CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 giugno 2017, n. 16174
Accertamento – Compravendita immobiliare – Valutazione estimativa – Ridimensionamento del valore
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 4829/14/11, emessa in data 23.06.2011, depositata in data 17.08.2011, la Commissione tributaria Centrale dichiarava inammissibile il ricorso T.F., T.M.C., T.M.E. e T.V.. La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento di valore emesso dall’Ufficio del Registro di Roma che aveva elevato il valore dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita immobiliare a rogiti notaio R. del 28.06.1985, relativo ad un appartamento sito in Roma, via (…), da £ 45.000.000 a £ 202.000.000.
2. Al fine di consentire una migliore intelligibilità dell’impugnazione, va premesso in fatto che l’avviso di cui si controverte era stato impugnato con distinti atti dagli eredi di T.C., venditore, i quali deducevano che l’appartamento adibito a pensione, ceduto in vendita agli affittuari con diritto di prelazione, era in pessime condizioni di manutenzione ed era stato valutato nel 1974 dall’Ufficio del Registro in £ 17.820.000 sicché non poteva considerarsi verosimile la rivalutazione del medesimo, in undici anni, del 100%; la CT di primo grado, riuniti i ricorsi, li respingeva in quanto la valutazione effettuata dall’Ufficio era congrua in considerazione alla dimensione dell’appartamento e alla sua ubicazione in pieno centro a Roma; detta decisione veniva confermata dalla CT di secondo grado, la quale rilevava come i contribuenti non avessero fornito alcuna prova valida a sostegno del proprio assunto ed il valore di £ 45.000.000 dichiarato per la compravendita nel 1985 non poteva trovare alcun riferimento verosimile con la realtà nota, come nel caso di specie, anche ai più sprovveduti di conoscenze riguardanti il mercato immobiliare.
3. Contro la decisione di secondo grado, i contribuenti proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, deducendo la violazione dell’art. 51, d.P.R. n. 131 del 1986, depositando nell’imminenza della trattazione del ricorso una memoria esplicativa con cui eccepivano, rispettivamente: a) la nullità dell’avviso di accertamento per carente e/o omessa motivazione; b) la nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000; c) la nullità dell’avviso di accertamento per violazione degli artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986.
4. La CTC, a seguito dell’impugnazione proposta così decideva: a) riteneva astratte e senza alcuna attinenza ai termini del contraddittorio le censure svolte nelle memoria esplicativa; b) assumeva come tardiva l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento di valore, in quanto i venditori nel ricorso alla CT di primo grado avevano contestato nel merito la valutazione effettuata dall’Ufficio, così dimostrando la idoneità della motivazione dell’avviso di accertamento di valore ad innescare il contraddittorio tra le parti; c) riteneva non provata la circostanza delle cattive condizioni dell’immobile alienato; d) riteneva che la circostanza che gli acquirenti fossero gli affittuari dell’appartamento con diritto di prelazione non potesse giustificare un abbattimento del valore dell’immobile; e) riteneva assorbente per la decisione l’ubicazione dell’immobile compravenduto e la circostanza che il medesimo per la sua destinazione d’uso non potesse non essere mantenuto in condizioni di media condizione di manutenzione; e) assumeva che nessuna delle predette circostanze era stata confutata dai contribuenti, donde non poteva porsi un quesito di sufficienza o contraddittorietà della motivazione di rigetto del ricorso; f) conclusivamente, definita la controversia come di valutazione semplice, ex art. 28, d.P.R. n. 636 del 1972 dichiarava il ricorso inammissibile.
5. L’Ufficio si è costituito nei termini di legge mediante controricorso depositato dalla difesa Erariale.
6. All’udienza del 13/06, presente l’Avv. G. A. per la parte contribuente e l’Avv. P. G. dell’Avvocatura Gen.le dello Stato per l’Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato trattenuto in decisione, chiedendo la Dott.ssa I. Z., in rappresentanza della P.G. presso questa S.C., l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del primo motivo, assorbiti i restanti motivi.
