e 2005, in relazione alla mancata registrazione dei contratti di locazione.
Contro gli avvisi di accertamento e liquidazione G.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 265 del 2009 annullando gli avvisi impugnati.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. Con sentenza del 8.7.2011 la Commissione tributaria regionale rigettava l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, sollevata dal contribuente in relazione al fatto che l’Agenzia delle Entrate non era stata previamente autorizzata alla presentazione della impugnazione; nel merito accoglieva parzialmente l’appello, riducendo il reddito da locazione dell’immobile per l’anno 2004 e confermando nel resto gli atti impositivi impugnati.
Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 52 comma 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate senza essere stata autorizzata.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha stabilito che la disposizione dell’art. 52 comma secondo del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa la disciplina recata dall’art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle Agenzie di appellare le sentenze delle commissioni tributarie provinciali. (Sez. U, Sentenza n. 604 del 14/01/2005, Rv. 581015).
2. Omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha omesso di valutare la tesi del contribuente secondo cui le somme versate dai detentori dell’immobile riguardavano il pagamento delle utenze domestiche, e nella parte in cui non ha riconosciuto efficacia di giudicato alla pronuncia del giudice civile che aveva qualificato come comodato il rapporto intercorso tra il contribuente ed i due cittadini extracomunitari.
Il motivo è inammissibile nella prima parte, poiché richiede a questa Corte di rivalutare nel merito la tesi difensiva circa la causale sottostante alla dazione mensile delle somme di denaro, ricevute a titolo di rimborso spese per utenze domestiche secondo il ricorrente, ricevute a titolo di pagamento del canone di locazione secondo il giudice di merito che, sul punto, ha congruamente motivato. Il motivo è infondato nella seconda parte, in cui deduce la sussistenza del giudicato civile formatosi in ordine alla concessione dell’uso dell’immobile a titolo di comodato gratuito. Come correttamente rilevato dal giudice di merito, il “giudicato reso inter alios ” (nella specie tra G. e L., utilizzatore dell’appartamento) non può essere opposto all’Amministrazione finanziaria che non è stata parte nel processo civile (art. 2909 cod.civ.).
Alla soccombenza segue la liquidazione delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro duemilacinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito.
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