CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 luglio 2017, n. 18298
Licenziamenti – Reintegrazione nel posto di lavoro – Superiore inquadramento – Differenze retributive
Rilevato
che, con sentenza del 9 luglio 2014, la Corte di Appello di Ancona ha confermato le decisioni del giudice di primo grado che avevano accolto le domande proposte da G.P., M.P. e P.E. volte all’impugnativa dei licenziamenti agli stessi intimati, ordinando alla datrice di lavoro, M.R.I. s.p.a., la reintegrazione dei predetti nel posto di lavoro, condannando la società, in accoglimento degli appelli incidentali proposti dai lavoratori, al pagamento delle differenze retributive in relazione al chiesto superiore inquadramento;
che avverso tale sentenza M. S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, al quale hanno opposto difese con controricorso P.M., P.G. e E.P.;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
Considerato
che la società ricorrente ha prodotto atto di formale rinuncia al ricorso per Cassazione, rappresentando che le parti hanno transatto la controversia e allegando il relativo atto;
che, constatata la regolarità formale della rinuncia e dell’accettazione da parte delle parti costituite, il giudizio deve dichiararsi estinto senza che si dia luogo a pronuncia sulle spese, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 391, comma terzo, cod.proc.civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
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