CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2017, n. 10284

Tributi – Dazi doganali – Regime daziario preferenziale – Certificati di origine del paese esportatore difformi da quelli depositati – Certificati sostitutivi rilasciati a posteriori – Conferma dell’autorità estera

Fatti di causa

La N. s.r.l. (già N. spau) impugnò, nella qualità di rappresentante indiretta della società importatrice A.B.M. s.r.l., innanzi alla CTP di Livorno, un avviso d’accertamento avente ad oggetto il recupero a tassazione di dazi doganali, in relazione all’importazione di alluminio dal Venezuela.

In particolare, l’ufficio riscontrò l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per fruire delle agevolazioni daziarie, in quanto le merci importate erano munite dei certificati d’origine Form AA, non conformi a quello previsto dalla normativa comunitaria, denominato Form A, e recanti un timbro diverso da quello richiesto dalla stessa normativa.

Si costituì l’Agenzia che si riportò all’accertamento.

La CTP respinse il ricorso, ritenendo che i documenti FORM AA, allegati all’importazioni d’alluminio, fossero falsi a causa dell’esposizione di un timbro tondo in luogo di quello ovale depositato dalle stesse autorità venezuelane presso la Comunità europea.

La società propose appello; si costituì l’ufficio chiedendo la conferma della sentenza appellata.

La CTR accolse l’appello, con sentenza in cui, pur rilevando che i nuovi documenti FORM A, emessi a posteriori, presentassero dati non del tutto coincidenti con l’oggetto della specifica importazione, assumeva che la merce importata poteva fruire del regime daziario preferenziale, poiché l’ufficio delle dogane italiano aveva ricevuto risposta dall’autorità venezuelana che aveva confermato l’emissione del documento.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 85, 94, 5° comma, del reg. n. 2454/93 e 201 del reg. com. n. 2193/12 (ndr 201 del reg. com. n. 2913/92), in relazione all’art. 360, 1° c., n. 3, c.p.c.

Resiste la N. s.r.l., con deposito del controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso dell’ufficio.

Ragioni della decisione

Il ricorso è infondato.

L’Agenzia ha lamentato che la CTR non ha applicato correttamente le norme richiamate, in quanto: non era stato rispettato il disposto dell’art. 94, 5° comma, per l’inosservanza del termine di quattro mesi per comunicare la risposta dell’autorità del paese esportatore; l’art. 85 contempla la possibilità di rilasciare un nuovo certificato solo nelle ipotesi eccezionali disciplinate, come indicate, non ricorrenti nella fattispecie; era stato violato l’art. 201 considerato che l’obbligazione doganale sorge all’atto in cui viene presentata la certificazione originale, escludendo tale norma la possibilità di emettere ulteriori certificati sostituivi, salve le ipotesi eccezionali suddette.

Il ricorso riguarda, dunque, sostanzialmente due questioni.

La prima concerne la legittimità del rilascio a posteriori di certificati sostitutivi di quelli allegati alle importazioni; al riguardo, l’Agenzia ha lamentato la violazione della norma che disciplina la procedura di richiesta di chiarimenti all’autorità del paese esportatore e della norma che prevede ipotesi tassative di emissione di certificati sostitutivi da allegare alle operazioni d’importazione.

In ordine alla prima parte del motivo, l’art. 94, 5° c., del regolamento comunitario n. 2474/93 stabilisce che, qualora le autorità estere non comunichino i risultati del controllo richiesto entro quattro mesi (oppure se essi non consentano di determinare l’autenticità dei documenti o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità competenti (cioè quelle del paese comunitario che importa) “rifiutano, salve circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali”.

Anzitutto, va rilevata l’inammissibilità della parte del motivo afferente alla dedotta inosservanza del termine complessivo di dieci mesi fissato dalla suddetta norma, in quanto essa non ha costituito oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, come si desume dalla stessa formulazione del ricorso dell’Agenzia; pertanto, sotto questo profilo, va soggiunto che il ricorso non è munito del requisito dell’autosufficienza.

Inoltre, la doglianza in esame è comunque infondata, in quanto la norma comunitaria non commina espressamente una sanzione di decadenza dal beneficio dell’esenzione fiscale nel caso di tardiva risposta dell’autorità del paese esportatore, ma attribuisce all’autorità del paese importatore il potere di rifiutare la concessione del beneficio delle tariffe preferenziali, che di per sé non esclude il potere discrezionale di utilizzare la risposta tardiva.

In ordine alla parte del motivo relativo all’art. 85 richiamato, le censure esposte dalla parte ricorrente non si attagliano al caso di specie, ormai definitivamente determinato sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR.

Infatti, quest’ultima ha ormai definitivamente accertato che, a fronte di una presentazione di certificati di origine rilasciati dalle autorità doganali venezuelane Form A, l’autorità doganale interna ne ha richiesto il controllo, ricevendo dalla prima l’attestazione circa la genuinità dell’originaria certificazione.

Al riguardo, il giudice d’appello ha correttamente rilevato che l’autorità doganale italiana non ha sollevato eccezioni di falsità in ordine ai certificati sostitutivi, per cui tali documenti sono da ritenere legittimi.

