CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 novembre 2017, n. 27925

Demansionamento – Declaratoria contrattuale – Interpretazione – Percorso motivazionale scevro da vizi logici

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza depositata il 6/6/2013, accoglieva, per quanto di ragione, il gravame interposto da S.A.T.A. S.p.A., nei confronti di P. S., avverso la sentenza del Tribunale di Melfi resa in data 1/10/2010 con la quale era stata accolta la domanda di quest’ultimo ed era stato, pertanto accertato che il medesimo aveva svolto mansioni di responsabile acquisti di P. e che, dal mese di ottobre 2002 al 5 settembre 2007, era stato demansionato poiché adibito, dapprima, a mansioni di buyer e, successivamente, ad impiegato della logistica, in violazione dell’art. 2103 c.c.; per l’effetto. la società era stata condannata ad adibire il ricorrente alla mansione di responsabile di acquisti di P. o ad altra equivalente, oltre che alle spese del giudizio.

La sentenza della Corte territoriale riconosceva, invece, l’avvenuto demansionamento sino al mese di aprile 2006.

Per la cassazione della sentenza il P. ha proposto ricorso articolando due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.

La S.A.T.A. S.p.A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del CCNL per gli addetti all’Industria Metalmeccanica Privata, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4 “Classificazione dei lavoratori – riguardanti le declaratorie della 7a Categoria Impiegati – della 7a Categoria Quadri – della 6a Categoria, lamentando che la Corte d’Appello non si sarebbe resa conto che il Profilo professionale dello “Specialista di pianificazione aziendale” che si legge nel CCNL riguarda gli impiegati di 7a Categoria e non già i lavoratori che, come il ricorrente, appartengono alla Categoria dei Quadri, per i quali ultimi la relativa declaratoria prevede, invece, come requisiti essenziali, proprio quelli che la Corte d’Appello ha ritenuto irrilevanti.

2. Con il secondo motivo, allegando, sempre in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2103 c.c., si deduce che la sentenza oggetto del presente giudizio sarebbe errata anche laddove ha ritenuto di poter escludere l’avvenuta dequalificazione del P. comparando esclusivamente le mansioni svolte dallo stesso, nel nuovo incarico, con quelle previste dal CCNL.

Inoltre, a parere del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare la comparazione, da un lato, tra le mansioni concretamente svolte dal ricorrente ed il profilo professionale attribuitogli aziendalmente e, dall’altro, con la declaratoria del CCNL relativa alla sua categoria di inquadramento, di 7° Livello Quadro, alla luce della quale solamente avrebbe dovuto essere accertata l’equivalenza o meno delle nuove mansioni.

3. I motivi, da trattare congiuntamente, stante l’evidente connessione, non possono essere accolti.

Premesso, infatti, che, nel sollevare la censura contenuta nel primo mezzo di impugnazione, il ricorrente si limita a riportare la declaratoria contrattuale del 7° livello di categoria del CCNL dei Metalmeccanici, nonché quella del 6° livello di categoria, affermando che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la qualifica di “specialista di pianificazione aziendale” fosse compatibile con la qualifica di quadro attribuita al ricorrente, è da osservare che i Giudici di secondo grado hanno bene interpretato le declaratorie contrattuali e che, accertate le mansioni concretamente svolte dal P., le hanno correttamente sussunte nelle previsioni collettive, con congruo accertamento trifasico (cfr., tra le molte, Cass. nn. 8589/2015, 20272/2010), in relazione al periodo in oggetto (v., in particolare. pagg. 10-13 della sentenza impugnata).

Ed invero, dopo avere analiticamente valutato le prove circa l’attività svolta dal dipendente, la Corte di merito ha analizzato la declaratoria contrattuale per la settima categoria, alla quale appartengono, tra gli altri, “i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della sesta categoria ed alla notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali realizzano … studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario sistemi e metodologie innovative…. – . Ed al riguardo, la stessa Corte ha sottolineato che dal certificato di servizio risulta che il P., dall’1/5/2006 al 19/9/2007, ha rivestito la qualifica di aziendale professionale con funzioni di specialista coordinamento progetti logistica, quindi di specialista di pianificazione aziendale; che, nella declaratoria contrattuale, a tale qualifica non corrisponde automaticamente il conferimento di compiti di coordinamento o con delega di spesa o con discrezionalità decisionale, ma anche compiti di studio e di progettazione quali, ad esempio, la traduzione dall’italiano all’inglese delle attività svolte dall’ente logistica; che, in effetti, secondo quanto è rimasto delibato all’esito della espletata istruttoria, “il ricorrente ha tradotto in inglese tutte le attività svolte dall’ente logistica negli anni 2006/2007 – , perché la società datrice voleva introdurlo ai nuovi compiti di seguito specificati. Per la qual cosa, a partire dall’1/5/2006, la Corte distrettuale ha motivatamente reputato che non si potesse più configurare il dedotto demansionamento.

Per quanto, poi, più specificamente attiene al secondo motivo, il ricorrente afferma, ancora, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere congrue al livello di inquadramento del ricorrente le mansioni allo stesso assegnate nel periodo intercorrente tra il mese di maggio 2006 ed il mese di settembre 2007. A tal fine, il P. postula, limitandosi a riportare in modo pedissequo la declaratoria contrattuale del 7° livello di categoria del CCNL dei metalmeccanici e quella del 6° livello di categoria, un errore dei giudici di merito nell’aver gli stessi ritenuto che la qualifica di “specialista di pianificazione aziendale” fosse compatibile con la qualifica di quadro attribuita al ricorrente.

A fronte di ciò, la Corte di merito ha, invece, attraverso un percorso motivazionale del tutto scevro da vizi logici, operato la corretta sussunzione della fattispecie concreta nella normativa di cui sì tratta ed ha pronunziato il giudizio di congruità tra le due suddette qualifiche, specificando che i compiti assegnati al ricorrente non erano compiti esecutivi, ma attenevano ad un profilo di professionalità elevata e qualificante e risultavano prodromici rispetto all’implementazione del nuovissimo sistema del WCM, importato dal Giappone e, all’epoca dei fatti, del tutto sconosciuto agli addetti dello stabilimento di Melfi.

Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione, per i motivi innanzi esposti, che i mezzi di impugnazione articolati non sono idonei a scalfire la decisione oggetto di questo giudizio.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.