CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 giugno 2017, n. 15961
Sgravi indebitamente fruiti – Dipendenti licenziati prima del compimento del triennio dalla data di assunzione – Circostanze non prevedibili – Prova
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 26.9.2011, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da L.M., in proprio e n.q. di legale rapp.te della cessata società “S. di M.L. & C. s.a.s.”, avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per sgravi indebitamente fruiti ex I. n. 448/1998 in relazione a taluni dipendenti licenziati anteriormente al compimento del triennio dalla data di assunzione;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione L.M., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 6, lett. c), I. n. 448/1998, 12 prel. c.c., 41 Cost. e 113, comma 1°, c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio degli sgravi non spettasse per non avere l’impresa provato che i licenziamenti per cessazione dell’attività dovuta alla cessione del relativo ramo di azienda fossero stati motivati da circostanze non prevedibili (quali improvvise fluttuazioni del mercato o altri eventi di natura economica tali da non consentire la prosecuzione del rapporto) e dunque non fossero riferibili alla mera volontà di cessare l’attività d’impresa;
che l’INPS ha resistito con controricorso e il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’impugnazione;
Considerato in diritto
che, con riguardo all’unico motivo di censura, questa Corte ha già fissato il principio secondo cui l’art. 3, comma 6, lett. c), I. n. 448/1998, nel prevedere che il beneficio dello sgravio compete a condizione che «il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato», si riferisce ad un factum principis o ad altra circostanza eccezionale che, alterando il normale funzionamento del mercato, pregiudichi le concrete possibilità dell’impresa di mantenere quell’incremento occupazionale cui è causalmente collegato il diritto agli sgravi (cfr. Cass. nn. 8240 del 2015 e 14316 del 2013), onde è da escludere che esso possa ricondursi alla mera (ed in quanto tale insindacabile) scelta datoriale di non esercitare ulteriormente l’attività d’impresa oggetto del ramo d’azienda ceduto, derivandone in caso contrario lo sviamento dello sgravio dalla sua causa tipica, che consiste nell’assunzione da parte dello Stato di una parte dell’onere economico proprio dell’attività d’impresa allo scopo di favorire l’incremento dell’occupazione stabile nelle zone depresse del Paese; ritenuta pertanto l’infondatezza del ricorso, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4400,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
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