CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 ottobre 2017, n. 25669
Pensione supplementare – Contributi versati successivamente al pensionamento – Gestione separata
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 5.12.2011, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto a F.C. la pensione supplementare maturata in relazione ai contributi versati successivamente al pensionamento presso la c.d. gestione separata di cui alla I. n. 335/1995 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e non invece dalla prima c.d. finestra utile di cui alla I. n. 247/2007;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria; che F.C. ha depositato controricorso, parimenti illustrato con memoria;
che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 5-6, I. n. 247/2007, 1, comma 3, I. n. 243/2004, e 5, I. n. 1338/1962, per avere la Corte di merito ritenuto che il regime delle c.d. “finestre” introdotto dalla prima delle disposizioni citate, in virtù della quale il conseguimento delle prestazioni pensionistiche è stato differito rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, non si applicasse anche alla pensione supplementare;
che questa Corte, giudicando su fattispecie affatto analoga, ha già avuto modo di fissare il principio di diritto secondo cui, in materia di pensione supplementare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 32, I. n. 335/1995, atteso che l’art. 1, comma 2, d.m. n. 282/1996, nel prevedere che gli iscritti alla gestione separata che conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare purché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, I. n. 335/1995, contiene un rinvio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, per le domande amministrative presentate in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 1, I. n. 247/2007, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorre far riferimento per stabilire se l’istante abbia maturato o meno i requisiti per la liquidazione della pensione supplementare (Cass. nn. 15393 e 15500 del 2017);
che, non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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