CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2017, n. 1666
Avvocati – Compenso – Liquidazione – Applicabilità della disciplina del codice di procedura civile
Svolgimento del processo
L’avv. N.V. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 1661/11 con la quale il Tribunale di Pordenone, accogliendo parzialmente l’opposizione proposta da P.B. ai sensi degli artt. 645 c.p.c. e 29 e 30 legge n. 794/42, ha liquidato in suo favore l’onorario complessivo di € 11.098.63, per prestazioni giudiziali e stragiudiziali a queste connesse, svolte tra il 2009 ed il 2010. Riteneva il Tribunale che la prestazione svolta dal predetto professionista trovasse il suo giusto parametro nel valore non della causa (pari a circa € 800.000,00) ma della transazione (conclusa per la minor somma di € 200.000,00) che aveva concluso la lite.
P.B. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1. – Con l’unno motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 113 c.p.c. e 6 della tariffa forense approvata con D.M. n. 127/04. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, si sostiene, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all’oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite, che nella specie era pari a € 834.167,45.
2. – Il motivo è fondato.
In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, l’art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare in tale situazione, il disposto dell’art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (Cass. S.U. n. 5615/98; conformi, Cass. nn. 2701/04, 8660/10 e 4396/85).
In senso analogo, con riferimento all’omologa disposizione dell’art. 6 del D.M. 28 febbraio 1958, questa Corte ha, altresì, chiarito che il principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall’attore (Cass. n. 3383/68).
In particolare, poi, per quanto concerne il caso di controversia definita a seguito di transazione fra le parti, è stato affermato che il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all’oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass. nn. 1986/74, 1281/72 e 3496/75).
3. – Nella fattispecie il valore della controversia era stato oggetto di specifica dichiarazione, avendo l’attore agito per la consegna di titoli e denaro per l’importo complessivo di € 834.167,45. Pertanto, il giudice di merito non si è attenuto ad entrambi gli indirizzi interpretativi sopra richiamati, cui conviene assicurare continuità.
Conseguentemente, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al medesimo Tribunale di Pordenone, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pordenone, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
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