CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2017, n. 25273
Tributi – ICI – Aree edificabili – Accertamento – Parametri di valutazione. – Contenzioso tributario – Procedimento – Rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio
Fatti rilevanti e ragioni della decisione
1. Il Comune di T. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3/08/13 del 15 gennaio 2013 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi notificati, per Ici 2003/2007, alla Azienda Agricola di T. spa in relazione a diverse aree fabbricabili, con diverse destinazioni urbanistiche, in sua proprietà.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha ritenuto che il Comune non avesse provato la fondatezza del valore venale delle aree indicato – per le diverse tipologie di terreno – negli avvisi di accertamento opposti; essendosi esso limitato, in particolare, a richiamare la delibera Ici adottata dal Consiglio Comunale n. 78/00, senza dimostrare il ricorso dei necessari parametri di riferimento (ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno; prezzi medi rilevabili sul mercato).
L’Azienda Agricola di T. spa ha depositato controricorso.
2. La parte ricorrente ha depositato dichiarazione 25 settembre 2017 (previa delibera Giunta Comunale n.86/17) di rinuncia al ricorso, a spese compensate.
È stata altresì depositata dichiarazione 3 ottobre 2017 di presa d’atto ed accettazione da parte della Azienda Agricola T. spa.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.