CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 gennaio 2018, n. 1710
Riscossione – Risarcimento danni – Responsabilità sindaci e amministratori – Negligente gestione della società – Litisconsorzio
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate di Santa Maria Capua Vetere, con avviso di liquidazione emesso nei confronti di G.M. nella sua qualità di sindaco della società A. s.r.I., chiedeva il pagamento di una somma a titolo di omessa registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale si condannavano i sindaci e gli amministratori della società al pagamento di una somma per risarcimento del danno derivante dalla negligente gestione della società stessa.
Avverso l’atto impositivo, proponeva ricorso G.M., evidenziandone l’illegittimità in riferimento agli artt. 57 e 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto il Monaco in tale sentenza è stato condannato per un importo, 1.340.205 euro, inferiore a quello (pressoché doppio e pari a 2.679.734,75 euro) corrispondente al risarcimento del danno complessivo riconosciuto al danneggiato, la citata società A..
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n. 630/16/09, accoglieva il ricorso del contribuente, sul presupposto che “l’Ufficio ha ritenuto di dover chiedere al ricorrente, condannato al risarcimento in favore dell’A. s.r.l. della somma di 1.340.205 euro, il pagamento dell’imposta di registro non in ragione del dispositivo riguardante la sua condanna, ma sulla base dell’intero importo statuito in sentenza, contravvenendo alla funzione intrinseca della disposizione che regola l’imposta di registro…”.
Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, affermando che il giudice di primo grado aveva ignorato che l’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 pone il principio della solidarietà in materia di imposta di registro.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 294/46/11, depositata il 7 luglio 2011 e non notificata, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 57 del 1986, la liquidazione della sentenza va fatta sulla base dell’importo complessivo da risarcire, senza considerare il diverso grado di responsabilità dei soggetti coinvolti.
Il contribuente proponeva ricorso, ritualmente notificato, affidato ad un motivo; l’Agenzia delle entrate si difendeva con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto la sentenza alla base dell’avviso per cui è causa influisce sulla sfera giuridica e patrimoniale del ricorrente solo in ragione del capo che prevede la sua condanna a 1.340.205 euro, e pertanto l’Agenzia avrebbe dovuto calcolare l’imposta di registro su quest’importo, e non sull’intera somma. Ritiene il ricorrente che la responsabilità solidale ex art. 57 cit. sussiste solo nel caso in cui le parti siano avvinte da un litisconsorzio obbligatorio, non anche quando questo sia facoltativo, come nel caso di specie.
L’Agenzia delle entrate si difende rilevando che l’art. 57 cit., nel disporre che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta “le parti in causa”, esprimerebbe il principio della solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta di registro, senza operare alcuna distinzione tra i soggetti obbligati al pagamento del tributo, né l’art. 37 sarebbe conferente, concernendo il quantitativo dell’imposta da versare, laddove i gradi di giudizio successivi siano ancora da esperire.
Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, infatti, la sentenza per la quale era stata omessa l’imposta di registro riportata nel ricorso del contribuente non attribuiva a quest’ultimo un diverso grado di responsabilità rispetto agli altri soggetti coinvolti nella vicenda (che altrimenti sarebbero comunque tutti coobbligati, a prescindere dal grado di responsabilità di ognuno), ma lo condannava solo in ragione di un capo, unicamente in relazione al quale la Commissione Tributaria Provinciale, correttamente, aveva ritenuto dovesse essere calcolata l’imposta di registro.
Ebbene, pur dovendosi ribadire la natura solidale ex art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della responsabilità tributaria (cfr., in questo senso, Cass. 19 novembre 2014, n. 24623, 12 novembre 2014, n. 24098: quest’ultima precisa altresì che non sussiste litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria ed il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali), l’obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa Cass. 5 dicembre 2014, n. 25790, secondo cui, ai fini dell’imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso ad essere l’indice della capacità contributiva colpita dall’imposta), dovendosi invece avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell’imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell’identità delle questioni, ben può permanere l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte. In effetti la responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall’art. 2407, comma 2, cod. civ., per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, ma l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido (Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178).
Pertanto l’imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (in questo senso Cass. 31 luglio 2007, n. 16917, che, in un caso simile a quello oggetto del presente giudizio, ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Ufficio nei confronti di un sindaco di società, evocato in giudizio dalla medesima società insieme ad altri amministratori e sindaci per un’azione di responsabilità accolta per altri litisconsorti ma non nei confronti del suddetto sindaco). Del resto sarebbe irragionevole che due soggetti, responsabili di una stessa condotta e condannati al pagamento di una stessa somma di denaro – per il solo fatto di essere condannati il primo mediante una sentenza contenente anche altro capo di sentenza di condanna a carico di altro soggetto e il secondo no – siano tenuti a pagare imposte di registro diverse.
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche relative ai capi di sentenza in merito ai quali il ricorrente è stato effettivamente condannato e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.