CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2017, n. 13085

Accertamento – Reddito d’impresa – Dichiarazione dei redditi – Finanziamenti soci – Contenzioso tributario – Omessa indicazione del responsabile del procedimento

Esposizione dei fatti di causa

1. L’agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società D. s.r.l. per l’anno 2001 sul presupposto che gli importi iscritti nello stato patrimoniale sotto la voce ” finanziamenti soci” costituivano, invece, ricavi non dichiarati. La contribuente proponeva ricorso e la CTP di Latina lo accoglieva. Proposto appello da parte dell’Ufficio, la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, lo dichiarava inammissibile sul rilievo che era stato disatteso l’obbligo imposto agli uffici di indicare negli atti il responsabile del procedimento.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente, formulando idoneo quesito di diritto, che la sentenza della CTR è affetta dal vizio di ultrapetizione in quanto la contribuente non aveva mai formulato un motivo di impugnazione dell’atto impositivo avente ad oggetto l’omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Esposizione delle ragioni della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Ciò in quanto dalla sentenza impugnata, seppure di contenuto ambiguo, è dato evincere che il vizio riscontrato, afferente la mancata indicazione del responsabile del procedimento, attiene all’atto impositivo e non già all’appello, come sostiene la controricorrente. Ed invero l’obbligo imposto agli uffici di indicare il responsabile del procedimento, cui è riferita la sentenza impugnata, si prefigura solo con riguardo all’atto impositivo e non all’atto di appello, per il quale, prima della istituzione delle agenzie fiscali a seguito dell’art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 si applicava la disposizione di cui all’art. 52, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio. Qualora la CTR avesse voluto riferirsi alla mancanza di autorizzazione di cui all’art. 52 citato ( norma, peraltro, non più applicabile nel caso di specie essendo divenuta operativa – in forza del d.m. 28 dicembre 2000 del Ministero dell’economia – la disciplina recata dall’art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze ), avrebbe motivato la decisione facendo riferimento, appunto, alla mancanza di autorizzazione e non già all’omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Ne consegue che, non avendo la contribuente proposto con il ricorso introduttivo la questione inerente l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, come si evince dal testo del ricorso medesimo che l’odierna ricorrente ha riportato nell’atto introduttivo di questo giudizio assolvendo all’onere dell’autosufficienza, la sentenza impugnata è nulla per aver deciso su questione non introdotta dalla parte né rilevabile d’ufficio. Peraltro mette conto considerare, per mera completezza, che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, poiché tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass., Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010 ).

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione.