CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 gennaio 2018, n. 1723
Tributi – Irap – Consulente finanziario – Requisito Autonoma organizzazione – Incremento della prestazione intellettuale fornita alla clientela – Presupposto impositivo
Fatti di causa
1 – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza del 23 maggio 2012, rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso di F.L.P., rappresentato da T.S., avverso la richiesta di rimborso Irap per gli anni dal 1999 al 2001, posto che il contribuente era privo, nello svolgimento della sua attività di consulente finanziario, di qualsivoglia autonoma organizzazione.
2 – Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, articolando tre motivi.
2 – 1 – Nel primo motivo lamenta la violazione di legge laddove la Commissione aveva operato un’inammissibile scissione fra il contributo personale del contribuente alla formazione del reddito e l’apporto della struttura di cui si era avvalso.
Apporto che, per esser rilevante di fini della imposizione Irap, è sufficiente che abbia consentito un concreto incremento della prestazione intellettuale fornita alla clientela dal contribuente.
2 – 2 – Con il secondo motivo censura il difetto di motivazione posto che non si era spiegato come il contributo offerto dal figlio, pur assunto come praticante, non avesse determinato alcun incremento della prestazione del contribuente (citava Cass. 21563/10).
2 – 3 – Nel terzo motivo deduce la mancata pronuncia sulla decadenza del rimborso, eccepita nel gravame di merito.
L’istanza era stata presentata il 18 settembre 2003, oltre 48 mesi dopo alcuni dei versamenti effettuati.
Ragioni della decisione
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con rinvio alla CTR della Puglia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente grado di giudizio.
1 – Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529, hanno chiarito che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
2 – In applicazione di tale principio di diritto, la Commissione regionale non poteva, così, limitarsi ad affermare che l’apporto di un praticante non avesse di per sé potuto costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma avrebbe dovuto vagliare se il professionista che se ne era avvalso avesse, con tale apporto, certamente di natura intellettuale e proprio della professione da questi esercitata, accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio, considerando anche che si era determinato a corrispondere a tale collaboratore un emolumento.
La sentenza va pertanto cassata in relazione al primo ed al secondo motivo e la Commissione regionale dovrà procedere a nuovo esame sul punto.
2 – Come dovrà procedere a nuovo esame della questione relativa alla eccepita decadenza della richiesta del rimborso, posta nell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate, di cui può prospettarsi la fondatezza almeno per i versamenti compiuti nella prima parte del 1999, alla quale non ha dato risposta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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