Considerato in diritto
7. Contro la prefata sentenza della Commissione Tributaria Centrale hanno proposto ricorso i contribuenti, impugnando la decisione con cui deducono tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
7.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 25, 26 e 28, d.P.R. n. 636 del 1972 in ordine all’inammissibilità del ricorso.
In sintesi la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricorrenti, la CTC avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso senza indicare i motivi posti a base della decisione; il ricorso proposto davanti alla CTC conteneva tutti gli elementi richiesti dall’art. 25, d.P.R. n. 636 del 1972, rappresentando i fatti principali della questione e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda, segnatamente la violazione dell’art. 51, d.P.R. n. 131 del 1986; nessuna motivazione sarebbe stata fornita dalla CTC a sostegno della declaratoria di inammissibilità, e, contrariamente a quanto affermato in sentenza, le eccezioni svolte per contestare il valore accertato dall’Ufficio implicavano la risoluzione di problemi di diritto, non affrontati dalla CTC; si richiama, a sostegno del motivo, una decisione di questa Corte (n. 121/2001) che ha annullato con rinvio una decisione della CTC di analogo tenore.
7.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986.
In sintesi la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricorrenti, la motivazione della CTC si caratterizzerebbe per la macroscopica quanto pacifica contraddittorietà ed illogicità; l’immobile cui si fa riferimento in sentenza, infatti, non risulta essere l’oggetto dell’accertamento impugnato con i ricorsi proposti nei diversi gradi del presente giudizio, che hanno invece fatto sempre riferimento esclusivo ad un diverso immobile, sito in Roma, sempre in via (…), alienato a rogiti notaio R. del 18.07.1985, e che vedeva come parti acquirenti i signori V./B.; l’immobile considerato dalla CTC si riferisce, invece, alla compravendita avvenuta nel 1984 a rogiti del notaio D.A. ed avente oggetto diverso e parti diverse (T./G.); in relazione a tale ultima unità immobiliare non era stato proposto alcun ricorso da parte dei contribuenti T., non avendo gli stessi mai ricevuto alcun avviso di accertamento essendo risultato congruo il valore della compravendita (£ 70.000.000), ossia leggermente superiore a quello di via (…) che si presentava in condizioni assai più critiche, anomalia, questa, che sarebbe stata sempre rappresentata dai contribuenti nei gradi di giudizio, contestando il fatto di dover subire una rettifica per una vendita pressoché uguale ad altra considerata adeguata; i giudici della CTC si sarebbero dunque sbilanciati in considerazioni topografiche senza nemmeno avere contezza dell’appartamento di riferimento; inoltre, non avrebbero esaminato l’eccezione sollevata dai contribuenti circa la violazione dell’art. 51, d.P.R. n. 131 del 1986 – norma che, al fine di determinare il valore di mercato dei beni oggetto di accertamento – impone all’Ufficio del Registro di procedere ad un giudizio di congruità sul valore dichiarato dalle parti ed eventualmente rettificarlo, se ritenuto inferiore a quello venale in commercio, utilizzando come parametro di confronto tutti gli strumenti indicati dalla normativa richiamata; nella specie, si sostiene, sarebbe stato sufficiente confrontare l’atto di vendita del 1984, erroneamente ritenuto oggetto di accertamento e ricorso, con quello del 1985 e verificare la coincidenza dei valori attribuiti, tenuto conto non della collocazione ma dello stato di fatto dei locali, assolutamente fatiscenti, come documentato nel corso del giudizio.
7.3. Deducono, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 25, 26 e 28, d.P.R. n. 636 del 1972 in ordine all’inversione dell’onere della prova quanto all’art. 2697 cod. civ.
