CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2017, n. 25262
Tributi – Imposte sui redditi – Cessione di quote di società – Plusvalenza imponibile – Determinazione – Differenza fra il prezzo di cessione effettivamente percepito e quello di acquisto
Ritenuto che
F.M. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 174/26/09 dep. 2.12.2009, che ha accolto l’appello dell’Ufficio su impugnazione di avviso di accertamento (ex art. 38 d.P.R. 600/73), in rettifica del reddito rilevante ai fini Irpef per l’anno 1999, dell’atto di cessione di quote del capitale della società SHS servizi hardware software di M.F. e M.W. s.n.c., col quale è stata determinata una maggiore plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva (ex d.lgs. n. 461/97), a seguito del maggiore avviamento accertato.
La C.T.R. ha confermato la correttezza del calcolo dell’avviamento, non superato per mancato assolvimento della prova contraria da parte del contribuente quanto al valore della quota di partecipazione ceduta.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che
1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, per avere la C.T.R. erroneamente applicato l’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/96, previsto per tributi diversi dalle imposte dirette.
2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 81 comma 1 e 82 comma 5 del TUIR, in vigore fino al 31.12.2003), per avere la C.T.R. ritenuto che un maggior valore presunto in base alla quota di partecipazione societaria sia prova sufficiente della percezione della plusvalenza, mentre si sarebbe dovuto tener conto del prezzo effettivamente percepito.
3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti.
3.1. Va premesso che, in tema di imposte sui redditi d’impresa, per la determinazione della plusvalenza da cessione di quote societarie – che non si risolva, in ragione dell’entità delle quote cedute, in cessione di azienda – occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non, come per l’imposta di registro, al valore di mercato del bene, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito diversi a seconda dell’imposta da applicare; a ciò si aggiunga che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (v. fra le altre Cass. n. 12265 del 17/05/2017).
3.2. L’art. 82, 5° comma del d.P.R. 917/86, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, statuiva che la plusvalenza realizzata mediante cessione di partecipazioni al capitale di società consiste nella <<differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi>>. La C.T.R. ha pertanto errato nel ritenere che un maggior valore presunto della partecipazione “sia prova sufficiente in quanto presunzione precisa e concordante della percezione della plusvalenza contestata”, poiché in base alla normativa richiamata la plusvalenza da cessione di quote di società andava calcolata in relazione al maggior valore delle quote rispetto al loro preesistente valore giuridicamente rilevante (ossia alla differenza positiva tra il costo o il valore della quota al momento in cui questa, per acquisto in qualsiasi forma, entra a far parte del patrimonio del contribuente e il valore corrispondente al ricavo realizzato al momento in cui essa esce dal patrimonio cui è appartenuta).
3.3. Gli indicati motivi vanno pertanto accolti, dando continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi la cessione di quote di partecipazioni sociali – nella specie effettuata nella misura del 50% del capitale sociale – non consente all’Amministrazione di prendere in considerazione l’avviamento, poiché, consistendo questo nell’attitudine di un complesso aziendale a conseguire risultati economici diversi da quelli raggiungibili attraverso l’utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono, il relativo valore si realizza, di norma, solo nel caso di sostituzione nell’impresa di un soggetto diverso attraverso il trasferimento dell’intera azienda, o di un suo ramo, ad altra società o ad altro imprenditore individuale, ovvero mediante concentrazione dell’intero capitale nella persona di un unico socio (Cass. n. 27987 del 21/12/2011).
4. L’accoglimento dei superiori motivi determina l’assorbimento dei restanti: a) del terzo motivo, col quale si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, sulla correttezza del valore di avviamento effettuato dall’Ufficio in relazione all’art. 2 comma 4 d.P.R. 460/96; b) del quarto motivo, col quale si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la C.T.R. motivato sul motivo proposto in primo e secondo grado concernente le modalità di applicazione delle variabili indicate dall’art. 2 comma 4 d.P.R. 460/96, in quanto per il primo parametro era stato erroneamente preso in esame il volume di affari dichiarato ai fini IVA invece dei ricavi dichiarati ai fini delle imposte dirette.
5. In conclusione, accolti il primo e secondo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384 comma 2 c.p.c.), il ricorso può essere deciso nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
6. Vanno compensate le spese dell’intero processo, in relazione alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.
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