CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 luglio 2017, n. 18803
Contenzioso tributario – Società – Estinzione – Cancellazione dal registro delle imprese
Rilevato, in fatto, che:
– il liquidatore della s.p.a. F.I.A., cancellata dal registro delle imprese nel 2005, ha impugnato nel 2009 il diniego di rimborso dell’eccedenza detraibile di iva, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale;
– quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, facendo leva sulla certezza del credito, anche in considerazione della condotta dell’Agenzia, che non l’ha contestato;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui il solo F.P. nell’indicata qualità replica con controricorso;
Considerato, in diritto, che:
– con l’unico motivo di ricorso, compiutamente articolato, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza e del processo per violazione dell’art. 2495 c.c.;
– infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso perché notificato al liquidatore, in quanto il ricorso è stato notificato a F.P. anche nella qualità di legale rappresentante della società cessata;
– infondata è l’eccezione di novità proposta in controricorso, alla luce dell’orientamento di questa Corte (tra varie, vedi Cass. 19 ottobre 2015, n. 21112), secondo cui la cancellazione, nel determinare l’estinzione dell’ente, priva la società della capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità;
– parimenti infondata è l’eccezione di giudicato sulla spettanza del diritto al rimborso, in quanto la proposizione del ricorso per cassazione in relazione a questione pregiudiziale idonea a travolgere l’intera decisione esclude la formazione di qualsivoglia giudicato;
– nel merito, il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte (vedi, fra varie, Cass. 23 marzo 2016, n. 5736), secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore;
– eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, poiché ricorre un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito;
– ha ulteriormente precisato la Corte (Cass. 29 luglio 2016, n. 15782) che, in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio attivo introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società;
– le spese seguono la soccombenza con riguardo al giudizio di legittimità, mentre vanno compensate quelle inerenti al merito, essendosi consolidato l’orientamento di questa Corte successivamente al deposito del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio per il giudizio non poteva essere iniziato. Compensa le spese inerenti alle fasi di merito e condanna la parte costituita a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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