CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2018, n. 3028
Esercizi pubblici – Somministrazione di alimenti e bevande ai minori – Reato art. 689 c.p.p. – Minori serviti dai dipendenti – Responsabilità del titolare – Sussiste
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10/7/2017 il Giudice di Pace di Larino ha assolto A.P. dall’imputazione per il reato di cui all’art. 689 cod.pen. per aver somministrato, in qualità di gestore di esercizio commerciale, bevande alcooliche a minori di anni sedici, fra cui L.D..
2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, l’affermazione del Giudice secondo cui le narrazioni dei testimoni erano tutte incentrate sul successivo acquisto di superalcoolici presso il supermercato SISA e sul malore del D., piuttosto che sulla consumazione di bevande alcoliche al B.P., era smentita in modo netto dalle deposizioni dei testi S., R. e K., che avevano riferito, in modo certo e dettagliato, l’avvenuto consumo di sostanza superalcooliche nel locale del P., nonché dalla deposizione dello stesso D. e del teste L.. Ben sei testimoni avevano quindi confermato che il D. aveva consumato bevande alcooliche presso il P.B.; due di essi, compreso l’interessato, avevano anche indicato la bevanda consumata, ossia un whisky J.D..
Erano state poi totalmente pretermesse le dichiarazioni del teste K. in ordine al carattere abituale della frequentazione del P.B. da parte del gruppo di giovani minorenni per il consumo di bevande alcoliche.
Contraddittoriamente infine il Giudice non aveva dichiarato nel dispositivo l’insussistenza del fatto ma aveva assolto il P. per non averlo commesso.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 689 e 42, comma 4, cod.pen.
L’esercente di osteria o pubblico spaccio di cibi e bevande è posto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 689 cod.pen. in posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, che lo onera dell’adozione delle opportune misure volte ad evitare la somministrazione di alcolici a minori infrasedicenni.
Trattandosi di contravvenzione, era quindi sufficiente la mera colpa e non era necessario il dolo.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è fondato.
L’affermazione del Giudice di Pace di Larino secondo la quale le deposizioni assunte non contenevano riferimenti chiari, precisi e concordanti sull’avvenuta assunzione di bevande alcoliche da parte dei minori nel P.B. aveva travisato le evidenze probatorie richiamate dal ricorrente, così incorrendo in grave difetto motivazionale.
I testi S., R. e K., avevano riferito in modo certo e dettagliato l’avvenuto consumo di sostanza superalcooliche nel locale del P.; lo stesso D., ossia il ragazzo poi colpito dal malore, aveva dichiarato di aver bevuto nel locale whisky di marca J.D.; il teste L., sia pur de re lata, aveva confermato l’assunzione di bevande alcoliche da parte di D. e K. per loro dichiarazione.
Ben sei testimoni avevano quindi confermato che il D. aveva consumato bevande alcooliche presso il P.B.; due di essi, compreso l’interessato avevano anche indicato la bevanda, ossia un whisky J.D..
Era stata poi totalmente trascurata la deposizione del teste K. circa l’abituale frequentazione del P.B. da parte del gruppo di giovani minorenni per il consumo di bevande alcoliche.
2. E’ fondato anche il secondo motivo di impugnazione, diretto contro la concorrente ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il reato di cui all’art. 689 cod.pen. ha natura contravvenzionale e può quindi essere sorretto dal punto di vista psicologico da mera colpa.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste a carico del titolare di un bar la responsabilità per il reato di cui all’art. 689 cod. pen., ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia stata f .
effettuata dai suoi dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione, che impone l’obbligo della diligenza, nell’accertamento dell’età del consumatore, innanzitutto al soggetto che gestisce l’esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche, che riveste una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi, in virtù della quale egli deve vigilare affinché i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all’accertamento dell’effettiva età del consumatore (Sez. 5, n. 46334 del 26/06/2013, Sambuchi, Rv. 257563).
Inoltre la contravvenzione in questione ha natura di reato di pericolo che richiede la necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore (Sez. 5, n. 7021 del 02/12/2010 – dep.2011, R. e altro, Rv. 249830).
3. Il reato non è prescritto, essendo stato commesso il 12/1/2013, sicché i cinque anni di cui all’art.161 cod.pen. verranno a scadere il 12/1/2018.
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al Giudice di Pace di Larino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Larino.
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