Conseguentemente, non coglie nel segno la difesa dell’Agenzia nella parte in cui ha evocato gli artt. 201 C.D.C. e 81 dello stesso codice doganale comunitario, in quanto nella fattispecie non si controverte in ordine all’emissione di nuova certificazione diversa da quella presentata dall’importatore o di certificazione non presentata dall’esportatore ma, piuttosto, della dimostrazione fornita dall’autorità doganale del paese esportatore, circa la genuinità delle certificazioni presentate da parte dell’esportatore all’atto della presentazione in dogana della merce, su impulso dell’autorità del paese importatore (l’Agenzia delle dogane di Livorno) che aveva riscontrato la difformità dell’impronta del timbro sul certificato preferenziale Form A rispetto al facsimile comunicato alla Commissione europea, nonché la difformità nelle dimensioni e nella resa tipografica, rispetto a quello previsto nell’allegato 17, punto 2, reg. Ce n. 2454/93.

In sostanza, l’esportatore ha rispettato il principio di cartolarità che informa la disciplina Eurounitaria dei regimi preferenziali, rimanendo subordinato l’esercizio del diritto alla esenzione, ovvero la applicazione del beneficio tariffario, alla condizione esclusiva (non essendo consentita una prova di origine diversa), della presentazione di un certificato di origine modulo A (art. 80 paragr. 1, lett. a), ed art. 81 paragr. 1, reg. CEE a 2454/93).

Invero, a seguito del controllo richiesto dall’autorità doganale di Livorno, l’autorità del paese esportatore ha trasmesso a posteriori i certificati sostitutivi legittimanti l’esenzione suddetta, il cui contenuto è conforme a quelli allegati alle importazioni, come incontestato tra le parti e oggetto dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

L’autorità doganale del paese importatore ha dunque il potere di chiedere notizie sulla regolarità ed esistenza della certificazione di origine rilasciata dall’autorità doganale del paese esportatore ma, quale speculare contrappeso, ha anche l’obbligo di rispettare quanto dalla stessa affermato in ordine a certificazioni dalla medesima emessi.

Del resto, tale obbligo di conformazione alle dichiarazioni della dogana del paese esportatore trae origine diretta dal diritto comunitario e dal sistema di controlli a posteriori previsto proprio per impedire frodi ma, anche per salvaguardare l’esportatore da eventuali errori che potessero dipendere dall’autorità pubblica e non da attività allo stesso riferibili. In questa direzione è utile richiamare i principi più volte affermati dalla Corte di giustizia in materia di accordi di libero scambio tra UE e paesi extra UE, ma sicuramente espressivi di un principio immanente alla materia regolata dal C.D.C. e dal DAC. Come stabilito dalla Corte di Giustizia in merito ai protocolli relativi alla definizione della nozione di “prodotti originali” e a metodi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli del protocollo, una simile ripartizione dei compiti si spiega col fatto che sono le autorità dello Stato di esportazione a poter più agevolmente, e direttamente, accertare le circostanze che condizionano l’origine del prodotto in questione. Questo sistema può tuttavia funzionare solo qualora l’amministrazione doganale dello stato importatore riconosca le valutazioni effettuate legalmente dalle autorità dello Stato esportatore (Cass., ord. n. 17027 del 25/07/2014).

Tale necessario riconoscimento è garantito solo qualora le autorità dello Stato di importazione rispettino e accettino anche le decisioni giurisdizionali emesse sui ricorsi proposti contro i risultati iniziali del controllo a posteriori sull’origine delle merci-(v.) in tal senso, Corte giust. 2 luglio 1984, causa 218/83, Les Rapides Savoyards e a. punti 26 e 27); Corte giust. 9 febbraio 2006 causa C-23/04, Sfakianakis AEVE, p.23;conforme Corte giust. 6 febbraio 2014, causa C-613/12, Helm Dungemittel GmbH, p.34; Corte giust. 1 luglio 2010, Commissione/Germania, C-442/0 8, punto 72-;v. anche Corte giust. 25 febbraio 2010, causa C-386/08, Firma Brita GmbH p.63, ove si a chiarisce espressamente che “…nell’ambito di tale sistema di mutuo riconoscimento, le autorità doganali dello Stato di importazione non possono, unilateralmente, invalidare una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore regolarmente autorizzato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. Del pari, in caso di controllo a posteriori, queste stesse autorità sono vincolate dai risultati di un siffatto controllo”.

Parimenti infondata è la doglianza afferente all’art. 201 C.D.C., in ordine al fatto costitutivo dell’obbligazione doganale, in quanto la sostituibilità dei certificati di origine emessi con altri, i cui rispettivi dati siano coincidenti, non può escludere la natura cartolare dei certificati a posteriori, trattandosi piuttosto di una fattispecie di rinnovazione del titolo di legittimazione che conserva le sue caratteristiche originarie, in mancanza di volontà di novazione. Il ricorso va pertanto rigettato.

Data la particolarità della fattispecie e la novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi (di cui alla versione dell’art. 92 applicabile ratione temporis) per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.