CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 novembre 2016, n. 23869

Collaboratrice scolastica – Contratti a tempo determinato – Anzianità di servizio – Trattamento retributivo – Differenze dovute

Svolgimento del processo

1- La Corte di Appello di Milano ha accolto solo parzialmente l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il diritto di R.A.Z., collaboratrice scolastica assunta dal 2000 al 2009 con contratti a tempo determinato di durata per lo più annuale, a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo ed aveva pronunciato condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze dovute, da maggiorarsi di interessi e di rivalutazione monetaria.

2- La Corte territoriale ha premesso che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola non beneficiano della progressione stipendiale, legata alla anzianità di servizio, riconosciuta al personale di ruolo ed ha ritenuto la disparità di trattamento non giustificata e non conforme al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001.

2.1- Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare il carattere incondizionato e preciso della clausola, di diretta applicazione nelle controversie nelle quali sia parte, in qualità di datore di lavoro, lo Stato. Ha aggiunto che la anzianità di servizio, ove destinata ad incidere sul trattamento retributivo, rientra fra le condizioni di impiego, in relazione alle quali non è consentita la discriminazione rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.

2.2 – La Corte territoriale ha, poi, evidenziato che la disparità di trattamento non può essere giustificata facendo leva sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico e sulla legittimità dei termini apposti ai contratti succedutisi nel tempo e ciò perché il divieto di discriminazione si pone anch’esso in funzione antiabusiva, in quanto finalizzato ad impedire che il rapporto a termine possa essere utilizzato dal datore per risparmiare sul costo del lavoro. Detto divieto era stato nella specie eluso giacché, a fronte di lavoratori inquadrati nella stessa qualifica e svolgenti le medesime mansioni, nessuna rilevanza poteva assumere la distinzione fra personale di ruolo e non di ruolo.

2.3 – Infine la sentenza di appello ha ritenuto infondata anche l’eccezione di prescrizione, facendo leva sulla natura risarcitoria della pretesa e ritenendo di conseguenza inapplicabile il termine quinquennale. Ha aggiunto che, in ogni caso, la prescrizione non poteva decorrere in costanza di rapporto, in quanto il contratto a termine non garantisce la stabilità richiesta dalla sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale.

2.4 – E’ stato conseguentemente accolto il solo motivo avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, pronunciata dal Tribunale in violazione del divieto di cumulo stabilito dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

3- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico motivo. R.A.Z. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1- Il ricorso denuncia, con l’unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione dell’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368; violazione dell’art. 9 comma 18 del d.l. n. 70/11 come convertito dalla legge 106/11; violazione dell’art. 53 della legge 11/7/1980 n. 312 e dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; violazione della direttiva 99/70/CE”. Sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che alle supplenze, stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo, non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, bensì la normativa di settore, ed in particolare l’art. 4 della legge n. 124 del 1999. Aggiunge che il CCNL per il comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 esclude che ai lavoratori a tempo determinato possano essere riconosciuti gli scatti di anzianità ed insiste sulla legittimità della pattuizione contrattuale, conforme alla direttiva europea, non essendo comparabile la posizione dei supplenti, che sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente, con quella dei dipendenti di ruolo, assunti a seguito di concorso. Richiama l’art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001, nella parte in cui attribuisce alla contrattazione collettiva il potere di disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, ed aggiunge che l’Accordo quadro ha come finalità solo quella di coniugare le esigenze di flessibilità del lavoro e di sicurezza dei lavoratori, per cui attribuisce rilievo alle esigenze di specifici settori, che giustificano il ricorso alla tipologia contrattuale e le differenziazioni fra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato. Infine eccepisce la inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 53 della legge n. 312 del 1980, trattandosi di norma che non ha fra i suoi destinatari i supplenti.

2- Il ricorso è infondato.

A partire dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola assunto con contratto a tempo determinato le parti collettive hanno previsto che il trattamento economico dovesse essere commisurato a quello iniziale stabilito per il personale a tempo indeterminato di pari qualifica (art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995).

La retribuzione spettante ai dipendenti di ruolo è stata, invece, rapportata alla anzianità di servizio, secondo un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento (artt. 27 del CCNL 4.8.1995; art. 16 CCNL 26.5.1999; art. 77 CCNL 24.7.2003; art. 79 CCNL 29.11.2007).

Le tabelle allegate ai singoli contratti hanno, quindi, previsto i livelli retributivi secondo la sequenza 0/2 – 3/8 – 9/14 – 15/20 – 21/27 – 28/34 – 35 ed oltre, sequenza che è rimasta sostanzialmente immutata sino alla sottoscrizione del CCNL 4 agosto 2011 (finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall’art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106) che ha rimodulato le posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8.

2.1- Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non giustificata la diversità di trattamento e, quindi, accertato il diritto dell’appellata ad essere retribuita secondo il medesimo sistema di progressione professionale previsto per gli assunti a tempo indeterminato.

Il motivo di ricorso, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.

Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”; dall’altro a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.

L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32).

2.2 – La clausola 4 dell’Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico  Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.

In particolare la Corte ha evidenziato che:

a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).

2.3 – Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni dalla Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al “personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.

Anche in questa sede il Ministero, pur affermando l’esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità.

Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento (si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto che precede), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente.

2.4 – Priva di rilievo nella fattispecie è la specialità della disciplina delle supplenze del settore scolastico rispetto alla normativa generale dettata dal d.lgs n. 368 del 2001, poiché la necessità di disapplicare le norme contrattuali relative al diverso trattamento retributivo previsto per gli assunti a tempo determinato è conseguenza della diretta applicazione della richiamata clausola 4, come interpretata dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia.

2.5 – La Corte territoriale, inoltre, ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna generica, con la quale è stato riconosciuto il diritto di R.A.Z. al riconoscimento della anzianità di servizio nei medesimi termini previsti per il personale a tempo indeterminato. La sentenza non ha ritenuto applicabile l’art. 53 della legge 11 luglio 1980 n. 312, norma questa che ormai disciplina il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, sicché la censura formulata nel ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.

2.6 – I capi della sentenza relativi alla natura dell’azione esperita ed alla applicabilità del termine decennale di prescrizione non sono stati oggetto di motivo di ricorso, per cui ogni pronuncia al riguardo è preclusa dalla formazione del giudicato interno.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

La novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

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