In sintesi la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricorrenti, la CTC avrebbe assunto una motivazione assolutamente insufficiente a giustificare la decisione adottata, fondata su una semplice valutazione probabilistica effettuata dal giudice tributario relativamente all’appartenenza dell’immobile ad una particolare zona merceologica, senza alcuna indagine o attività istruttoria sulla reale consistenza del valore stesso dell’appartamento in questione; in particolare, i giudici si sarebbero limitati a censurare la mancata allegazione da parte dei contribuenti di prove a sostegno delle eccezioni, in aperto contrasto con i principi applicabili nel giudizio tributario, dove è l’Ufficio accertatore che avrebbe dovuto produrre documenti in grado di provare la richiesta impositiva, laddove invece si sarebbe limitato ad una semplice attestazione di corrispondenza con i valori di mercato, senza sostenere tale assunto con validi elementi; richiamate due decisioni della CTC (la n. 4331/98 e la n. 4546/98) si sostiene quindi che, sebbene l’Ufficio del Registro non avesse presentato alcuna documentazione nel giudizio di 2° e neppure si fosse costituito nel procedimenti dinanzi alla CTC, si è visto riconoscere la fondatezza della rettifica di valore eseguita, in assenza di comprovata documentazione giustificante la pretesa tributaria, in violazione dell’art. 2697 cod. civ., con conseguente inversione dell’onere della prova.
8. L’Ufficio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, in sede di controricorso, ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso, deducendo quanto segue sui motivi proposti dai contribuenti.
8.1. Anzitutto, quanto al primo motivo con cui si censura la violazione della disciplina processuale in relazione agli artt. 25, 26 e 28, d.P.R. n. 636 del 1972, la difesa Erariale – premessa la (ir)ritualità della proposizione di tale censura ex art. 360 n. 5), anziché ai sensi dell’art. 360, n. 4) c.p.c. – rileva l’infondatezza del motivo, avendo la CTC operato una corretta e ben motivata applicazione delle norme processuali relative all’inammissibilità del ricorso; sul punto, osserva la difesa Erariale, una volta incardinato il giudizio, resta riservato al Collegio ogni profilo di inammissibilità del ricorso che non risulti tale prima facie, come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, citata in sede di controricorso, secondo cui è inammissibile il ricorso allorché si limiti a reiterare pedissequamente gli argomenti già disattesi in seconde cure senza replicare alle argomentazioni svolte dai giudici di appello; si evidenzia, inoltre, che il giudizio dinanzi alla CTC è proponibile ex art. 26, d.P.R. n. 636 del 1972, solo per violazione di legge e per questioni di fatto “escluse quelle relative a valutazione estimativa” ed alla misura delle pene pecuniarie; ne discende che la competenza della CTC è ristretta alle sole questioni di estimazione complessa, ossia quelle che non possono essere risolte con indagini empiriche, ma implicano la risoluzione di una problematica giuridica, restando di estimazione semplice tutte le altre; sul punto, chiarito il significato del concetto di “valutazione estimativa”, osserva l’Ufficio che poiché la stima, nel linguaggio giuridico, individua il giudizio valutativo espresso sulla base di rilievi di fatto e di cognizioni o regole di carattere tecnico, l’espressione risulta equivalente a quella di “estimazione semplice” che nel suo nucleo concettuale del pari designava la valutazione consistente nella pura stima, quindi un giudizio reso in base ad indagini materiali e non giuridiche; ne conseguirebbe, a giudizio dell’Ufficio, che è proprio questo il tipo di giudizio che veniva richiesto dai contribuenti alla CTC attraverso il ricorso introduttivo, in quanto gli stessi ambivano ad ottenere un ridimensionamento del valore attribuito al bene da parte dell’A.F.; solo con la memoria integrativa si osserva, infine, depositata a ridosso dell’udienza di trattazione, i contribuenti avrebbero inserito in giudizio eccezioni ulteriori alla presunta nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione e violazione dell’art. 7, Statuto contr., mutando tuttavia il thema decidendum ed introducendo una nuova causa petendi oltre i termini massimi previsti dal d.P.R. n. 636 del 1972, sicché correttamente le stesse non sono state esaminata dalla CTC che ha limitato il giudizio al motivo espresso nel ricorso introduttivo.
