CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 agosto 2017, n. 20453
Trattamento pensionistico – Ratei arretrati – Pagamento – Prova – Consulenza tecnica d’ufficio
Fatti di causa
G.C. ha convenuto in giudizio l’Inps chiedendo il pagamento dei ratei arretrati di pensione spettanti al suo dante causa, R.C., a far tempo dalla sua originaria decorrenza (1/8/1961) e fino al 3/3/1994.
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso e ha condannato l’Istituto previdenziale al pagamento, in favore del C., di € 24.737,90, oltre accessori di legge.
Proposto appello da parte dell’Inps, la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 22/7/2010, lo ha accolto ritenendo fondata l’eccezione di pagamento sollevata dall’Inps.
Contro la sentenza, il C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, ai quali resiste l’Inps con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, la parte denuncia la “violazione e/o falsa motivazione di cui all’art. 360, comma 1°, cod.proc.civ., degli artt. 112, 416, 437 cod.proc.civ. e 2697 cod. civ.”. La parte assume che nel giudizio di primo grado l’INPS, nel costituirsi in giudizio, aveva svolto difese del tutto inconferenti, eccependo la prescrizione con riguardo alla rivalutazione e agli interessi sui ratei di pensione liquidata in ritardo; soltanto con le note autorizzate in primo grado aveva preso posizione sui fatti costitutivi della domanda e depositato documentazione, poi integrata in appello. Erroneamente la Corte territoriale aveva esaminato l’eccezione di pagamento e fondato la sua decisione su documenti tardivamente depositati.
2. Il secondo motivo è incentrato sul vizio di motivazione, per non aver la Corte considerato che i cedolini di pagamento prodotti in appello, oltre che disconosciuti, indicavano importi non corrispondenti a quelli dovuti al pensionato e riguardavano periodi a partire dal 1986, laddove la decorrenza della pensione era dal 1961.
3. Entrambi i motivi, che si affrontano congiuntamente in quanto connessi, non possono trovare accoglimento.
Nella sentenza impugnata l’eccezione di pagamento è stata accolta sulla base di una consulenza tecnica contabile disposta dal giudice d’appello da cui è emerso che la somma lorda complessiva corrisposta all’odierno ricorrente, quale erede del pensionato, derivava (in parte) dalla differenza tra la sommatoria dei ratei liquidati in ragione dell’accreditamento di contributi figurativi e quanto precedentemente liquidato e pagato al de cuius alle dovute scadenze, sicché il pagamento aveva avuto ad oggetto anche i ratei della prestazione: lo stesso c.t.u. ha accertato che le somme riscosse dall’odierno ricorrente erano superiori all’effettivo dovuto, affermando altresì che nei dieci anni precedenti il suo decesso il pensionato aveva sempre riscosso i ratei scaduti.
La decisione della Corte è dunque fondata sulla consulenza tecnica d’ufficio, supportata dalla documentazione in atti, che la Corte ha evidentemente ritenuto ammissibile.
Deve infatti ricordarsi che l’eccezione di pagamento è un’eccezione in senso lato, sicché essa è proponibile anche in appello e può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base delle prove ritualmente acquisite agli atti (cfr. Cass. 14/07/2015, n. 14654; Cass. 14/7/2004, n. 13015 e Cass. ord. 13/6/2012, n. 9610).
Va pure richiamato il principio secondo cui non può essere proposta per la prima volta in cassazione la questione della tardività della produzione documentale in primo grado, essendo in ogni caso l’osservanza, o meno, dei termini di deposito in primo grado verificabile esclusivamente all’interno di quel giudizio (Cass. 16/5/2008, n. 12401).
Nella sentenza impugnata non vi è traccia della detta questione.
Di conseguenza, era onere del ricorrente dimostrare se ed in che termini, in quale atto e in quale fase processuale la questione della tardività della produzione documentale sarebbe stata sollevata, l’eventuale decisione del giudice di merito sulla sua ammissibilità (o inammissibilità) e la riproposizione della stessa in sede d’appello, dovendosi rammentare che anche quando si deducono errores in procedendo, rispetto ai quali il giudice di legittimità è anche giudice del fatto, è pur sempre necessario che la censura sia devoluta nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza (Cass. Sez. Un., 22/5/2012, n. 8077; Cass. 22/04/2016, n. 8206).
Nella specie, la parte si è limitata ad osservare che nella memoria difensiva di primo grado l’Inps aveva preso specifica posizione con riguardo ad una domanda relativa agli accessori, non oggetto della controversia, e che solo con le note autorizzate aveva contestato i fatti costitutivi della domanda, producendo la relativa documentazione, ma ha trascurato di trascrivere nei suoi esatti termini in che modo, in quale atto e in quale fase processuale egli si sarebbe opposto alla detta produzione, con la conseguenza che la questione non può essere proposta per la prima volta dinanzi a questo giudice, trattandosi di documenti validamente acquisiti al processo in ragione dell’intervenuta sanatoria della irritualità (Cass. 17/3/2009, n. 6500; v. pure Cass. 13/10/2016, n. 20678).
Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato in quanto presenta gli stessi deficit di sufficienza e specificità, non avendo la parte trascritto nei suoi esatti termini la questione su cui la corte avrebbe omesso di motivare. Non può dunque essere evitata una statuizione di inammissibilità per novità della censura (Cass. 18/10/2013, n. 23675).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente. La dichiarazione resa in calce al ricorso con cui si afferma che il ricorrente è esente dalle spese di giustizia in quanto titolare di un reddito Irpef inferiore al triplo dell’importo-soglia per l’ammissione al gratuito patrocinio non rispetta i requisiti di forma previsti dall’art. 152 disp. att. cod.proc.civ.: essa non è sottoscritta dalla parte personalmente, né vi è l’impegno della parte di comunicare le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e altri accessori di legge.
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