CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 novembre 2016, n. 24014
IRPEF, IRAP e IVA – Accertamento fiscale – Operazioni inesistenti
Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate con due avvisi di accertamento ha contestato alla P.S. Elettronica s.r.l. maggiori IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2000 e 2001.
La contribuente ha impugnato gli stessi e la commissione tributaria provinciale di Roma ha, riuniti i ricorsi, dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al secondo avviso e rigettato il ricorso avverso il primo.
La decisione, appellata dalla contribuente in ordine alla pronuncia concernente l’accertamento per il 2000, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio in Roma; la stessa ha ritenuto “del tutto chiara” “la questione … dell’accertamento di operazioni inesistenti”, in quanto i vettori indicati “o non esist[evano]” essi stessi “o [avevano] dichiarato di non aver effettuato [i] trasporti” e i pagamenti di cui alle fatture risultavano restituiti con assegni emessi contestualmente, essendo irrilevanti altre allegazioni tra cui l’avvenuta erogazione di contributi statali; ha ritenuto altresì che i prelievi risultanti “sul conto cassa … quando formalmente non risultavano disponibilità” si spiegavano nel senso che il “fondo fosse alimentato con risorse derivanti dalla cessione di merci senza annotazione dei corrispettivi”; ha infine ritenuto legittima la proroga di due anni del termine per la notifica degli avvisi di accertamento ex art. 10 I. n. 289 del 2002, ciò che determinava l’insussistenza dell’eccepita decadenza dal potere accertativo.
Avverso questa decisione la contribuente propone ricorso per cassazione su tre motivi illustrato da memoria, cui resiste l’ufficio con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.
2. – Il primo motivo, con cui si è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., è infondato in quanto la dedotta omessa pronuncia in ordine al motivo d’appello rubricato “errata valutazione dei fatti” (secondo cui i macchinari cui si riferirebbero le fatture sarebbero inesistenti) non sussiste, essendo stato il motivo stesso esaminato nell’ambito della trattazione, sopra riepilogata, riservata dalla commissione regionale all’inesistenza delle operazioni. Ogni altra considerazione afferirebbe, poi, più a un vizio motivazionale che a una omissione di pronuncia.
3. – Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere asseritamente la commissione regionale violato il principio della vincibilità delle presunzioni semplici, avendo ritenuto la commissione stessa “iuris et de iure” la presunzione di sussistenza di ricavi non contabilizzati derivante da prelievi risultanti “sul conto cassa … quando formalmente non risultavano disponibilità”. Anche tale motivo è infondato, non avendo la commissione regionale in alcun modo predicato come “iuris et de iure” la presunzione in parola, né avendola in altro modo trattata come tale, neppure implicitamente; essendosi, invece, l’impugnata sentenza limitata a desumere dal fatto noto accertato, in maniera immune dalla dedotta censura, il fatto ignoto che il “fondo fosse alimentato con risorse derivanti dalla cessione di merci senza annotazione dei corrispettivi”. Attraverso il motivo, d’altronde, la ricorrente invoca altresì un riesame in fatto della decisione, non richiedibile alla corte di legittimità.
4. E’ infine infondato il terzo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., con cui la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui – almeno per quanto concerne l’imposizione per IVA – avrebbe omesso di far discendere dall’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea del condono per IVA ex I. n. 289 del 2002, discendente dalla giurisprudenza della corte di giustizia dell’UE, l’esigenza di disapplicare anche la proroga di due anni dei termini per l’accertamento di cui all’art. 10 della cennata I. n. 289 del 2002. Se infatti effettivamente la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06, ha ritenuto che la repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative all’I.V.A., per avere previsto, con la L. n. 289, una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (v. ad es. il precedente di questa sez. 5 n. 20068 del 2009), ritiene questa corte che l’incompatibilità con il diritto unionale non possa in alcun modo estendersi alla proroga dei termini per gli accertamenti (concernenti i vari tributi, tra cui l’IVA) disposta dal cennato art. 10, atteso che trattasi di norma – la cui emanazione è collegata all’adozione del condono solo in senso strumentale – che in nessun modo comporta, in sé considerata, rinuncia al pagamento di quanto dovuto per IVA, comportando anzi la norma stessa rafforzamento dell’accertamento e riscossione (anche) di tale imposta.
5. – Il ricorso va dunque rigettato, con spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro tremilaseicentoquarantacinque per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
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