8.2. In secondo luogo, quanto al secondo motivo con cui si contesta l’errata valutazione della documentazione topografica allegata al ricorso, si osserva che in sede di legittimità sono incensurabili le valutazioni sugli elementi di prova rimesse all’insindacabile e prudente apprezzamento del giudice di merito; apparirebbe evidente, secondo la difesa Erariale, come i contribuenti abbiano cercato attraverso il ricorso proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., di forzare gli stretti limiti del giudizio per cassazione per farvi rientrare motivi in fatto estranei all’ambito di cognizione della Corte di legittimità, donde l’inammissibilità del relativo motivo.
8.3. Infine, quanto al terzo motivo con cui si deduce un’erronea applicazione dei principi di tema di onere della prova, la difesa Erariale rileva l’inammissibilità del motivo, avendo la CTC operato la propria determinazione alla stregua della documentazione in atti sicché si sostiene, la decisione apparirebbe logicamente fondata sulle risultanze di causa, restando incensurabili in sede di legittimità tutte le valutazioni circa la ricostruzione del fatto e la scelta di valorizzare, a tal fine, maggiormente elementi presuntivi rispetto ad altri.
9. Il ricorso dev’essere rigettato.
10. Quanto al primo motivo, lo stesso è inammissibile.
Ed invero, con il medesimo si censura sotto il profilo del vizio di motivazione, la violazione della disciplina processuale in relazione agli artt. 25, 26 e 28, d.P.R. n. 636 del 1972. Trattasi di censura inammissibile, essendo infatti stato già affermato da questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concerne esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche che, invece, in quanto prospettabili come vizio relativo ad una disposizione di natura processuale (quale, nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, la violazione della disciplina processuale in relazione agli artt. 25, 26 e 28, d.P.R. n. 636 del 1972), ricade sotto il profilo dell’errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (v., da ultimo: Sez. 2, Sentenza n. 26292 del 15/12/2014, Rv. 634151 – 01).
Il motivo è comunque affetto da un ulteriore profilo di inammissibilità, come del resto rilevato dalla difesa Erariale.
Ed invero, va qui ricordato che le questioni di fatto relative a valutazioni estimative che l’art. 26 del d.P.R. n. 636 del 1972, nel rispetto dei principi fissati con l’art. 10 della legge delega n. 828 del 1971, sottrae alla cognizione della commissione tributaria centrale, sono esclusivamente le questioni di fatto attinenti alla quantificazione del cespite, del reddito o della base imponibile, o alla individuazione dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo, e non anche quelle che investono le condizioni giuridiche per il riscontro di un reddito tassabile, o, in genere, l’ambito di applicazione di una determinata norma (Sez. 5, Sentenza n. 8212 del 31/03/2008, Rv. 602695
– 01). Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla difesa Erariale, è indubbiamente di fatto il tipo di giudizio che veniva richiesto dai contribuenti alla CTC attraverso il ricorso introduttivo, in quanto gli stessi ambivano ad ottenere un ridimensionamento del valore attribuito al bene da parte dell’A.F., contestando – per l’appunto, attraverso questioni di fatto attinenti alla quantificazione dell’immobile compravenduto – le conclusioni della CTC che aveva ritenuto dirimenti l’ubicazione dell’immobile compravenduto e la circostanza che il medesimo per la sua destinazione d’uso non potesse non essere mantenuto in condizioni di media condizione di manutenzione, questioni all’evidenza fattuali, non implicanti valutazioni giuridiche.
11. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Ed infatti, ancora una volta i ricorrenti svolgono una censura di vizio motivazionale fuori dai casi consentiti. Quanto alla contestazione secondo cui l’immobile cui si fa riferimento in sentenza sarebbe diverso da quello oggetto dell’accertamento impugnato con i ricorsi proposti nei diversi gradi del presente giudizio (i quali fanno riferimento esclusivo ad un diverso immobile, sito in Roma, sempre in via (…), alienato a rogiti notaio R. del 18.07.1985, e che vedeva come parti acquirenti i signori V./B., laddove l’immobile considerato dalla CTC si riferirebbe, invece, alla compravendita avvenuta nel 1984 a rogiti del notaio D.A. ed avente oggetto diverso e parti diverse, ossia le parti T./G.), si tratta, all’evidenza, di un errore materiale nella descrizione “topografica” dell’immobile nel primo capoverso della parte relativa allo “svolgimento del processo”, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che il giudizio espresso dalla CTC (nella parte relativa ai “motivi della decisione”) ha avuto riguardo l’immobile cui si riferisce l’avviso di accertamento. Si noti, infatti, che nella parte dedicata allo “svolgimento del processo”, si indica senza dubbio in maniera corretta l’oggetto del giudizio, rappresentato dall’avviso di accertamento di maggior valore dell’immobile compravenduto per £. 45.000.000 elevato dall’Ufficio del Registro a £ 202.000.000. Le ragioni giuridiche della decisione, infine, sono chiaramente relative all’immobile oggetto dell’avviso di accertamento, confutando la CTC le argomentazioni difensive (cattive condizioni dell’immobile; circostanza dell’essere gli acquirenti dell’immobile gli affittuari del medesimo; rilevanza dirimente dell’allocazione dell’immobile e sua destinazione d’uso che ne escludeva una condizione di manutenzione media).
L’evidente errore materiale nella descrizione topografica dell’immobile contenuto nel primo capoverso della parte “svolgimento del processo”, rende inammissibile la censura, essendo infatti stato affermato già da questa Corte che gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate (v., tra le tante: Sez. 3, sentenza n. 3656 del 20/02/2006, Rv. 586782 – 01).
Quanto, poi, all’omesso esame dell’eccezione circa la violazione dell’art. 51, d.P.R. n. 131 del 1986 – norma che, al fine di determinare il valore di mercato dei beni oggetto di accertamento, impone all’Ufficio del Registro di procedere ad un giudizio di congruità sul valore dichiarato dalle parti ed eventualmente rettificarlo, se ritenuto inferiore a quello venale in commercio, utilizzando come parametro di confronto tutti gli strumenti indicati dalla normativa richiamata – trattasi di doglianza inammissibile.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. cod. proc. civ. (come avvenuto nel caso di specie, avendo dedotto i contribuenti il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986), in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n.4 cod. proc. civ. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (v., tra le tante: Sez. L, sentenza n. 22759 del 27/10/2014, Rv. 633205 – 01).
12. Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo, con cui i contribuenti deducono il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 25, 26 e 28, d.P.R. n. 636 del 1972 in ordine all’inversione dell’onere della prova quanto all’art. 2697 cod. civ.
Sul punto, si conviene con quanto controdedotto dalla difesa Erariale. La deduzione dell’erronea applicazione dei principi di tema di onere della prova, è infatti inammissibile, avendo la CTC operato la propria determinazione alla stregua della documentazione in atti, donde la decisione è fondata sulle risultanze di causa, con la conseguenza che restano incensurabili in sede di legittimità tutte le valutazioni circa la ricostruzione del fatto e la scelta di valorizzare, a tal fine, maggiormente elementi presuntivi rispetto ad altri.
Sul punto, osserva il Collegio, i contribuenti si dolgono in sostanza ritenendo che la decisione della CTC sia fondata su una semplice valutazione probabilistica effettuata dal giudice tributario relativamente all’appartenenza dell’immobile ad una particolare zona merceologica, senza alcuna indagine o attività istruttoria sulla reale consistenza del valore stesso dell’appartamento in questione.
Orbene, al fine di evidenziare l’inammissibilità del motivo, sul punto deve essere qui ribadito, da un lato, che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 – 01). Dall’altro, che il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Sez. 1, sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174 – 01).
Quanto sopra rende evidente, pertanto, l’inammissibilità del motivo.
13. Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, il ricorso dei contribuenti dev’essere rigettato, con conseguente conferma integrale dell’impugnata sentenza.
14. Alla soccombenza deve seguire la condanna dei contribuenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, nella misura di € 2.900,00 per compensi in ragione del valore della causa (determinato dalla stessa parte contribuente tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, che liquida in € 2.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
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