CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 giugno 2017, n. 16171

Tributi locali – ICI – Accertamento – Omessa dichiarazione – Sanzioni – Contenzioso tributario

Fatto

Con sentenza n. 726/10/11, depositata il 5.7.2011, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dichiarava inammissibile, in quanto proposto tardivamente, l’appello proposto dal Comune di Cupello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 142/04/2008 che aveva rigettato il ricorso di P.A. avverso l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2002 ad eccezione delle sanzioni per omessa dichiarazione ICI per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

La contribuente propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, affidato ad un unico motivo L’ intimato Comune si è costituita con controricorso formulando ricorso incidentale subordinato.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente lamenta l’omessa pronuncia della CTR sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. fondata sulla tardività dell’appello proposto dal Comune di Cupello. Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2313 del 01/02/2010).

In disparte la mancanza di una prospettazione specifica e puntuale della “lite temeraria”, non è dato apprezzare alcuna colpa grave alla base della proposizione di un appello tardivo, essendo già stata sanzionata tale inammissibilità con la condanna alle spese,potendo ravvisarsi il carattere temerario della lite, presupposto della condanna al risarcimento dei danni, unicamente nella consapevolezza dell’infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza; ciò che non è dato certamente riscontrare nella fattispecie in esame, in cui l’inammissibilità dell’appello consegue unicamente alla asserita tardività dello stesso.

In disparte anche la mancanza di autosufficienza del ricorso che non consentirebbe, comunque, l’accertamento globale della condotta gravemente colposa della controparte sotto il profilo lamentato, va rilevato che il D.l. n. 39/2009, convertito nella I. n. 77/2009 aveva disposto la sospensione dei termini dal 6.4.2009 al 31.7.2009 a causa del sisma di L’Aquila del 2009, circostanza che renderebbe tempestiva la notifica effettuata in data 13.3.2010, scadendo il termine ultimo, considerato il termine di sospensione di gg. 116, il 14.3.2010.

Non potendo operarsi una reformatio in peius della sentenza con la declaratoria di ritualità del ricorso, essendo stato espressamente qualificato il ricorso incidentale, vertente sulla tempestività dell’appello in forza della citata sospensione dei termini, quale subordinato, va rigettato il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale subordinato con condanna della contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale subordinato.

Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Cupello le spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.