CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2017, n. 25376
Licenziamento disciplinare – Rapporti di pubblico impiego privatizzato – Provvedimento adottato oltre il termine perentorio – Tutela del lavoratore – Applicazione dell’art. 18 della Legge n. 300 del 1970 nel testo antecedente la riforma
Fatti di causa
1. Con sentenza depositata il 27.7.2015, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda proposta da A.V. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, dell’Ufficio scolastico provinciale di Salerno, dell’Istituto statale di istruzione secondaria superiore E. Corbino di Contursi Terme per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 24.3.2014.
2. La Corte distrettuale ha rilevato l’intervenuta decadenza del Ministero e dell’Ufficio scolastico regionale ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 per superamento del termine perentorio di 120 giorni per l’adozione del provvedimento disciplinare e, in applicazione dell’art. 18, comma 6, della legge n. 300 del 1970 come novellata dalla legge n. 92 del 2012, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.
3. Per la cassazione della sentenza il V. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ragioni della decisione
1. Con entrambi i motivi di ricorso il V., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970 come riformulato dalla legge n. 92 del 2012, 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché vizio di motivazione, avendo, la Corte distrettuale, fatto discendere dalla ritenuta violazione delle regole procedimentali dettate dall’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 le conseguenze previste dal comma 6 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo modificato nel 2012. Lamenta, il ricorrente, l’applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 come riformulato dalla legge n. 92 del 2012, trattandosi di novella inapplicabile al pubblico impiego privatizzato in forza delle previsioni contenute nell’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 92 del 2012 e della circoscritta operatività del rinvio mobile contenuto nell’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con la decisione n° 11868/2016 prendendo consapevole posizione critica nei confronti di altra precedente pronunzia (cfr. Cass. n. 24157/2015), ha recentemente statuito che «Le modifiche apportate dalla I. n. 92 del 2012 all’art. 18 della I. n. 300 del 1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata I. n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 st. lav. nel testo antecedente la riforma; rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell’art. 1, comma 8, della I. n. 92 del 2012, l’inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate al comma 6 dell’art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato».
In particolare, la inconciliabilità della nuova normativa con le disposizioni contenute nel d.lgs n. 165 del 2001 è stata ritenuta particolarmente evidente in relazione al licenziamento intimato senza il necessario rispetto delle garanzie procedimentali, posto che il comma 6 dell’art. 18 fa riferimento al solo art. 7 della legge n. 300 del 1970 e non agli artt. 55 e 55 bis del d.lgs citato, con i quali il legislatore, oltre a sottrarre alla contrattazione collettiva la disciplina del procedimento, del quale ha previsto termini e forme, ha anche affermato il carattere inderogabile delle disposizioni dettate “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 e seguenti c.c.”.
Ciò comporta che, sino al successivo intervento normativo di armonizzazione del Ministero della Funzione pubblica (allo stato non adottato), non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma.
3. La Corte distrettuale, decidendo la controversia in epoca in cui si erano formati nella giurisprudenza di merito (anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina), orientamenti contrastanti sulla applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 come novellato dalla legge n. 92 del 2012, non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra sintetizzato.
Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata poiché le conseguenze della illegittimità del licenziamento del V. debbono essere nuovamente valutate dal giudice di merito alla luce del principio di diritto innanzi enunciato, con ulteriore pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
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